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Sez. 1, Sentenza n. 8559 del 11/12/2019 Cc. (dep. 03/03/2020) Rv. 278586 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | - Droghe cd. pesanti - Corte cost., sent. n. 40 del 2019 - Pena concordata in appello - Sopravvenuta illegalità - Rideterminazione ad opera del giudice dell’esecuzione – Esercizio del potere discrezionale – Limiti derivanti dal concordato in appello – Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278586-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni otto di reclusione, anziché in anni sei, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena concordata in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. secondo i parametri dettati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., non è tenuto a riconoscere la riduzione di pena derivante da tale accordo in quanto esso non costituisce un istituto premiale.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)