Sez. L, Sentenza n. 10453 del 29/05/2004 (Rv. 573291 - 01)
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Assunzioni temporanee alle dipendenze di pubbliche amministrazioni - Rapporti di lavoro di diritto privato - Discipline specifiche escludenti la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato - Applicabilità - Fondamento - Regione Puglia - Consorzi di bonifica - Impiego di mano d'opera per la gestione di impianti irrigui - Prescrizioni della legge regionale n. 15 del 1994, art. 5 - Disciplina dei contratti di lavoro a termine stipulati con la Regione - Deroga alla predetta regola - Configurabilità - Esclusione.
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI
In tema di assunzioni temporanee alle dipendenze di pubbliche amministrazioni con inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente, trovano applicazione le discipline specifiche che escludono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche per i rapporti di lavoro di diritto privato, avendo riguardo l'art. 97 della Costituzione non già alla natura giuridica del rapporto ma a quella dei soggetti, salvo che una fonte normativa non disponga diversamente per casi particolari. Alla regola generale, così individuata, non derogano le previsioni dell'art. 5 della legge Regione Puglia n. 15 del 194, che si limitano a dettare prescrizioni sulla mano d'opera da impiegare da parte dei consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui, ma non disciplinano in alcun modo i contratti di lavoro a termine stipulati con la Regione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 18/04/1994 num. 15 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)