diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3085 del 03/09/1976 (Rv. 381874 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381874-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINIO - SUSSISTENZA.*

In materia di legittimazione attiva nelle cause di condominio, ciascun comproprietario e legittimato ad agire da solo a tutela della cosa comune, in quanto il suo diritto investe la cosa nella sua interezza, sia pure con il limite del concorrente diritto degli altri condomini. (Conf 1538/73; (Conf 2325/69).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)