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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 18 ottobre 1979, causa 5/79

Decisione
decisa il 1979-10-18
ECLI
ECLI:EU:C:1979:238

Epigrafe

Nel procedimento 5/79, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d'appel di Rouen (Sezione penale) nella causa dinanzi ad essa pendente fra PROCURATORE GENERALE presso la Cour d'appel e HANS BUYS, HAN PESCH, YVES DULLIEUX E DENKAVIT FRANCE S.À.R.L., domanda avente ad oggetto l'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148, pag. 13), del regolamento 7 aprile 1976, n. 804 (GU n. L 93, pag. 22), e del regolamento 12 maggio 1971, n. 974 (GU n. L 106, pag. 1), nonché degli artt. 30-34, 5 e 85 del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart e G. Bosco, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
Il decreto 22 settembre 1976, n. 76-86/P, relativo ai prezzi alla produzione ed alle varie fasi della distribuzione di tutti i prodotti, disponeva il blocco generale dei prezzi in Francia sino al 31 dicembre 1976: i prezzi non potevano superare il livello raggiunto il 15 settembre dello stesso anno. A norma dell'art. 2 del decreto, i provvedimenti di blocco non concernevano i «prodotti freschi dell'agricoltura e della pesca». La portata di tale eccezione veniva precisata da due comunicati, del 23 settembre e, rispettivamente, del 1o ottobre 1976, relativi all'applicazione di detti provvedimenti. Da tali comunicati risultava che: alla produzione erano esenti dal blocco i prodotti freschi dell'agricoltura nonché gli altri prodotti agricoli i cui prezzi sono disciplinati da provvedimenti emanati nell'ambito della politica agricola della CEE; alla distribuzione il regime variava a seconda di due categorie di prodotti: a) per quanto concerne i prodotti freschi dell'agricoltura e della pesca, i distributori potevano conservare i margini di utile in valore assoluto praticati alla data del blocco dei prezzi. Essi potevano così ripercuotere sui prezzi di vendita applicati a tale data gli aumenti dei prezzi alla produzione verificatisi successivamente (nonché, per i prodotti importati, gli aumenti dei prezzi CIF franco frontiera), in modo da conservare il margine di utile in valore assoluto praticato il 15 settembre 1976. Come contropartita, i distributori erano tenuti a far fruire la clientela di eventuali riduzioni dei prezzi d'approvvigionamento, poiché, pur avendo diritto alla conservazione del margine di utile praticato il 15 settembre 1976, non potevano aumentare tale margine in conseguenza della riduzione di detti prezzi; b) per quanto riguarda invece gli altri prodotti agricoli — enumerati nell'elenco II allegato al comunicato — i prezzi erano esclusi dalla sfera d'applicazione del decreto ministeriale del pari nella fase del commercio all'ingrosso, ma erano soggetti al blocco nelle successive fasi della distribuzione. Fra i prodotti di cui all'elenco II figurava il latte in polvere. I prodotti per l'allattamento non vi erano invece menzionati.
punto 2
La S.à.r.l. Denkavit France, che fabbrica mangimi, metteva in vendita, dal settembre all'ottobre 1976, sei prodotti per l'allattamento dei vitelli contenenti in misura elevata prodotti lattiero-caseari e soprattutto latte in polvere. Poiché detti prodotti erano stati offerti a prezzi vietati dal decreto 22 settembre 1976, veniva promosso, dinanzi al Tribunal de grande instance de Rouen, un procedimento penale contro i responsabili della società, Hans Buys, Han Pesch e Yves Dullieux. Con sentenza 12 maggio 1978, i tre imputati venivano assolti dall'imputazione formulata nei loro confronti. Il Procuratore Generale presso la Cour d'appel di Rouen interponeva appello avverso tale sentenza. La Cour d'appel di Rouen, considerato che il diritto comunitario prevale sul diritto nazionale e vincola i giudici nazionali, che la decisione sulla fondatezza delle imputazioni di cui trattasi richiede la valutazione della validità del decreto di blocco dei prezzi 22 settembre 1976, n. 76-86/P alla stregua del diritto comunitario, ha deciso, con sentenza 13 dicembre 1978, di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato, le seguenti questioni: «1) Se i prodotti per l'allattamento dei vitelli, della natura e della composizione sopra indicate, per la fissazione dei prezzi allo stadio della produzione o del commercio all'ingrosso vadano compresi fra i prodotti soggetti alle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. In particolare, se essi rientrino nella definizione dei prodotti lattiero-caseari (art. 1 del regolamento 27 giugno 1968, n. 804) oppure in quella degli alimenti per il bestiame (art. 4 del regolamento n. 990/72, modificato dal regolamento 7 aprile 1976, n. 804), ovvero in qualsiasi altra categoria di prodotti agricoli soggetti alle norme comunitarie in forza dell'art. 38 del Trattato di Roma. 2) Se detti alimenti siano soggetti agli importi compensativi contemplati dal regolamento 12 maggio 1971, n. 974 e, in caso affermativo, se ciò implichi di per sé la loro inclusione nell'organizzazione comune dei mercati, a norma dell'art. 1, n. 1, di detto regolamento. Qualora emerga dalle questioni 1 e 2 che i prodotti di cui è causa sono soggetti alle norme comunitarie, si chiede alla Corte di giustizia di risolvere le seguenti questioni: 3) Se l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui al re-golamento 27 giugno 1968, n. 804, da sola o congiuntamente all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina, di cui al regolamento n. 805/68, osti o no all'applicazione, da parte di uno Stato membro, di una disciplina nazionale di blocco dei prezzi ai prodotti per l'allattamento dei bovini sopra definiti. 4) Se le norme sulla libera circolazione delle merci, di cui agli artt. 30-34 del Trattato di Roma e, più particolarmente, all'art. 22 del regolamento n. 804/68 per i prodotti lattiero-caseari, ostino all'applicazione, a detti prodotti, di una disciplina nazionale di blocco dei prezzi che vieti la rivalsa, sui prezzi di vendita, dell'aumento dei prezzi d'acquisto delle materie prime o dei prodotti finiti. 5) Se l'organizzazione comune del mercato dei prodotti lattiero-caseari (regolamento n. 804/68) osti, per uno Stato membro, all'applicazione di una disciplina nazionale di blocco dei prezzi, la quale non contempli disposizioni particolari per i prodotti agricoli retti da provvedimenti della CEE. 6) Se il combinato disposto degli artt. 5 e 85 del Trattato di Roma osti all'applicazione, da parte di uno Stato membro, di una disciplina nazionale di blocco dei prezzi dei prodotti soggetti alle norme comunitarie.»
punto 3
Una copia della sentenza di rinvio è pervenuta alla Corte il 3 gennaio 1979. Gli appellati, rappresentati dagli avvocati G. M. Ubertazzi e F. Capelli, del foro di Milano, il Governo francese, rappresentato dal sig. M. Daudelot, secrétaire général au Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, in qualità d'agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico J. C. Séché e dal sig. B. Hoff-Nielsen, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, hanno presentato osservazioni scritte in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale dopo aver rivolto un quesito scritto alla Commissione delle Comunità europee.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Osservazioni degli appellati nella causa principale

paragrafo 1
I sigg. Buys, Pesch, Dullieux e la Denkavit France S.à.r.l., appellati nella causa principale (in prosieguo: gli appellati), ritengono opportuno, ai fini della soluzione della prima questione, soffermarsi innanzitutto sulla composizione dei prodotti di cui trattasi. Questi, diversamente da quanto è dichiarato nella sentenza di rinvio, sono così composti:
paragrafo 2
latte scremato in polvere: 60-65 % siero di latte in polvere: 12-20 % amido di granoturco: 4-7 % grassi: 15-20 % additivi: 0,3 %
paragrafo 3
Tutte queste materie prime — additivi esclusi — sono prodotti agricoli che rientrano in organizzazioni comuni di mercato.
paragrafo 4
In ragione della composizione sopra indicata, i prodotti per l'allattamento vanno classificati sotto le sottovoci 23.07 B I a 3 e 23.07 B I a 4 della Tariffa doganale comune.
paragrafo 5
Gli alimenti preparati per animali contemplati dal capitolo 23 della nomenclatura della Tariffa doganale comune, poichè figurano nell'elenco di cui all'allegato II del Trattato CEE, vanno considerati prodotti agricoli. Essi corrispondono infatti alla definizione dei prodotti di prima trasformazione enunciata dalla Corte di giustizia nella sentenza 29. 5. 1974 (causa 185/73, König; Racc. 1974, pag. 607). La stretta interdipendenza economica fra i prodotti agricoli di base e i prodotti di cui trattasi è dimostrata dal fatto che questi ultimi contengono per il 99,7 % materie prime agricole e che il prezzo di tali materie prime incide per l'85-90 % sul prezzo del prodotto finito.
paragrafo 6
I prodotti per l'allattamento — in quanto prodotti agricoli ai sensi dell'art. 38, n. 1, del Trattato — rientrano peraltro nel sistema delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli ai sensi dell'art. 40 del Trattato, in forza dell'art. 1, sub. g), del regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
paragrafo 7
Dalle considerazioni che precedono risulta che le merci in esame non solo con-tengono prodotti rientranti in organizzazioni comuni di mercato, ma rientrano esse stesse in una siffatta organizzazione.
paragrafo 8
Dette merci inoltre, in quanto contengono almeno per il 60 % latte scremato in polvere, sono comprese nella nozione di alimenti per animali definita all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 990/72 (GU n. L 115, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 804/76.
paragrafo 9
La seconda questione coincide sostanzialmente con la prima. Il fatto che una determinata merce sia soggetta all'applicazione di una normativa specifica — nella fattispecie quella concernente gli importi compensativi monetari — emanata nell'ambito della politica agricola comune conferma che detta merce rientra effettivamente nell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
paragrafo 10
Dal regolamento (CEE) della Commissione 15 marzo 1976, n. 572 (GU n. L 68, pag. 5), modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1976, n. 2232 (GU n. L 253, pag. 1), risulta che sono stati fissati importi compensativi non solo per la maggior parte delle materie prime di cui sono composti gli alimenti per l'allattamento, ma anche per questi stessi alimenti.
paragrafo 11
Il sistema degli importi compensativi monetari si applica necessariamente a prodotti di prima trasformazione come i prodotti per l'allattamento, che sono composti per il 99,7 % di materie prime agricole, quasi tutte assoggettate a tale sistema, e che contengono almeno per il 60 % latte scremato in polvere, per il quale sono contemplate misure di intervento agli artt. 5 e segg. del regolamento di base n. 804/68 concernente il settore lattiero-caseario.
paragrafo 12
Questa tesi è corroborata dalla constatazione che i prodotti per l'allattamento sono sempre stati assoggettati al sistema degli importi compensativi monetari sino dall'entrata in vigore del regolamento n. 974/71.
paragrafo 13
Una volta assodato che le merci di cui trattasi sono assoggettate al sistema degli importi compensativi monetari, è automaticamente provato che esse costituiscono prodotti «il cui prezzo dipende da quello dei prodotti per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli», e che «rientrano nell'organizzazione comune dei mercati o sono disciplinati da una regolamentazione specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato», ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 974/71.
paragrafo 14
Poichè i prodotti per l'allattamento non sono disciplinati da una normativa specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato, ne consegue irrefutabilmente ch'essi rientrano nell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
paragrafo 15
Quanto alla terza questione, va sottolineato che essa, — come si desume dalla prima frase della prima questione e dalla natura dei prodotti considerati — mira a stabilire se provvedimenti nazionali di blocco dei prezzi possano applicarsi ai prodotti per l'allattamento nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso.
paragrafo 16
In proposito ci si può richiamare alla giurisprudenza della Corte di giustizia concernente la compatibilità di provvedimenti nazionali di controllo dei prezzi con il sistema delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli (sentenze in cause 31/74, Galli; 65/75, Tasca; 88-90/75, Sadam, e 154/77, Dechmann).
paragrafo 17
Da tale giurisprudenza devono trarsi le seguenti conclusioni:
paragrafo 18
nessun intervento unilaterale degli Stati membri nel sistema di formazione dei prezzi dei prodotti che rientrano in un'organizzazione comune di mercato, nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso, è compatibile con la normativa comunitaria in materia di agricoltura; nelle fasi del commercio al minuto e del consumo, i provvedimenti nazionali di controllo dei prezzi sono incompatibili con l'organizzazione comune di mercato solo se siano tali da mettere in pericolo gli obiettivi e il funzionamento di detta organizzazione.
paragrafo 19
L'assoluta inapplicabilità dei provvedimenti nazionali di controllo dei prezzi nei settori disciplinati dalle organizzazioni comuni di mercato nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso è peraltro ammessa dalla dottrina nonché dallo stesso Governo francese, come risulta nelle osservazioni scritte ch'esso ha presentato nella causa 88/77 (Ministro della Pesca c/ C. A. Schoenenberg e altri; Racc. 1978, pag. 473).
paragrafo 20
Nella fattispecie si tratta di applicare tali principi ai prodotti per l'allattamento per quanto concerne la fase della produzione. Orbene, come si è visto, questi prodotti rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero-caseario e quindi gli Stati membri non possono più intervenire nel processo di formazione dei loro prezzi.
paragrafo 21
Questa conclusione è tanto più valida in quanto l'organizzazione comune in cui sono compresi i prodotti di cui trattasi è fondata su un sistema comune di prezzi.
paragrafo 22
Il livello dei prezzi dei prodotti per l'allattamento è infatti essenzialmente determinato da provvedimenti emanati nell'ambito della politica agricola comune e soprattutto dal sistema comune dei prezzi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero-caseario.
paragrafo 23
A sostegno di tale tesi si può considerare quanto segue:
paragrafo 24
1) I prodotti per l'allattamento sono composti per il 99,7 % di materie prime agricole, il cui prezzo è disciplinato da provvedimenti adottati nell'ambito della politica agricola comune. 2) La composizione di detti prodotti — soprattutto per quanto concerne la materia prima più costosa, cioè il latte scremato in polvere — è tassativamente stabilita dalla normativa comunitaria, la quale subordina il versamento dell'aiuto per il latte magro in polvere impiegato nella fabbricazione di mangimi alla presenza, nel prodotto finito, di tale materia prima nella misura minima del 60 %. L'importo di detto aiuto è così elevato che non è possibile — dal punto di vista economico — rinunciarvi. I fabbricanti di prodotti per l'allattamento non possono pertanto ridurre i prezzi del prodotto finito modificandone la composizione. 3) In conseguenza della necessità di includere almeno il 60 % di latte magro in polvere nei prodotti per l'allattamento, il prezzo d'intervento di questa materia prima — unitamente all'aiuto suddetto — determina i prezzi di tali prodotti. Il prezzo d'intervento venne aumentato il 16 settembre 1976 (cioè il giorno dopo la data di riferimento per il blocco dei prezzi imposto dal decreto n. 76-86/P): ciò dimostra a fortiori l'illegittimità della normativa nazionale che blocca il prezzo dei prodotti interessati dal menzionato provvedimento comunitario. 4) Se si raffronta l'aiuto comunitario per il latte scremato in polvere impiegato nella fabbricazione dei mangimi con il prezzo del prodotto finito durante il periodo considerato, si constata che l'importo di tale aiuto è così elevato da influire in modo determinante sul prezzo del prodotto finito. Detto importo viene stabilito in base ai criteri indicati all'art. 2 bis, inserito nel regolamento (CEE) n. 986/68 (GU n. L 169, pag. 4) dal regolamento (CEE) n. 666/74 (GU n. L 85, pag. 58), e in particolare tenendo conto: del prezzo d'intervento del latte scremato in polvere vigente nella stagione lattiera di cui trattasi; dell'andamento della situazione dell'approvvigionamento di latte scremato e di latte scremato in polvere, nonchè del loro impiego nell'alimentazione del bestiame; dell'andamento del prezzo dei vitelli; dell'andamento del prezzo, sui mercati, delle proteine concorrenti rispetto a quello del latte scremato in polvere. Il sistema di tali aiuti costituisce pertanto, esso stesso, una politica comunitaria dei prezzi, concernente in modo specifico i mangimi a base di latte in polvere. È evidente che un rigido sistema nazionale di prezzi massimi sarebbe idoneo a «falsare» la constatazione dei criteri di valutazione sopra indicati e, di conseguenza, ad incidere sulla determinazione dell'importo dell'aiuto comunitario. 5) I prodotti per l'allattamento sono soggetti, in quanto tali, all'applicazione del sistema degli importi compensativi, istituito al fine di compensare le differenze che avrebbero potuto risultare tra i vari Stati membri, a seguito dell'adozione di provvedimenti monetari, nei prezzi delle merci rientranti nell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Ora, il funzionamento di tale sistema sarebbe compromesso se gli Stati membri potessero causare ulteriori differenze tra i prezzi dei suddetti prodotti agricoli mediante l'applicazione di provvedimenti unilaterali come il blocco dei prezzi. 6) Negli scambi con i paesi terzi sono stati istituiti, per quanto concerne i prodotti per l'allattamento, prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione. Questo sistema può funzionare corretta-mente solo se il processo di formazione dei prezzi dei prodotti interessati nella Comunità non venga alterato da interventi unilaterali degli Stati membri. Diversamente, la normativa comunitaria da applicarsi nel settore considerato in Francia provocherebbe distorsioni. Ad esempio, l'aiuto per il latte in polvere e gli importi compensativi monetari risulterebbero troppo bassi, mentre risulterebbero per contro troppo elevati le restituzioni ed i prelievi applicati nel commercio dei prodotti di cui trattasi con i paesi terzi. Per quanto riguarda la quarta questione pregiudiziale, gli appellati osservano ch'essa mira a stabilire, nell'ipotesi di soluzione negativa della terza, se una disciplina nazionale di blocco dei prezzi possa essere compatibile con le norme sulla libera circolazione delle merci, in quanto non blocca solamente i margini di utile, ma congela anche i prezzi al livello raggiunto ad una data arbitrariamente stabilita. Gli appellati, dopo aver ricordato che deve considerarsi restrizione quantitativa o misura d'effetto equivalente qualsiasi normativa nazionale atta ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari, indipendentemente dal fatto che nel settore in cui essa si applica esista o no un'organizzazione comune di mercato, esaminano il problema nell'ambito delle discipline nazionali dei prezzi. A questo proposito, essi sottolineano che, secondo la tesi sostenuta dalla Commissione nei primi anni d'esistenza della CEE, le norme nazionali in materia di prezzi, vigenti sia per i prodotti nazionali che per quelli importati, non costituiscono necessariamente restrizioni quantitative né misure d'effetto equivalente. In seguito la Commissione si è uniformata alla giurisprudenza della Corte secondo cui i prezzi massimi, anche se si applicano indistintamente ai prodotti nazionali ed a quelli importati, sono in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sia nel caso in cui, in ragione del loro livello eccessivamente basso, costringano gli importatori a vendere in perdita, sia quando, essendo troppo elevati, neutralizzino il vantaggio concorrenziale risultante dai costi di produzione inferiori del prodotto importato. In base a tale giurisprudenza — che concerne le fasi del commercio al minuto e del consumo e vale a maggior ragione per le fasi della produzione e del commercio all'ingrosso — le normative nazionali in materia di prezzi devono limitarsi, per non ostacolare la libera circolazione delle merci, a fissare, a seconda dei casi, margini di utile massimi o minimi. Si deve pertanto concludere che qualsiasi disciplina nazionale dei prezzi che si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati è incompatibile con le norme sulla libera circolazione delle merci qualora non ammetta la ri-percussione delle variazioni dei prezzi d'acquisto dei prodotti importati sul loro prezzo di vendita. Una disciplina nazionale del genere, che concerne prodotti agricoli, è senza dubbio in contrasto con gli artt. 30-34 del Trattato CEE. Infatti, principio fondamentale delle varie organizzazioni comuni di mercato nelle quali rientrano i prodotti agricoli è l'uniformità dei prezzi in tutta la Comunità. Il livello assoluto di tali prezzi e le sue variazioni sono molto elevati rispetto ai margini di utile dei fabbricanti di prodotti trasformati o dei commercianti all'ingrosso. Di conseguenza, se la ripercussione, sui prezzi di vendita, delle variazioni dei prezzi d'acquisto dei prodotti agricoli non fosse più possibile in ragione di provvedimenti unilaterali di uno Stato membro, detti prodotti potrebbero essere importati solo in perdita. Orbene, si è effettivamente trovata in una situazione del genere la Denkavit France, il cui utile netto corrisponde — come di regola accade nel commercio dei prodotti agricoli — ad una piccolissima percentuale (1 1/2 %) della cifra d'affari. Da una tabella che illustra l'andamento dei prezzi delle materie prime più importanti alla fine di ciascun trimestre nel periodo 1975-77 risulta che questi prezzi hanno subito un tale aumento, rispetto all'utile della Denkavit, che questa non poteva non ripercuoterlo sui prezzi di vendita, a meno di vendere in perdita. Il blocco generale dei prezzi disposto dal decreto n. 78-76/P ha per l'appunto impedito tale rivalsa e reso quindi impossibile, per l'interessata, l'importazione di materie prime da altri Stati membri in cui i prezzi non erano bloccati. Secondo gli appellati, la quinta questione, così com'è stata formulata dal giudice di rinvio, si confonde con la terza questione e non vi sarebbe quindi bisogno di esaminarla. Occorre pertanto intenderla nel senso che essa mira a stabilire se gli Stati membri possano applicare regimi di prezzi differenti alle materie prime agricole e, rispettivamente, ai prodotti di prima trasformazione. A proposito della terza questione, è già stato dimostrato che i prezzi dei prodotti per l'allattamento sono disciplinati da provvedimenti emanati nell'ambito della politica agricola comunitaria. Tuttavia, una questione di importanza ancora maggiore è. se gli Stati membri possano assoggettare un prodotto agricolo di prima trasformazione, contenente per il 99,7 % materie prime agricole, ad un re-gime di prezzi diverso da quello concernente le stesse materie prime. È assolutamente incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati il fatto che uno Stato membro disponga il blocco totale dei prezzi di un prodotto di prima trasformazione ai sensi dell'art. 38 del Trattato senza disciplinare i prezzi delle materie prime. Un simile comportamento costringerebbe automaticamente i fabbricanti di prodotti per l'allattamento a vendere in perdita — poiché gli aumenti dei prezzi delle materie prime superano di gran lunga i margini di utile di cui abitualmente fruiscono i produttori — e metterebbe quindi in pericolo gli scopi e il funzionamento dell'organizzazione comune considerata. Le materie prime, e soprattutto il latte in polvere, risultando impossibile impiegarle nella fabbricazione di prodotti per l'allattamento, verrebbero esportate — ciò che provocherebbe la modifica delle correnti di scambio — oppure vendute ai competenti enti d'intervento. La tesi secondo cui ai prodotti per l'allattamento deve essere applicato necessariamente lo stesso regime di prezzi vigente per le materie prime è inoltre corroborata dalle seguenti considerazioni: nell'ambito della causa 31/74 (Galli) l'avvocato generale Warner ha affermato che il divieto di disciplinare i prezzi di un prodotto di base deve logicamente implicare il divieto di disciplinare i prezzi dei prodotti derivati; tale conclusione deve a maggior ragione valere per un prodotto derivato che rientri esso stesso nell'organizzazione comune dei mercati; le autorità comunitarie impiegano anche per quanto concerne i prodotti per l'allattamento tutti gli strumenti di controllo dei prezzi usati per le materie prime; le stesse autorità hanno tenuto conto, nel fissare gli importi compensativi da applicare ai prodotti per l'allattamento, perfino delle conseguenze di una disciplina specifica provvisoria- mente adottata per una materia prima.
paragrafo 25
A proposito della sesta questione, gli appellati ricordano innanzitutto che gli autori del Trattato CEE hanno optato, fra i vari tipi di strutture economiche, per un'economia di mercato basata sul principio della libertà di concorrenza.
paragrafo 26
Allo scopo di garantire il rispetto di questo principio da parte degli imprenditori, il Trattato CEE vieta gli accordi e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra gli Stati membri e che «abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune».
paragrafo 27
L'art. 85 non si limita a vietare in generale alle imprese di concludere accordi atti a limitare la concorrenza, ma con-tiene, a mo' di esempio, un elenco degli «accordi» vietati, nel quale figurano in primo luogo quelli consistenti nel «fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione». In ciò non v'è nulla di strano, poichè è nella libera determinazione del prezzo della merce che si manifesta la forma più elementare di concorrenza fra le imprese.
paragrafo 28
Per questo motivo, la Commissione si è, anch'essa, dimostrata particolarmente severa nei confronti degli accordi relativi ai prezzi, al punto di negare la propria autorizzazione a un accordo con il quale un produttore si impegnava semplice-mente a comunicare ai concorrenti gli elementi essenziali della sua politica dei prezzi.
paragrafo 29
Dall'esame dell'atteggiamento della Commissione nonché dalla giurisprudenza della Corte risulta che la concorrenza è il «bene» fondamentale che occorre salvaguardare sul mercato.
paragrafo 30
Ora, un provvedimento che disponga il blocco totale dei prezzi al livello praticato ad una data determinata lede gravemente tale «bene». Esso non fa alcuna distinzione fra le imprese che hanno adeguato i propri prezzi ai prezzi di mercato prima della data del blocco e quelle che non hanno potuto farlo, com'è il caso della Denkavit la quale aveva deciso di aumentare i prezzi dei suoi prodotti il 20 settembre 1976, in conseguenza dell'aumento dei prezzi delle materie prime. È certamente ipotizzabile che altre imprese del settore avessero aumentato i prezzi prima del 15 settembre 1976 (data del blocco) venendosi così a trovare senza alcun merito in una situazione concorrenziale vantaggiosa durante l'intero periodo del blocco dei prezzi.
paragrafo 31
Per di più, il rispetto dei prezzi imposti dalla pubblica autorità implica l'eliminazione totale e radicale di qualsiasi forma di competizione e di concorrenza fra le imprese. Si realizza così, al livello più alto e nella maniera più grave, proprio quella violazione della concorrenza che la Commissione e la Corte di giustizia hanno rilevato anche quando si manifestava sotto forme molto meno vistose.
paragrafo 32
Si potrebbe obiettare, in proposito, che le norme comunitarie sulla concorrenza si applicano alle imprese e non agli Stati. Tale obiezione non è però fondata. La Corte di giustizia, annullando, nella sentenza 16 dicembre 1975 (cause riunite 40/73 e altre, Suiker Unie e altri) una decisione della Commissione nella parte in cui infliggeva ammende a talune imprese saccarifere italiane, alle quali era stato fatto carico di aver limitato la concorrenza sul mercato italiano, si è limitata a constatare lo stato di necessità in cui tali imprese avevano dovuto operare in ragione della normativa italiana allora vigente, ma non ha affatto ammesso la legittimità del comportamento dello Stato italiano.
paragrafo 33
Peraltro, questo punto di vista trova conforto nella sentenza 16 novembre 1977 (causa 13/77, INNO c. ATAB), in cui la Corte ha precisato che sussiste violazione di concorrenza anche qualora la limitazione della concorrenza derivi necessariamente dalle norme emanate da uno Stato membro.
paragrafo 34
Gli Stati membri sono pertanto tenuti, a norma dell'art. 5 del Trattato CEE, ad astenersi dall'emanare norme che possano produrre l'effetto di sopprimere la concorrenza fra le imprese. Poichè la normativa francese di cui alla fattispecie sopprime radicalmente la concorrenza fra le imprese del settore considerato, la sesta questione del giudice di rinvio va risolta in senso affermativo.
paragrafo 35
Esaurito l'esame delle questioni pregiudiziali, gli appellati osservano che esse sono state sottoposte alla Corte da un giudice penale. Esse sollevano pertanto il problema della compatibilità delle sanzioni penali nazionali con il diritto comunitario.
paragrafo 36
Un sistema di sanzioni come quello contemplato dalla legge francese sembra in contrasto con il diritto comunitario per vari motivi. Esso, infatti, differisce dagli strumenti con i quali il diritto comunitario controlla il funzionamento del mercato e che prescindono dal blocco dei prezzi e da un sistema di sanzioni mi-rante a garantire l'osservanza del blocco.
paragrafo 37
Le sanzioni penali comminate dal diritto francese sono incompatibili con il diritto comunitario poiché producono effetti che possono alterare o falsare il funzionamento del mercato. In particolare, esse influenzano inammissibilmente le scelte degli operatori economici e sono pertanto in stridente contrasto con i modelli di libertà scelti dal legislatore comunitario. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che gli Stati membri, pur avendo il potere di imporre agli operatori economici l'espletamento di determinate formalità non vietate dal diritto comunitario, possano irrogare, in caso di infrazione, unicamente sanzioni amministrative, peraltro di lieve entità.
paragrafo 38
Il fatto che il diritto comunitario consenta solo l'applicazione di sanzioni amministrative (e per di più di lieve entità) significa che il «bene» giuridico tutelato dalle norme nazionali non ha grande valore dal punto di vista del suddetto diritto.
paragrafo 39
Tenuto conto del principio fondamentale della libertà di concorrenza sancito dal diritto comunitario, gli Stati membri, quand'anche fossero liberi di disciplinare rigorosamente i prezzi, comminando perfino sanzioni, non potrebbero applicare sanzioni tali da impedire agli operatori economici di rispettare detto principio.
paragrafo 40
Per concludere, si possono configurare, per quanto concerne la posizione di una norma penale nazionale rispetto al diritto comunitario, tre ipotesi:
paragrafo 41
incompatibilità col diritto comunitario della disposizione nazionale (civile o amministrativa) che vieta un determinato comportamento: in tal caso è chiaro che anche la norma penale che punisce la violazione della suddetta disposizione va disapplicata; incompatibilità con il diritto comunitario della norma penale in sé e per sé: nemmeno in questo caso la norma nazionale può trovare applicazione; influenza del diritto comunitario per quanto riguarda gli elementi giustificativi e le cause di non punibilità. Secondo la dottrina, il fatto di aver agito in conformità ad una disposizione comunitaria può costituire, qualora tale comportamento sia punito da una norma nazionale, un elemento giustificativo (ad esempio, l'esercizio di un diritto) o, quanto meno, una causa di non punibilità, giacchè l'interessato ha agito nella convinzione — del tutto giustificata dal diritto comunitario — che il suo comportamento fosse lecito.
paragrafo 42
Ciascuna di queste tre ipotesi può applicarsi nel caso di specie.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › B — Osservazioni del Governo francese

paragrafo 1
Il Governo francese si sofferma, innanzitutto, a dimostrare che i prodotti per l'allattamento del bestiame non sono soggetti a norme sui prezzi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero-caseario e, di conseguenza, non sono esclusi dalla sfera di applicazione ratione materiae del decreto ministeriale 23 settembre 1976 n. 76-86/P.
paragrafo 2
In proposito, esso osserva che detti prodotti, sebbene siano menzionati all'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
paragrafo 3
non fruiscono di alcuna garanzia comunitaria in materia di prezzo, giacché un prezzo d'intervento è contemplato unicamente per la materia prima (latte scremato in polvere) che ne costituisce ingrediente non trascurabile, ma non preponderante; sono assoggettati ad importi compensativi monetari solo in misura pari all'incidenza sul loro prezzo di vendita del prezzo della suddetta materia prima; fruiscono, a norma del regolamento n. 986/68, di un aiuto che tuttavia mira unicamente a favorire lo smaltimento delle eccedenze di latte scremato in polvere.
paragrafo 4
Nessuna garanzia di prezzo, sotto forma di un prezzo d'intervento fissato nell'ambito della politica agricola comune, è pertanto concessa ai prodotti per l'allattamento in quanto tali. Ciò si spiega peraltro col fatto che si tratta di prodotti industriali, come risulta dalle seguenti considerazioni:
paragrafo 5
poiché il latte in polvere costituisce già prodotto di prima trasformazione, i prodotti per l'allattamento che risultano, a loro volta, dalla trasformazione del latte in polvere, vanno considerati prodotti di seconda trasformazione ; l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (35 % in media) dimostra che le materie prime incluse in tali alimenti subiscono complesse operazioni di trasformazione ed indica chiaramente che il prodotto finito costituisce un prodotto industriale.
paragrafo 6
Ciò premesso, il Governo francese sotto-linea che gli Stati membri conservano, in via di principio, il potere di disciplinare i prezzi dei prodotti non soggetti ad un regime di prezzi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato.
paragrafo 7
Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, siffatti provvedimenti sono compatibili con il diritto comunitario solo purché non mettano in pericolo il funzionamento e gli obiettivi delle organizzazioni comuni di mercato.
paragrafo 8
Il decreto n. 76-86/P soddisfaceva tale condizione. Dall'analisi dei costi di produzione sopportati e dei prezzi di vendita praticati dalla Denkavit risulta che il latte scremato in polvere, pur costituendo il 60 % delle materie prime im-piegate, incide solo per il 38 % sul prezzo di vendita del prodotto finito, e ciò limita notevolmente l'incidenza del provvedimento di blocco.
paragrafo 9
I prezzi del latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di mangimi non sono stati influenzati dal provvedimento contestato e anzi sono aumentati del 7 % nel corso del 1976. Il quantitativo di latte in polvere denaturato durante il periodo del blocco dei prezzi (15 settembre — 31 dicembre 1976) è risultato leggermente superiore a quello riscontrato durante lo stesso periodo negli anni 1975 e 1977.
paragrafo 10
A sostegno di tale asserzione giova inoltre ricordare che anche la Commissione delle Comunità europee, rispondendo ad un'interrogazione scritta dell'on. Cointat, membro dell'Assemblea parlamentare europea, ha dichiarato che il decreto francese 23 settembre 1976 n. 76-86/P non aveva compromesso il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
paragrafo 11
Per i suddetti motivi, il Governo francese propone che le questioni del giudice di rinvio vengano così risolte:
paragrafo 12
«1) Gli alimenti per l'allattamento del bestiame, in quanto costituiscono prodotti industriali e non rientrano nella sfera d'applicazione di alcuna disposizione in materia di prezzi nell'ambito di organizzazioni comuni di mercato, potevano a buon diritto essere assoggettati alla disciplina francese di blocco provvisorio dei prezzi dei prodotti industriali. 2) Il blocco dei prezzi degli alimenti per l'allattamento disposto dal decreto 23 settembre 1976 n. 76-86/P non ha messo in pericolo né gli obiettivi né il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero-caseario.»

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › C — Osservazioni della Commissione delle Comunità europee

paragrafo 1
Dopo aver ricordato gli aspetti essenziali dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare la normativa comunitaria che disciplina la formazione dei prezzi dei prodotti per l'allattamento del bestiame, la Commissione esamina le questioni sottoposte alla Corte dal giudice a quo.
paragrafo 2
Quanto alla prima questione, essa osserva che, qualora questa venga risolta in senso affermativo, la Corte dovrà pronunziarsi sulla compatibilità del provvedimento di blocco dei prezzi adottato dalle autorità nazionali con l'organizzazione comune di mercato nella quale i prodotti di cui trattasi saranno stati considerati rientrare.
paragrafo 3
A suo parere, tale questione va risolta in senso affermativo giacchè le merci suddette costituiscono prodotti trasformati in diretta connessione con prodotti di base ai sensi dell'art. 38, n. 1, del Trattato CHE, secondo i criteri interpretativi stabiliti dalla Corte. Difatti, il prezzo delle materie prime agricole nella fabbricazione degli alimenti per l'allattamento (composti per il 60 % di latte e per il 20 % di siero di latte) incide per il 70-85 % sul prezzo dei prodotti trasformati. Esso ha quindi un'importanza non marginale, ma determinante, ed implica l'esistenza di un'interdipendenza economica fra prodotti di base e prodotti trasformati, indipendentemente dal numero di operazioni di cui consta il processo di trasformazione. I prodotti di cui trattasi, tenuto conto della percentuale di prodotti lattiero-caseari ch'essi contengono (oltre il 50 %) rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
paragrafo 4
La seconda questione, con la quale il giudice di rinvio chiede se la fissazione di importi compensativi monetari per un dato prodotto implichi la sua inclusione nell'organizzazione comune dei mercati, va risolta nel senso che il regolamento n. 974/71 adotta esattamente il criterio opposto: gli importi compensativi monetari possono essere applicati solo ai prodotti che rientrano in un'organizzazione comune di mercato. I prodotti per l'allattamento dei vitelli sono sempre stati assoggettati al sistema degli importi compensativi.
paragrafo 5
Una volta stabilito che i prodotti di cui trattasi rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, si pone la questione se e in quale misura il blocco dei prezzi disposto da uno Stato membro sia compatibile con tale organizzazione comune.
paragrafo 6
A proposito di questo problema, sollevato con la terza questione, la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli Stati membri, anche se in via di principio conservano il potere di disciplinare i prezzi di vendita dei prodotti agricoli, devono però astenersi da qualsiasi intervento che possa compromettere la realizzazione della politica agricola comune.
paragrafo 7
Orbene, il provvedimento di blocco dei prezzi emanato dal Governo francese può, in astratto, entrare in conflitto con il regime di prezzi comunitario.
paragrafo 8
In primo luogo, sebbene non esista un prezzo d'intervento per i prodotti per l'allattamento, non deve dimenticarsi che il prezzo d'intervento per il latte in polvere rappresenta nella fattispecie dal 70 all'85 % del costo totale delle materie prime. Qualora il prezzo massimo fissato dal provvedimento di blocco fosse inferiore a detto prezzo, lo Stato membro interessato impedirebbe che si ottenga un prezzo garantito dal diritto comunitario.
paragrafo 9
In secondo luogo, anche se il diritto comunitario non garantisce la realizzazione del prezzo indicativo, tutti i meccanismi dell'organizzazione di mercato sono intesi ad ottenere tale risultato. Ora, potrebbe accadere che il blocco dei prezzi dei prodotti per l'allattamento riduca in misura eccessiva, in caso di aumento del prezzo d'intervento del latte scremato in polvere, il margine di utile del fabbricante di tali prodotti e, di conseguenza, incida indirettamente sul prezzo del latte scremato in polvere e quindi su quello del latte, il quale non potrebbe così avvicinarsi al prezzo indicativo.
paragrafo 10
In terzo luogo, è d'importanza essenziale per la Comunità che una parte delle eccedenze di prodotti lattiero-caseari possa venir impiegata nella fabbricazione di mangimi. Questo scopo verrebbe frustrato se il blocco nazionale dei prezzi frenasse o rendesse impossibile la fabbricazione di prodotti per l'allattamento.
paragrafo 11
Infine, tenuto conto dell'interdipendenza fra i prezzi comunitari e la fissazione delle restituzioni e dei prelievi, il blocco nazionale dei prezzi potrebbe incidere indirettamente sugli scambi con i paesi terzi.
paragrafo 12
Nel caso di specie, tali eventualità si sono, almeno in parte, avverate.
paragrafo 13
Si può infatti ritenere che, onde consentire la valorizzazione del latte scremato liquido in misura corrispondente al prezzo indicativo, il prezzo di mercato del latte scremato in polvere dovrebbe superare del 5 % circa il prezzo d'intervento.
paragrafo 14
Ora, il blocco dei prezzi in Francia è stato imposto in un momento in cui il prezzo del latte scremato in polvere si situava tra il prezzo d'intervento e il livello presunto del prezzo indicativo del latte. Esso era quindi tale da rendere più difficile sia l'effettiva realizzazione del prezzo indicativo sia la vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico.
paragrafo 15
Il blocco avrebbe avuto le stesse conseguenze anche se fosse intervenuto ad un livello superiore al prezzo indicativo del latte. In un caso del genere, infatti, grazie all'azione dei meccanismi dell'organizzazione comune, i prezzi tendono a diminuire per raggiungere, al massimo, il livello del prezzo indicativo, al di sopra del quale possono restare solo per breve tempo.
paragrafo 16
Ne consegue che, tenuto conto dell'intervallo di tempo intercorso fra l'acquisto della materia prima e la vendita del prodotto finito, il blocco avrebbe, anche in tal caso, l'effetto di impedire al fabbricante che ha acquistato la materia prima anteriormente all'aumento di ripercuotere tale aumento sui prezzi di vendita dei suoi prodotti durante il periodo in cui i prezzi della materia prima sono elevati.
paragrafo 17
La quarta questione mira a stabilire se il provvedimento nazionale di cui trattasi costituisca misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE.
paragrafo 18
In base alla giurisprudenza della Corte, tale questione va risolta nel senso che il blocco generale dei prezzi ad un livello tassativamente stabilito, che escluda nel modo più assoluto la rivalsa, sui prezzi di vendita, dell'aumento dei prezzi d'acquisto delle materie prime o dei prodotti finiti rientra nella suddetta nozione, poichè può impedire o rendere più difficile l'importazione sia dei prodotti finiti sia delle materie prime da impiegare nella fabbricazione di tali prodotti.
paragrafo 19
Per quanto riguarda la quinta questione, la Commissione osserva che il provvedimento francese contiene per l'appunto disposizioni particolari per i prodotti agricoli i cui prezzi sono disciplinati da provvedimenti emessi nell'ambito della politica agricola comune, e che spetta al giudice di rinvio accertare se le distinzioni amministrative interne operate in proposito siano conformi al decreto che ha istituito il blocco dei prezzi.
paragrafo 20
La sesta questione, con la quale si chiede se la disciplina nazionale di cui trattasi sia compatibile con il combinato disposto degli artt. 5 e 85 del Trattato CEE, non richiede soluzione nel caso presente. In fatti, il problema della compatibilità di un provvedimento nazionale con il diritto comunitario va innanzitutto valutato, nel caso in cui esista un'organizzazione comune di mercato per un dato prodotto, in relazione a tale organizzazione ed alle norme relative alla libera circolazione delle merci. Poiché l'incompatibilità della suddetta disciplina nazionale con il diritto comunitario risulta già dalle soluzioni proposte per la terza e la quarta, la sesta questione diviene priva d'oggetto.
paragrafo 21
Tenuto conto delle osservazioni sopra svolte, la Commissione suggerisce di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:
paragrafo 22
«1) I prodotti per l'allattamento dei vitelli compresi nella sottovoce doganale 23.07 B e contenenti oltre il 50 % di prodotti lattiero-caseari rientrano nella sfera d'applicazione del regolamento n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. L'aiuto comunitario contemplato dall'art. 10 del citato regolamento viene concesso se tali prodotti per l'allattamento contengono, fra l'altro, almeno il 60 % di latte scremato in polvere. 2) Nella stagione 1976-1977 i prodotti per l'allattamento rientranti nella sfera d'applicazione del regolamento n. 804/68 erano assoggettati agli importi compensativi monetari fissati dal regolamento n. 572/76. 3) Il regolamento n. 804/68 va interpretato nel senso ch'esso osta all'applicazione di una disciplina nazionale di blocco dei prezzi ai prodotti per l'allattamento dei vitelli nelle fasi della produzione e della distribuzione qualora essa metta in pericolo gli scopi o il funzionamento della suddetta organizzazione comune di mercato, e in particolare del regime di prezzi istituito nell'ambito di questa. 4) L'art. 30 del Trattato CEE e l'art. 22 del regolamento n. 804/68 vanno interpretati nel senso ch'essi ostano all'applicazione di una disciplina unilaterale di uno Stato membro di blocco dei prezzi che vieti la rivalsa, sui prezzi di vendita dei prodotti per l'allattamento, dell'aumento dei prezzi d'acquisto delle materie prime o dei prodotti finiti importati da un altro Stato membro.»

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Gli appellati nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 3 luglio 1979.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 settembre 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 13 dicembre 1978, pervenuta in cancelleria il 3 gennaio 1979, la Cour d'appel di Rouen ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, talune questioni concernenti l'interpretazione del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968 n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1968, n. L 148, pag. 13), del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di oscillazione delle monete di taluni Stati membri (GU 1971, n. L 106, pag. 1), nonché degli artt. 5, 30-34 e 85 del Trattato CEE.
punto 2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale promosso dal Pubblico Ministero dinanzi alle autorità giudiziarie francesi contro quattro dirigenti della società Denkavit S.à.r.l. — che produce alimenti per animali — e contro questa stessa società, considerata civilmente responsabile. I suddetti sono imputati di violazione del decreto ministeriale 22 settembre 1976, n. 76-86/P, pubblicato sul «Bulletin officiel des Services des Prix» il 23 settembre 1976.
punto 3
Detto decreto ministeriale dispone, all'art. 1, che fino al 31 dicembre 1976, i prezzi — comprensivi di tutte le tasse — di qualsiasi prodotto non possono superare, sia alla produzione che nelle diverse fasi della distribuzione, quelli lecitamente praticati il 15 settembre 1976 o, in mancanza, nella data anteriore più vicina. All'art. 2 esso stabilisce che l'art. 1 non si applica ai prodotti freschi dell'agricoltura o della pesca.
punto 4
Due comunicati, pubblicati nel «Bulletin des Services des Prix» il 23 settembre 1976 e, rispettivamente, il 1o ottobre 1976, hanno definito la sfera e le modalità d'applicazione del decreto ministeriale di cui trattasi.
punto 5
Per quanto concerne in particolare il «congelamento» dei prezzi nella fase della produzione, il primo comunicato precisa che non sono soggetti all'applicazione dell'art. 1 del decreto n. 76-86/P, fra gli altri, i prezzi alla produzione dei prodotti freschi dell'agricoltura e della pesca (cfr. art. 2 del decreto) e degli altri prodotti agricoli il cui prezzo alla produzione è disciplinato da provvedimenti emanati nell'ambito della politica agricola della Comunità economica europea. Vanno considerati prodotti dell'agricoltura e della pesca solo i prodotti che non siano stati trasformati. Tali prodotti, qualora non conservino la loro individualità originaria o vengano sottoposti ad una trasformazione che esuli dagli usi normali o abituali dell'agricoltura o che sia effettuata in una fase qualsiasi della produzione e del commercio, perdono automaticamente il loro carattere originario … Per quanto concerne più particolarmente i prodotti lattiero-caseari, si ammette tuttavia, per tolleranza, che il burro, la panna ed i formaggi i cui prezzi alla produzione potevano essere liberamente determinati alla data d'entrata in vigore del decreto, conservano il carattere di prodotti agricoli, anche dopo la trasformazione o l'affinazione. Per contro, prodotti come il latte in polvere, il latte concentrato e i gelati a base di latte hanno carattere industriale al pari di prodotti quali gli yogurt, i formaggi freschi e i formaggi fusi.
punto 6
Il secondo comunicato definisce in particolare le condizioni d'applicazione del menzionato regime di prezzi nella fase della distribuzione e fa una distinzione fra i «prodotti freschi dell'agricoltura e della pesca» e gli «altri prodotti agricoli soggetti alla disciplina comunitaria dei mercati», specificati nell'elenco II dell'allegato e comprendenti i «cereali (ad eccezione dei residui della brillatura)» e il «latte in polvere sfuso». Esso precisa che i prodotti figuranti nel suddetto elenco sono, in conformità ai regolamenti comunitari, esclusi dalla sfera d'applicazione del decreto ministeriale n. 76-86/P sia nella fase della produzione sia in quella del commercio all'ingrosso, mentre nelle altre fasi della distribuzione restano assoggettati al blocco dei prezzi istituito dallo stesso decreto.
punto 7
Risulta dal fascicolo che il 20 settembre 1976 la società interessata ha aumentato i prezzi di sei prodotti per l'allattamento di animali ed ha applicato tale aumento nelle vendite effettuate nel settembre e nell'ottobre 1976, dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 76-86/P. Nel corso del presente pro-cedimento gli appellati nella causa principale hanno dichiarato — senza essere contraddetti — che la Denkavit vende i mangimi da essa prodotti esclusivamente ai grossisti, i quali li rivendono agli allevatori. Dalle indicazioni figuranti nella sentenza di rinvio quanto alla composizione di tali prodotti risulta, tenuto conto anche delle informazioni fornite dagli stessi appellati e dal Governo francese in corso di causa, che essi contengono in misura notevole prodotti lattiero-caseari e soprattutto latte in polvere: 60 % secondo la sentenza di rinvio, 60-65 % secondo gli appellati e 60 % secondo il Governo francese, il quale però precisa che per i soli prodotti denominati «Denkavit élevage» tale percentuale scende al 45 %. Oltre al latte in polvere, gli alimenti suddetti contengono altri prodotti agricoli, menzionati nell'allegato II del Trattato CEE, nonché piccolissime quantità di additivi diversi.
punto 8
Gli appellati hanno sostenuto che ciascun ingrediente — esclusi gli additivi — degli alimenti di cui trattasi rientra in un'organizzazione comune di mercati agricoli, in ispecie in quella istituita, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dal regolamento n. 804/68. Di conseguenza, provvedimenti di blocco dei prezzi come quelli di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1976, n. 78-86/P, non potrebbero applicarsi a siffatti prodotti senza violare i regolamenti comunitari da cui questi sono disciplinati e, al tempo stesso, le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci ed al regime della concorrenza nel mercato comune. Il Pubblico Ministero ha per contro dedotto che i prodotti per l'allattamento dei vitelli non sono mai stati considerati come compresi nella categoria delle merci i cui prezzi sono disciplinati da norme comunitarie, che i regimi nazionali dei prezzi sono leciti se non perturbano la formazione dei prezzi delle materie prime dei prodotti di cui trattasi e che i prodotti per l'allattamento dei vitelli vanno considerati di seconda trasformazione.

SENTENZA › In diritto › a) Sulla sfera d'applicazione del regolamento n. 804/68

punto 9
La Cour d'appel di Rouen, allo scopo di ottenere chiarimenti sui punti suddetti, ha chiesto a questa Corte di pronunziarsi innanzitutto sulla questione se i prodotti per l'allattamento dei vitelli, della natura e della composizione indicate, siano soggetti, «per la fissazione dei prezzi allo stadio della produzione o del commercio all'ingrosso … alle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli» e, in particolare, di precisare se essi rientrino «nella definizione dei prodotti lattiero-caseari (art. 1 del regolamento 27 giugno 1968, n. 804), oppure in quella degli alimenti per il bestiame (art. 4 del regolamento n. 990/72, modificato dal regolamento 7 aprile 1976, n. 804), ovvero in qualsiasi altra categoria di prodotti agricoli soggetti alle norme comunitarie in forza dell'art. 38 del Trattato di Roma».
punto 10
L'art. 1 del regolamento del Consiglio-27 giugno 1968, n. 804 (GU 1968, n. L 148, pag. 13) dispone, alla lett. b), che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari concerne prodotti come il «latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati» di cui alla voce 04.02 della Tariffa doganale comune, la quale comprende, alle sottovoci A II e B I, «latte e crema di latte, in polvere». Lo stesso articolo estende inoltre, sub g), la sfera d'applicazione della suddetta organizzazione comune di mercato ai «mangimi preparati per animali» contenenti i prodotti sopra citati.
punto 11
Come già si è constatato, i prodotti di cui trattasi sono «mangimi preparati per animali» contenenti un'elevata percentuale di polvere di latte, nonché altri prodotti soggetti per la maggior parte alla disciplina del regolamento n. 804/68. Di conseguenza, tali mangimi, tenuto conto della loro composizione e considerato quanto disposto dall'art. 1, lett. b) e g), del regolamento n. 804/68, sono compresi nella sfera d'applicazione di questo regolamento e rientrano pertanto nell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

SENTENZA › In diritto › b) Sull'applicabilità del regolamento n. 990/72

punto 12
Il fatto che i mangimi di cui trattasi rientrino nell'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari non esclude necessariamente l'applicazione nei loro confronti del regolamento della Commissione 15 maggio 1972, n. 990 (GU 1972, n. L 115, pag. 1). Tale regolamento, infatti, costituisce semplicemente un provvedimento di attuazione del regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n. 986 (GU 1968, n. L 169, pag. 4). Poiché quest'ultimo, «che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali», si colloca, come risulta anche dal suo preambolo, nell'ambito del regolamento n. 804/68 e disciplina il funzionamento di uno strumento particolare dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ne consegue che il regolamento n. 990/72, in quanto provvedimento di attuazione del regolamento n. 986/68, rientra anch'esso tra le norme dell'organizzazione comune di cui trattasi. La sua applicazione a prodotti lattiero-caseari non esclude pertanto quella del regolamento n. 804/68, che istituisce la suddetta organizzazione di mercato, ma presuppone invece che questi stessi prodotti rientrino nella sfera d'applicazione di quest'ultimo regolamento.
punto 13
Per tutti i motivi sopra esposti, la prima questione va risolta nel senso che i prodotti per l'allattamento dei vitelli aventi la natura e la composizione di quelli di cui trattasi nella causa principale costituiscono prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'art. 1 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 e rientrano pertanto nell'organizzazione comune di mercato istituita da tale regolamento.

SENTENZA › In diritto › c) Sull'applicabilità del regolamento n. 974/71

punto 14
Il giudice nazionale chiede poi a questa Corte di precisare se i mangimi come quelli di cui trattasi siano soggetti agli importi compensativi contemplati dal regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU 1971, n. L 106, pag. 1) e, in caso affermativo, se ciò implichi di per sé la loro inclusione nell'organizzazione comune dei mercati a norma dell'art. 1, n. 1, di detto regolamento.
punto 15
L'art. 1 del regolamento n. 974/71 dispone, al n. 2, lettere a) e b), che il sistema degli importi compensativi monetari contemplato al n. 1 si applica, fra l'altro, «a) ai prodotti per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazioe comune dei mercati agricoli; b) ai prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di cui alla lett. a) e che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati …». Da questa disposizione risulta che l'inclusione dei prodotti agricoli nell'organizzazione comune dei mercati non è conseguenza dell'applicazione nei loro confronti del sistema degli importi compensativi monetari istituito dal regolamento n. 974/71, ma costituisce invece, in via di principo, un presupposto per l'applicazione di tale sistema. Siccome gli alimenti per il bestiame come quelli di cui trattasi rientrano, come si è visto, nell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, istituita dal regolamento n. 804/68, dalla stessa disposizione risulta che il sistema degli importi compensativi monetari istituito dal regolamento n. 974/71 si applica ai suddetti prodotti. Per la stagione 1976/1977 — durante la quale è stato emanato il decreto ministeriale 22 settembre 1976, n. 76-86/P — gli importi compensativi da applicare a tali prodotti erano stabiliti dal regolamento della Commissione 15 marzo 1976, n. 572 (GU 1976, n. L 68, pag. 5), integrato, per quanto riguarda la Francia, dal regolamento della Commissione 24 marzo 1976, n. 652 (GU 1976, n. L 79, pag. 4).
punto 16
Tenuto conto di tali elementi, la seconda questione dev'essere risolta nel senso che i prodotti per l'allattamento di cui trattasi erano soggetti, all'epoca dell'applicazione dei provvedimenti nazionali di blocco dei prezzi controversi, al sistema degli importi compensativi monetari istituito dal regolamento n. 974/71.

SENTENZA › In diritto › c) Sulla portata del regolamento n. 804/68 in relazione ai provvedimenti nazionali in materia di controllo dei prezzi

punto 17
Con la terza questione, il giudice nazionale chiede a questa Corte se l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento 27 giugno 1968, n. 804, da sola o congiuntamente all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina, di cui al regolamento n. 805/68, osti all'applicazione, da parte di uno Stato membro, di una disciplina nazionale di blocco dei prezzi ai prodotti per l'allattamento dei bovini di cui si tratta. Il giudice nazionale chiede inoltre, con la quinta questione, se la suddetta organizzazione comune dei mercati osti, per uno Stato membro, all'applicazione di una disciplina nazionale di blocco dei prezzi che non contempli disposizioni particolari per i prodotti agricoli retti da provvedimenti comunitari. Poiché le due questioni sono fra loro connesse per il contenuto, occorre esaminarle congiuntamente.
punto 18
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte — sentenze 23 gennaio 1975 (causa 31/74, Galli; Racc. pag. 47), 26 febbraio 1976 (causa 65/75, Tasca, e 88-90/75, SADAM; Racc. pagg. 291 e 323), 29 giugno 1978 (causa 154/77, Dechmann; Racc. pag. 1573) e 12 luglio 1979 (causa 223/78, Grosoli) — nei settori disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, specie quando tale organizzazione poggia su un regime comune dei prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire unilateralmente con norme interne nel processo di formazione dei prezzi determinato dall'organizzazione comune. Questa Corte ha precisato che il regolamento agricolo comunitario che instauri un regime di prezzi che si applica nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso lascia intatto il potere degli Stati membri — senza pregiudizio di altre norme del Trattato — di emanare i provvedimenti che ritengono necessari in materia di formazione dei prezzi nelle fasi del commercio al minuto e del consumo, purché non siano messi in pericolo gli obiettivi o il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato.
punto 19
Questa Corte ha inoltre affermato che spetta al giudice nazionale decidere, in ogni singola fattispecie, se i provvedimenti nazionali in materia di prezzi sui quali esso deve pronunziarsi producano o no effetti incompatibili con le norme comunitarie vigenti in materia. A tale proposito si deve tener conto del carattere specifico dell'organizzazione di mercato nel settore considerato.
punto 20
Quanto alle caratteristiche dell'organizzazione comune vigente nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, istituita dal regolamento n. 804/68, va osservato che essa implica un regime dei prezzi ed un regime degli scambi. Il regime dei prezzi si basa su un «prezzo indicativo» per il latte, su un «prezzo d'entrata» per taluni prodotti lattiero-caseari, fra i quali le preparazioni alimentari di cui alla voce 23.07 B della TDC, e su un «prezzo d'intervento», soprattutto per il burro e il latte magro in polvere, fissati ogni anno dal Consiglio per la stagione lattiera che inizia l'anno successivo. La suddetta organizzazione comune implica inoltre provvedimenti d'intervento per l'eventualità che i prezzi di mercato scendano ad un livello che non consenta di raggiungere il prezzo indicativo. Fra tali provvedimenti figurano una sovvenzione all'ammasso privato e, più particolarmente, l'attribuzione di aiuti «al latte scremato e al latte scremato in polvere, prodotti nella Comunità ed utilizzati per l'alimentazione degli animali, purché tali prodotti rispondano a determinati requisiti» (art. 10, n. 1, del regolamento n. 804/68). Come risulta dall'art. 2 bis del regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n. 986, — ivi inserito dal regolamento del Consiglio 28 marzo 1974, n. 666 (GU 1974, n. L 85, pag. 58) — tali aiuti sono fissati annualmente, tenendo conto, fra l'altro, del prezzo d'intervento e dell'andamento dei prezzi sul mercato dei prodotti concorrenti rispetto a quello del latte scremato in polvere. Il regime degli scambi, infine, implica un sistema di prelievi, fissati in base al prezzo d'entrata, che interessa anche gli alimenti per il bestiame, ed il versamento di restituzioni anche per il latte e la panna di latte conservati. Inoltre, some si è constatato in precedenza, i prodotti lattiero-caseari, compresi gli alimenti per il bestiame, sono soggetti al sistema degli importi compensativi monetari.
punto 21
Dagli elementi costitutivi di tale organizzazione comune risulta che questa si basa su un sistema di prezzi comunitari strettamente legati fra di loro. Per il buon funzionamento dell'organizzazione comune di mercato è necessario che le condizioni di formazione di ciascuno di tali prezzi non vengano alterate da provvedimenti emanati unilateralmente dagli Stati membri. È assodato che a partire dal 16 settembre 1976, cioé dal giorno successivo alla data di riferimento per il blocco dei prezzi stabilito dal decreto ministeriale 22 settembre 1976, n. 78-86/P, il prezzo indicativo del latte e il prezzo d'intervento del latte magro in polvere erano stati aumentati con regolamento del Consiglio 15 marzo 1976, n. 558 (GU 1976, n. L 67, pag. 4). Inoltre, con regolamento del Consiglio 15 marzo 1976, n. 560 (GU 1976, n. L 67, pag. 10) era stato aumentato anche, a far data dal 16 settembre 1976, il prezzo d'entrata dei mangimi composti.
punto 22
IL fatto che, come ha osservato il Governo francese, i prodotti per l'allattamento dei vitelli non fruiscono, in quanto tali, di una garanzia di prezzo sotto forma di un prezzo d'intervento fissato nell'ambito della politica agricola comune non può escludere il rischio di un conflitto tra i provvedimenti nazionali di blocco dei prezzi di tali prodotti e la normativa comunitaria che disciplina l'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Infatti, se é vero che non esiste un prezzo d'intervento per i prodotti per l'allattamento dei vitelli, è anche vero che il prezzo d'intervento fissato per il latte in polvere é, in ragione della composizione di tali prodotti, un elemento costitutivo del loro prezzo. D'altra parte, il fatto, sottolineato dal Governo francese, che la disciplina nazionale di blocco dei prezzi di cui alla fattispecie costituisce un provvedimento congiunturale temporaneo non avente, in quanto tale, un'influenza degna di rilievo sul mercato considerato, non può escludere ch'essa si riveli incompatibile con le disposizioni di diritto comunitario in materia agricola, poiché il blocco dei prezzi, anche se temporaneo e congiunturale, può effettivamente mettere in pericolo gli obiettivi e il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Infine, la distinzione operata dal suddetto Governo tra provvedimenti nazionali concernenti materie prime comprese nell'organizzazione comune di mercato e provvedimenti nazionali che si applicano alle preparazioni ottenute con l'impiego di tali materie non basta ad escludere ogni conflitto tra la disciplina nazionale dei prezzi e le norme che disciplinano l'organizzazione comune di mercato, dal momento che sia le materie prime sia i prodotti composti contenenti tali materie rientrano nell'organizzazione comune di mercato e sussiste tra le une e gli altri una stretta relazione in materia di prezzi.
punto 23
Queste peculiarità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono alcuni dei dati che il giudice nazionale può prendere in considerazione, assieme agli altri elementi propri della stessa organizzazione, al fine di stabilire se provvedimenti nazionali che, come quelli di cui alla fattispecie, bloccano i prezzi nella fase della distribuzione dei prodotti compresi in tale organizzazione, mettano in pericolo gli obiettivi o il funzionamento di questa.
punto 24
La terza e la quinta questione devono pertanto essere così risolte: il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, va interpretato nel senso che esso osta ad una disciplina nazionale, come quella cui si riferisce il giudice di rinvio, di blocco dei prezzi, nella fase della distribuzione, dei prodotti per l'allattamento dei vitelli compresi nell'organizzazione comune di mercato istituita dallo stesso regolamento, qualora l'applicazione di detta disciplina metta in pericolo gli obiettivi o il funzionamento di tale organizzazione, ed in ispecie del suo regime di prezzi.

SENTENZA › In diritto › d) Sugli artt. 30-34 del Trattato CEE

punto 25
Con la quarta questione si chiede a questa Corte se le norme sulla libera circolazione delle merci, di cui agli artt. 30-34 del Trattato CEE e, più particolarmente, all'art. 22 del regolamento n. 804/68 per i prodotti lattiero-caseari, ostino all'applicazione, a detti prodotti, di una disciplina nazionale di blocco dei prezzi che vieti la rivalsa, sui prezzi di vendita, dell'aumento dei prezzi d'acquisto delle materie prime o dei prodotti finiti.
punto 26
L'art. 30 del Trattato CEE vieta, nel commercio tra Stati membri, qualsiasi misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa. Questo divieto è ribadito, per quanto concerne il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dall'art. 22 del regolamento n. 804/68. A tale proposito è sufficiente che le misure di cui trattasi possano ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi tra Stati membri. Una disciplina di blocco dei prezzi che si applichi indistintamente alle merci nazionali e alle merci importate, sebbene non costituisca di per sé una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, può tuttavia produrre un tale effetto qualora i prezzi si collochino ad un livello tale da rendere lo smercio dei prodotti importati impossibile o più difficile di quello dei prodotti nazionali. Tale ipotesi si verifica, in particolare, quando una disciplina nazionale, vietando la rivalsa, sui prezzi di vendita, dell'aumento dei prezzi dei prodotti importati, blocchi i prezzi ad un livello talmente basso che — tenuto conto della situazione generale dei prodotti importati rispetto a quella dei prodotti nazionali — gli operatori che intendano importare i prodotti di cui trattasi nello Stato membro interessato possano farlo soltanto in perdita oppure, considerato il livello dei prezzi bloccati dei prodotti nazionali, siano indotti a preferire questi ultimi.
punto 27
Spetta al giudice nazionale accertare se tali condizioni sussistano nel caso di specie.
punto 28
Sulla scorta di tali considerazioni, occorre risolvere la quarta questione nel senso che le norme in materia di libera circolazione delle merci, di cui agli artt. 30-34 del Trattato CEE, ostano all'applicazione, a prodotti per l'allattamento dei vitelli compresi nell'organizzazione comune di mercato istituita dal regolamento n. 804/68, di una disciplina nazionale di blocco dei prezzi che vieti la rivalsa, sui prezzi di vendita, dell'aumento dei prezzi d'acquisto delle materie prime o dei prodotti finiti importati da un altro Stato membro, qualora, a seguito del blocco, i prezzi si collochino ad un livello tale da rendere lo smercio dei prodotti importati impossibile o più difficile di quello dei prodotti nazionali.

SENTENZA › In diritto › e) Sugli artt. 5 e 85 del Trattato CEE

punto 29
IL giudice nazionale chiede infine a questa Corte se il combinato disposto degli artt. 5 e 85 del Trattato CEE osti all'applicazione, da parte di uno Stato membro, di una disciplina nazionale di blocco dei prezzi dei prodotti soggetti alle norme comunitarie.
punto 30
L'art. 5, 2o comma, del Trattato CEE stabilisce il principio secondo cui gli Stati membri si astengono dall'emanare qualsiasi provvedimento che possa compromettere il raggiungimento degli scopi del Trattato. L'art. 85 vieta «tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate» aventi determinate caratteristiche specifiche in relazione al regime della concorrenza voluto dal Trattato. Una disciplina nazionale di blocco dei prezzi dei prodotti soggetti alle norme comunitarie, non costituendo né un accordo tra imprese, né una decisione di associazione d'imprese né una pratica concordata, non rientra nella sfera d'applicazione del suddetto art. 85. Se l'applicazione, da parte di uno Stato membro, di una siffatta disciplina nazionale a prodotti compresi in un'organizzazione comune di mercato è in contrasto con il principio sancito dall'art. 5 del Trattato poiché mette in pericolo gli obiettivi o il funzionamento di tale organizzazione comune, la compatibilità di detta disciplina con il diritto comunitario va tuttavia valutata alla luce non già dell'art. 85 del Trattato ma delle norme che disciplinano l'organizzazione comune di mercato.
punto 31
Di conseguenza, è sufficiente affermare, a proposito della sesta questione, che l'art. 85 del Trattato, considerata la sua sfera d'applicazione ratione materne, non concerne le discipline nazionali di blocco dei prezzi.

SENTENZA › In diritto › e) Sugli artt. 5 e 85 del Trattato CEE › Sulle spese

punto 32
Le spese sostenute dal Governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d'appel di Rouen, Sezione penale, con sentenza 13 dicembre 1978, dichiara: 1o I prodotti per l'allattamento dei vitelli aventi la natura e la composizione di quelli di cui trattasi nella causa principale costituiscono prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'art. 1 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 e rientrano pertanto nell'organizzazione comune di mercato istituita da tale regolamento. 2o I prodotti per l'allattamento di cui trattasi erano soggetti, all'epoca dell'applicazione dei provvedimenti nazionali di blocco dei prezzi controversi, al sistema degli importi compensativi monetari istituito dal regolamento n. 974/71. 3o Il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, va interpretato nel senso che esso osta ad una disciplina nazionale, come quella cui si riferisce il giudice di rinvio, che blocchi nella fase della distribuzione i prezzi dei prodotti per l'allattamento dei vitelli compresi nell'organizzazione comune di mercato istituita dallo stesso regolamento, qualora l'applicazione di detta disciplina metta in pericolo gli obiettivi o il funzionamento di tale organizzazione, ed in ispecie del suo regime di prezzi. 4o Le norme sulla libera circolazione delle merci, di cui agli artt. 30-34 del Trattato CEE, ostano all'applicazione, a prodotti per l'allattamento dei vitelli compresi nell'organizzazione comune di mercato istituita dal regolamento n. 804/68, di una disciplina nazionale di blocco dei prezzi che vieti la rivalsa, sui prezzi di vendita, dell'aumento dei prezzi d'acquisto delle materie prime o dei prodotti finiti importati da un altro Stato membro, qualora, a seguito del blocco, i prezzi si collochino ad un livello tale da rendere lo smercio dei prodotti importati impossibile o più difficile di quello dei prodotti nazionali. 5o L'art. 85 del Trattato CEE, considerata la sua sfera d'applicazione ratione materiae, non concerne le discipline nazionali di blocco dei prezzi.

Firme

Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Bosco Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 ottobre 1979. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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