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Sez. 3, Sentenza n. 765 del 09/02/1982 (Rv. 418587 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DI RISARCIMENTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELLO ASSICURATORE E DELL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - DEDUZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418587-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DI RISARCIMENTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELLO ASSICURATORE E DELL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - DEDUZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI - NECESSITÀ.*

L'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel disporre che l'Azione di risarcimento deve essere proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore e dell'assicurato, configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel senso che tale domanda deve essere necessariamente rivolta nei confronti sia dell'assicurato che dell'assicuratore, con la conseguenza che, per effetto della inscindibilità della causa, la eccezione d'incompetenza territoriale deve essere necessariamente sollevata da entrambi i convenuti. (V 5461/81, mass n 416176; (V 2434/75, mass n 376317).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)