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Sez. 3, Sentenza n. 39360 del 26/10/2006 Ud. (dep. 29/11/2006) Rv. 235464 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Attività di recupero dell'amianto - Applicabilità delle disposizioni di cui al d.Lgs n. 22 del 1997 - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235464-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Le imprese di bonifica dall'amianto hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale o, in mancanza di munirsi della prescritta autorizzazione, atteso che l'attività di recupero dell'amianto da altri materiali e di successiva messa in sicurezza rientra nella nozione di raccolta dei rifiuti, configurandosi in difetto il reato di cui all'art. 51, comma primo, d.Lgs n. 22 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)