Sez. 3, Sentenza n. 39360 del 26/10/2006 Ud. (dep. 29/11/2006) Rv. 235464 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Attività di recupero dell'amianto - Applicabilità delle disposizioni di cui al d.Lgs n. 22 del 1997 - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Le imprese di bonifica dall'amianto hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale o, in mancanza di munirsi della prescritta autorizzazione, atteso che l'attività di recupero dell'amianto da altri materiali e di successiva messa in sicurezza rientra nella nozione di raccolta dei rifiuti, configurandosi in difetto il reato di cui all'art. 51, comma primo, d.Lgs n. 22 del 1997.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)