diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 23507 del 19/07/2026 (Rv. 679406-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Liquidazione delle spese processuali - Parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità ma vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio - Diritto alla liquidazione delle spese dell'intero processo - Sussistenza - Mancata statuizione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679406-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

In materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., aveva disatteso la domanda proposta per il rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente in relazione ai primi due gradi del giudizio penale di merito, ritenendo inapplicabile l'art. 91 c.p.c.).

Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)