Sez. 1 - , Sentenza n. 31247 del 21/05/2019 Ud. (dep. 16/07/2019) Rv. 276409 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Concordato sui motivi d’appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. – Vincolatività – Esclusione – Controllo da parte del giudice – Necessità – Sussistenza – Indicazione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
In materia di impugnazioni, il concordato tra le parti sui motivi d'appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non è vincolante per il giudice, il quale è sempre tenuto ad esercitare il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena. (Conf. n. 1869/1993, Rv. 193779-01).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 com. 1, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)