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Sez. 2, Sentenza n. 1755 del 18/02/1987 (Rv. 451130 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - FONDO COMUNE E FONDO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDOMINI - OBBLIGO DI RISPETTO DELLE DISTANZE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451130-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - FONDO COMUNE E FONDO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDOMINI - OBBLIGO DI RISPETTO DELLE DISTANZE - SUSSISTENZA.*

Le ragioni igieniche ispiratrici della norma sulle distanze tra costruzioni, consacrata nell'art. 873 cod. civ., come non vengono meno allorquando tra gli edifici posti a distanza minore di quella legale vi sia una striscia di terreno appartenente in comune ai rispettivi proprietari oppure a un terzo, così, e a maggior ragione, non vengono meno nei rapporti tra il fondo comune e quello di proprietà esclusiva di uno dei condomini, poiché il concorso di altri titolari nel bene comune, dando luogo alla intersoggettività del rapporto, fa sì che non possa venire leso il diritto al rispetto della distanza spettante al comproprietario (o ai comproprietari) del fondo confinante con quello in cui è stata compiuta l'opera. (V 5268/83, mass n 430157; (V 2650/71, mass n 353789; (V 2000/71, mass n 352614; (V 107/68, mass n 330950; (V 2316/62, mass n 253471).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)