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Sez. 3, Sentenza n. 9458 del 06/11/2015 Cc. (dep. 08/03/2016) Rv. 266709 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Attività di gestione dei rifiuti contenenti amianto - Applicazione del D.M. 6 settembre 1994 in tema di metodologie per la bonifica dell'amianto - Inesistenza della struttura incorporante - Applicazione - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266709-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di smaltimento dell'amianto, non si applicano le disposizioni dettate dal DM 6 settembre 1994 per la rimozione, l'incapsulamento e il confinamento dell'amianto quando non vi sia più la struttura incorporante da bonificare per essere andata distrutta e, pertanto, in tale ipotesi, viene in rilievo l'attività di mero smaltimento di rifiuti pericolosi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, DM Sanità 06/09/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)