Sez. 2, Sentenza n. 5220 del 10/09/1980 (Rv. 409053 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - AZIONI REALI A DIFESA DELLA PROPRIETA COMUNE - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO - AMMISSIBILITA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI CONDOMINI - ESCLUSIONE - CONDOMINI DISSENZIENTI - ESONERO DALLE SPESE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - AZIONI REALI A DIFESA DELLA PROPRIETA COMUNE - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO - AMMISSIBILITA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI CONDOMINI - ESCLUSIONE - CONDOMINI DISSENZIENTI - ESONERO DALLE SPESE.*
Poiche il diritto di ciascun condomino investe la cosa comune nella sua interezza, sia pure con il limite del concorrente diritto degli altri condomini, anche un solo condomino puo promuovere le azioni reali a difesa della proprieta comune, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione. Pertanto, tali azioni possono essere deliberate - anche a maggioranza - dall'assemblea dei condomini, la quale puo conferire all'amministratore o ad altri il potere di agire, nel comune interesse, per la rivendicazione di parti comuni dell'edificio condominiale, salvo il diritto dei condomini dissenzienti di ottenere l'esonero di responsabilita a norma dell'art 1132 cod civ. (V 75/78, mass n 389361; (V 5030/77, mass n 388641; (V 3085/76, mass n 381874; (V 3464/75, mass n 377632; (V 1371/65, mass n 312592).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1132, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)