Sez. 3, Sentenza n. 47046 del 26/10/2007 Ud. (dep. 19/12/2007) Rv. 238461 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Ristrutturazione edilizia - Titolo abilitativo necessario - Individuazione.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia edilizia, è sufficiente la denunzia di inizio attività per gli interventi di ristrutturazione edilizia di minore portata (ovvero quelli che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica), mentre necessitano del permesso di costruire ovvero della denunzia di inizio attività, a scelta dell'interessato, le ristrutturazioni edilizie che comportano integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, ammettendosi limitati incrementi di superficie e di volume.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)