Sez. 3, Sentenza n. 4429 del 28/02/1996 Ud. (dep. 03/05/1996) Rv. 204432 - 01
Edilizia - In genere | Ristrutturazione - Trasformazione sistematica di organismo edilizio - Fattispecie: eliminazione di impianti idrici o tramezzi.
Edilizia - In genere
Ai sensi della lettera d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, per ristrutturazione edilizia deve intendersi ogni trasformazione sistematica di un organismo edilizio, che può portare a un organismo totalmente o parzialmente diverso dal precedente. A titolo esemplificativo, questa trasformazione può consistere nella eliminazione o modifica degli impianti, ovvero nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'immobile. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto sussistere l'ipotesi di ristrutturazione nell'eliminazione di preesistenti impianti idrici ed elettrici e nell'abbattimento di tramezzi).
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)