Sez. L, Sentenza n. 3833 del 24/02/2005 (Rv. 579963 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Assunzioni temporanee da parte di una P.A. - Costituzione di rapporti a tempo indeterminato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Legge reg. Puglia n. 15 del 1994 - Rilevanza riguardo a rapporto antecedente - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE
In tema di assunzioni temporanee alle dipendenze di pubbliche amministrazioni con inserimento nella organizzazione pubblicistica dell'Ente, trovano applicazione le discipline specifiche che escludono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche per i rapporti di lavoro di diritto privato, avendo riguardo l'art. 97 Cost. non alla natura giuridica del rapporto ma a quella dei soggetti, salvo che una fonte normativa non disponga diversamente per casi particolari; alla regola generale, così individuata, non derogano le previsioni dell'art. 5 della legge reg. della Puglia n. 15 del 1994, non applicabili a fattispecie (quale quella, nella specie, dedotta in giudizio, relativa a rapporti a termine del 1990-1991) - esauritasi prima dell'entrata in vigore della legge - a prescindere dalla questione se disciplinino, (comunque non retroattivamente), rapporti a termine stipulati con la Regione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 18/04/1994 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)