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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1407 del 22/01/2020 (Rv. 656866 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Liquidazione delle spese processuali - Parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità ma vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio - Diritto alla liquidazione delle spese dell'intero processo - Sussistenza - Mancata statuizione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656866-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

In materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)