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Sez. 3, Sentenza n. 2434 del 18/06/1975 (Rv. 376317 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DOMANDA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DELL'ASSICURATORE - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO E DEL DANNEGGIATO - ECCEZIONE D'INCOMPETENZA TERRITORIALE - DEDUZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI I CONVENUTI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376317-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DOMANDA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DELL'ASSICURATORE - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO E DEL DANNEGGIATO - ECCEZIONE D'INCOMPETENZA TERRITORIALE - DEDUZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI I CONVENUTI - NECESSITA.*

L'art 23 della legge 24 dicembre 1969 n 990, sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel disporre che l'Azione di risarcimento deve essere proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore e dell'assicurato, configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario che sussiste anche in ordine alla domanda di accertamento negativo dell'operativita della garanzia assicurativa proposta dallo assicuratore, nel senso che tale domanda deve essere necessariamente rivolta nei confronti sia dell'assicurato che del terzo danneggiato. Ne consegue che, per effetto della inscindibilita della causa, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere necessariamente sollevata da entrambi i convenuti. (V 3724/71).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)