Sez. 2, Sentenza n. 2650 del 24/09/1971 (Rv. 353789 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- RISPETTO FRA CONDOMINI DELLE DISTANZE, DELLE ALTRE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA E DELLE NORME DI BUON VICINATO - USO DELLE PARTI COMUNI DEL FABBRICATO CONDOMINIALE A VANTAGGIO ESCLUSIVO DI UNO DEI CONDOMINI - OSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- RISPETTO FRA CONDOMINI DELLE DISTANZE, DELLE ALTRE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA E DELLE NORME DI BUON VICINATO - USO DELLE PARTI COMUNI DEL FABBRICATO CONDOMINIALE A VANTAGGIO ESCLUSIVO DI UNO DEI CONDOMINI - OSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - NECESSITA.*
Le norme sulle distanze legali sono applicabili anche in materia di condominio ogni qualvolta uno dei condomini, volgendo l'uso delle parti comuni dell'edificio a profitto del piano di sua proprieta esclusiva, incorra nella violazione dei diritti degli altri condomini garantiti dalla disciplina delle distanze legali. (Conf 2691'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)