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Sez. 2, Sentenza n. 2650 del 24/09/1971 (Rv. 353789 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- RISPETTO FRA CONDOMINI DELLE DISTANZE, DELLE ALTRE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA E DELLE NORME DI BUON VICINATO - USO DELLE PARTI COMUNI DEL FABBRICATO CONDOMINIALE A VANTAGGIO ESCLUSIVO DI UNO DEI CONDOMINI - OSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353789-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- RISPETTO FRA CONDOMINI DELLE DISTANZE, DELLE ALTRE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA E DELLE NORME DI BUON VICINATO - USO DELLE PARTI COMUNI DEL FABBRICATO CONDOMINIALE A VANTAGGIO ESCLUSIVO DI UNO DEI CONDOMINI - OSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - NECESSITA.*

Le norme sulle distanze legali sono applicabili anche in materia di condominio ogni qualvolta uno dei condomini, volgendo l'uso delle parti comuni dell'edificio a profitto del piano di sua proprieta esclusiva, incorra nella violazione dei diritti degli altri condomini garantiti dalla disciplina delle distanze legali. (Conf 2691'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)