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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 30 ottobre 1980, causa 26/80

Decisione
decisa il 1980-10-30
ECLI
ECLI:EU:C:1980:257

Epigrafe

Nel procedimento 26/80, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz (tribunale finanziario del Land della Renania-Palatinato), nella causa dinanzi ad esso pendente fra Schneider-Import GmbH & Co. KG, con sede in Bingen, e Hauptzollamt Mainz (ufficio principale delle dogane di Magonza), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 95 del Trattato CEE, con riguardo all'applicazione della legge tedesca 8 aprile 1922 sul monopolio degli alcolici, nella versione modificata dalle leggi 13 luglio 1978 e 13 novembre 1979, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione; A. Touffait e O. Due, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo dello Statuto CEE della Corte di giustizia possono riassumersi come segue.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento scritto

paragrafo 1
La società in accomandita Schneider-Import GmbH & Co., con sede in Bingen, nel periodo 3-28 agosto 1978, faceva mettere in libera pratica dallo Zollamt (ufficio delle dogane) di Bingen circa 50000 litri di varie bevande alcoliche, tra cui 23118 litri di cognac (Remy Martin VSOP), proveniente dalla Francia.
paragrafo 2
La legge tedesca sul monopolio degli alcolici 8 aprile 1922, a più riprese modificata, assoggetta l'alcool ad una imposta di consumo, riscossa in tre forme diverse: gli alcolici posti in commercio dall'amministrazione federale tedesca del monopolio sono soggetti, giusta l'art. 84, n. 1, ad una imposta sull'alcool (Branntweinsteuer); sull'alcool esente dall'obbligo di consegna all'amministrazione federale tedesca del monopolio o che, in violazione di quest'obbligo, non è ad essa consegnato viene riscossa, a norma dell'art. 78, una sovraimposta sull'alcool (Branntweinaufschlag) ; l'alcool importato è soggetto, in conformità all'art. 151, n. 1, ad una imposta di conguaglio a favore del monopolio (Monopolausgleich).
paragrafo 3
A seguito delle sentenze della Corte di giustizia 17 febbraio 1976 nelle cause 45/75 (Rewe, Race. 1976, pag. 181) e 91/75 (Miritz, Race. 1976, pag. 217), la legge sul monopolio degli alcolici veniva modificata dalla legge 2 maggio 1976 (Bundesgesetzblatt, I, pag. 1145). Tale legge fissava fra l'altro la sovraimposta sull'alcool e l'imposta di conguaglio a favore del monopolio allo stesso livello dell'imposta sull'alcool e modificava varie disposizioni della legge del 1922. Cosi, l'art. 79, n. 2, nella versione emendata, contemplava la riduzione dell'aliquota della sovraimposta sull'alcool per l'alcool prodotto in una distilleria tassata forfettariamente (Abfindungsbrennerei), vuoi da proprietari di materie prime (Stoffbesitzer) entro certi limiti di produzione vantaggiosi dal punto di vista del sistema di monopolio, vuoi in una piccola distilleria sigillata (Verschlußbrennerei) con produzione annua massima di 4 ettolitri di alcool etilico, vuoi ancora in una distilleria cooperativa di frutta, nei limiti del suo diritto di distillazione. Questa riduzione della sovraimposta sull'alcool del 21 %, era del 30 % per l'alcool ricavato esclusivamente da frutta con nocciolo, da bacche o da radici di genziana.
paragrafo 4
L'aliquota superiore della riduzione, giusta l'art. 151, n. 1, 3a frase, valeva anche per l'alcool di frutta, proveniente da una distilleria con produzione annua non superiore a 4 ettolitri di alcool etilico.
paragrafo 5
Con legge 5 luglio 1976 (Bundesgesetzblatt I, pag. 1770), l'imposta sull'alcool e, di conseguenza, la sovraimposta e l'imposta di conguaglio a favore del monopolio venivano portate, a partire dal 1o gennaio 1977, da DM 1650 a DM 1950 per ogni ettolitro di alcool etilico.
paragrafo 6
Con legge 13 luglio 1978 (Bundesgesetzblatt I, pag. 1002), l'art. 79, n. 2, della legge sul monopolio veniva modificata nel senso che le distillerie cooperative di frutta non fruiscono più della riduzione dell'aliquota della sovraimposta; secondo la versione modificata dell'art. 151, n. 1, 3° inciso, la riduzione della sovraimposta sull'alcool va d'ora in poi applicata a tutti gli alcolici importati, e non soltanto a quelli che sono prodotti dalla frutta, e che provengono da una distilleria con produzione annua massima di 4 ettolitri di alcool etilico.
paragrafo 7
La legge sul monopolio degli alcolici veniva ancora modificata dalla legge 13 novembre 1979 (Bundesgesetzblatt I, pag. 1937); tale modifica non ha riguardato l'art. 79, n. 2, e non ha inciso sulla sostanza dell'art. 151, n. 1, nella versione della legge 13 luglio 1978.
paragrafo 8
In conformità alle leggi vigenti, l'ufficio doganale di Bingen chiedeva alla Schneider, sui quantitativi di cognac importati, il pagamento dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio, prendendo come base di calcolo un quantitativo di 4104 litri di alcool etilico e l'aliquota di DM 1950 per ettolitro di alcool etilico.
paragrafo 9
Il 28 agosto 1978, la Schneider presentava reclamo avverso la domanda di pagamento, reclamo respinto con decisione dello Hauptzollamt (ufficio principale delle dogane) di Magonza 22 giugno 1979.
paragrafo 10
La Schneider impugnava detta decisione davanti al Finanzgericht Rheinland-Pfalz (tribunale finanziario del Land della Re-nania-Palatinato). Essa deduceva sostanzialmente, a sostegno del proprio ricorso, che l'onere fiscale cui è soggetto il cognac importato è superiore a quello che grava sull'alcool nazionale di frutta, prodotto in una distilleria tassata forfettariamente.
paragrafo 11
Con ordinanza della Terza Sezione in data 20 dicembre 1979, il Finanzgericht del Land della Renania-Palatinato, ha deciso, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, di sospendere il procedimento sino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
paragrafo 12
1. Se l'art. 95, 1° e 2° comma, del Trattato CEE vada interpretato nel senso che gli alcolici importati dalla Comunità che siano analogi (similari, ai sensi dell'art. 95, 1° comma, del Trattato CEE) agli alcolici ottenuti dalla frutta (§ 27, n. 1, della legge sul monopolio degli alcolici: Gesetz über das Branntweinmonopol), in considerazione delle facilitazioni fiscali a favore degli alcolici di frutta nazionale contemplate dall'art. 79, n. 2, di detta legge, possono fruire di analoghe facilitazioni fiscali solo qualora provengano da una distilleria di piccole dimensioni (Kleinbrennerei) ai sensi dell'art 79 della ripetuta legge (art. 151, n. 1, 3° inciso, della legge). 2. In caso affermativo: Tenuto conto delle ulteriori facilitazioni fiscali per gli alcolici da frutta nazionali (supersfruttamento esente da imposte, superamento della produzione massima grazie alla distillazione per periodi), se sia compatibile con l'art. 95, 1o e 2° comma, del Trattato CEE che a) la riduzione del conguaglio a favore del monopolio (Monopolausgleich) sia limitata alle aliquote ridotte (21 % e, rispettivamente, 30,5 %) stabilite dall'art. 79, n. 2, della legge sul monopolio degli alcolici ovvero la riduzione debba andare oltre queste aliquote, e b) il limite superiore per l'applicazione dell'imposta di conguaglio ridotta sia constituito da una produzione annua della distilleria estera di 4 ettolitri di alcool etilico.
paragrafo 13
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 17 gennaio 1980.
paragrafo 14
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, sono state presentate osservazioni scritte il 1o aprile 1980 dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici, sigg. René-Christian Béraud e Rolf Wägenbaur, il 2 aprile dello stesso anno, dalla società Schneider-Import GmbH & Co., attrice nella causa principale, con l'avvocato Dietrich Ehle, del foro di Colonia, ed il 14 aprile successivo, dal governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. Martin Seidel, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'economia, assistito dall'avvocato Jochim Sedemund, del foro di Colonia.
paragrafo 15
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato l'attrice nella causa principale, il governo della Repubblica federale di Germania e la Commissone a rispondere per iscritto, prima dell'apertura della fase orale del procedimento, ad un certo numero di quesiti. A quest'invito è stato ottemperato entro il termine prescritto.
paragrafo 16
Con ordinanza 21 maggio 1980, la Corte, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2 del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla Seconda Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
La Schneider-Import GmbH & Co., attrice nella causa principale, dopo essersi soffermata sui principali elementi contestati del monopolio tedesco degli alcolici, presenta in sostanza le osservazioni seguenti.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Quanto alla prima questione

paragrafo 1
a) Si chiede alla Corte se la limitazione — posta dall'art. 151, n. 1, 3° inciso, della legge tedesca sul monopolio degli alcolici — agli alcolici importati provenienti da una distilleria con produzione massima di 4 ettolitri di alcool etilico, dei vantaggi fiscali di cui all'art. 79, n. 2, di detta legge sia compatibile con l'art. 95 del Trattato CEE. Tale questione va esaminata alla luce della giurisprudenza della Corte, in particolare delle sentenze 10 ottobre 1978 (causa 148/77, Hansen, Racc. 1978, pag. 1787), 8 gennaio 1980 (causa 21/79, Commissione c/Repubblica italiana, Race. 1980, pag. 1) e 27 fabbraio 1980 (causa 171/78, Commissione e/Regno di Danimarca, Race. 1980, pag. 447). Da questa giurisprudenza risulta che i vantaggi fiscali concessi sul piano nazionale vanno, nell'ambito dell'art. 95, estesi senza discriminazione ai prodotti importati, prescindendo dai loro motivi, sociali od altri; che, dal punto di vista della loro comparabilità, questa estensione può limitarsi solo qualora i motivi che sono all'origine dei vantaggi fiscali siano obiettivamente giustificati; che l'estensione limitata è esclusa ove la soppressione del regime di favore costituisca l'unico mezzo per evitare una discriminazione, diretta o indiretta, dei prodotti importati. b) Il principio è che, nell'ambito dell'art. 95 del Trattato CEE, le facilitazioni fiscali nazionali vanno applicate senza restrizioni ai prodotti importati dagli altri Stati membri. Il cognac, acquavite ricavata da materie prime costituite da frutta, è similare, in quanto prodotto, alle acquaviti tedesche di frutta. La natura delle materie prime, la dimensione dell'impresa o il volume della produzione possono, senza dubbio, influire sul prezzo di un prodotto, ma fattori economici del genere non possono essere presi in considerazione per paragonare l'onere fiscale nell'ambito dell'art. 95. c) In ogni caso, fattori del genere devono essere obiettivamente giustificati. Orbene, per quanto riguarda la loro giustificazione sotto il profilo giuridico, è opportuno innanzitutto constatare che le facilitazioni fiscali concesse dall'art. 79, n. 2, della legge sul monopolio degli alcolici, ai distillatori tassati forfettariamente, ai proprietari di materie prime ed alle piccole distillerie sigillate costituiscono solo un aspetto, minore, del regime generale, esso stesso concepibile solo nell'ambito dell'esistenza e del funzionamento di un monopolio che, contrariamente all'obbligo sancito dall'art. 37 del Trattato CEE, conserva o persino sviluppa delle discriminazioni per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi. Secondo la giurisprudenza della Corte, al termine del periodo transitorio, l'art. 37, n. 1, del Trattato CEE non consente più deroghe al divieto di cui all'art. 95, che si applica interamente all'imposizione dei prodotti importati rispetto ai prodotti nazionali. Disposizioni fiscali che esistono solo come alternativa ad un regime di monopolio ed hanno senso solo nell'ambito delle funzioni e degli effetti del monopolio degli alcolici non devono quindi nemmeno produrre, nell'ambito dell'art. 95, l'effetto di assoggettare pure i prodotti importati a dette restrizioni. La limitazione di cui all'art. 151, n. 1, 3° inciso, della legge sul monopolio degli alcolici non trova nemmeno giustificazione giuridica nel paragone con l'art. 79, n. 2, della legge e con le condizioni di diritto e di fatto sulle quali questa disposizione si basa. L'art. 151 assoggetta gli alcolici importati a limiti molto più ristretti di quelli che si applicano alle «piccole distillerie» tedesche. La produzione annua dei'distillatori tassati forfettariamente e delle distillerie sigillate può esser di gran lunga superiore a 4 ettolitri ed una parte non trascurabile della loro produzione può essere posta in commercio esente da imposte. Questa possibilità risulta, per le piccole distillerie sigillate, dall'art. 116, n. 7 e, per le distillerie tassate forfettariamente dall'art. 116, n. 4, della Brennereiverordnung (regolamento in materia di distillazione). La limitazione del vataggio fiscale contemplata dall'art. 79, n. 2, della legge sul monopolio degli alcolici a taluni produttori o ad un determinato volume di produzione annuo non può quindi giustificarsi in diritto. Circa la loro giustificazione economica, va constatato che i vantaggi fiscali concessi ai distillatori sotto regime forfettario ed ai proprietari di materie prime non perseguono, almeno nella loro attuale entità, neppure delle finalità economiche o sociali legittime ai sensi della giurisprudenza della Corte. I proprietari di materie prime, fra cui alcuni dispongono di redditi elevati ed appartengono a categorie sociali agiate, ottengono il permesso di distillare della frutta di loro produzione o di farla distillare per loro conto da distillatori tassati forfettariamente. Questi, dal canto loro, hanno perso, in ampia misura, i loro legami con l'agricoltura. In mancanza di prezzi elevati di presa a carico, di eccedenze di produzione esenti e di aliquote di imposta differenziate, i distillatori che hanno delle capacità ottimali sul piano della gestione delle imprese avrebbero potuto sostituirsi ai distillatori tassati forfettariamente; il monopolio degli alcolici ha impedito questo risultato. Trattasi meno della protezione di taluni gruppi d'imprese o dell'utilizzazione di determinate materie prime da parte delle distillerie che della conservazione di vantaggi fiscali eccessivi e ingiustificati, che sono continuamente aumentati negli ultimi anni. Le piccole distillerie che producono alcolici a livello regionale e li pongono direttamente in commercio nell'ambito del loro diritto di distillazione potrebbero pure essere protette in un altro modo. Ragioni economiche non possono quindi nemmeno giustificare la limitazione dei vantaggi fiscali che risultano dall'art. 79, n. 2, della legge sul monopolio degli alcolici e dell'eccedenza di produzione esente da imposta alle importazioni provenienti da distillerie con produzione annua massima di 4 ettolitri di alcool etilico. d) In ogni caso, la tassazione differenziata degli alcolici importati cozza contro il fatto che le imprese esportatrici di altri Stati membri non possono conformarsi a posteriori alle condizioni di cui all'art. 79, n. 2, della legge sul monopolio degli alcolici ed alle disposizioni del regime di monopolio sulle quali esse si basano. L'equiparazione di tutti i prodotti importati rispetto al livello di imposizione di cui all'art. 79, n. 2, se non addirittura, in futuro, la soppressione di questa disposizione è l'unico mezzo per evitare la discriminazione, diretta o indiretta, degli alcolici importati. I vantaggi fiscali non vengono concessi solo per determinati volumi di produzione; l'art. 79, n. 2, della legge sul monopolio degli alcolici si riferisce a determinate materie prime, fissa delle aliquote differenziate e si basa sostanzialmente sulle particolari istituzioni dei distillatori tassati forfettariamente e dei proprietari di materie prime. Trattasi qui di caratteristiche specificamente nazionali, connesse alla produzione di alcool che fruisce di vantaggi fiscali. Queste condizioni non possono essere soddisfatte all'estero né, di conseguenza, essere utilizzate come criteri di «similitudine» fra i prodotti nazionali ed i prodotti importati. Rispetto alla giurisprudenza della Corte, in particolare alla sentenza 22 giugno 1976 (causa 127/75, Bobie; Race. 1976, pag. 1079), è opportuno constatare che le facilitazioni fiscali di cui fruiscono i distillatori tassati forfettariamente, le distillerie sigillate ed i proprietari di materie prime si basano su condizioni che non sono né obiettive, né atte ad essere soddisfatte a posteriori; essi non sono nemmeno trasparenti e sfuggono ad una precisa determinazione dei vantaggi ch'essi presentano. e) La prima questione va risolta come segue: L'art. 95, nn. 1 e 2 del Trattato CEE, va interpretato nel senso che i vantaggi fiscali contemplati dall'art. 79, n. 2, della legge sul monopolio degli alcolici, a favore degli alcolici di frutta nazionali, vanno concessi agli alcolici importati dalla Comunità.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Quanto alla seconda questione

paragrafo 1
Tale questione concerne i vantaggi fiscali «suppletivi» che non risultano dai termini dell'art. 79, n. 2, della legge sul monopolio degli alcolici, ma risultano dalle istituzioni particolari che sono i distillatori tassati forfettariamente ed i proprietari di materie prime.
paragrafo 2
a) Secondo la costante giurisprudenza della Corte, i vantaggi fiscali, anche se giovano solo ad una parte ridotta della produzione nazionale, vanno estesi, nell'ambito dell'art. 95 del Trattato CEE, agli alcolici comunitari importati. Il prodotto importato non deve, in nessun caso, esser gravato da un tributo superiore a quello che grava sui prodotti nazionali similari. Finalità d'ordine sociale o altre non possono, nell'ambito dell'art. 95, giustificare una imposizione differenziata. b) Non basta che l'imposta di conguaglio a favore del monopolio che va applicata al cognac importato sia, giusta l'art. 79, n. 2, della legge sul monopolio degli alcolici, ridotta all'aliquota del 30,5 %; le quantità eccedenti prodotte in esenzione da imposte deve pure essere presa in conto, almeno al prorata ed in percentuale. c) Il limite superiore d'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio dev'essere notevolmente aumentato. Il criterio è costituito, da una parte, dal diritto di distillazione di un ex distillatore tassato forfettariamente per la durata del periodo (30 hi), più l'eccedenza di produzione media valutata al 50 % (15 hi). Va aggiunto, tenendo conto del periodo, il quantitativo annuo che un distillatore tassato forfettariamente è autorizzato a distillare e può distillare per un numero a determinare di proprietà di materie prime, oltre l'eccedenza di produzione che risulta pure da questa distillazione.
paragrafo 3
Il governo della Repubblica federale di Germania presenta in sostanza le seguenti osservazioni.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Quanto alla prima questione

paragrafo 1
a) II giudice a quo solleva la questione del se degli alcolici importati debbano fruire d'una aliquota ridotta dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio anche qualora essi non soddisfino le condizioni cui è soggetta una riduzione fiscale corrispondente per gli alcolici nazionali. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non sussiste una violazione dell'art. 95 del Trattato CEE quando uno Stato membro applica ad un determinato prodotto, nell'ambito del territorio nazionale, delle aliquote d'imposta progressive e fa fruire le merci analoghe importate di una aliquota fiscale ridotta solo nel caso in cui esse rispondono alle medesime condizioni di quelle cui sono soggetti i prodotti nazionali onde poter fruire della corrispondente aliquota fiscale ridotta. b) Nessuna delle categorie di produttori che fruiscono dei vantaggi fiscali contemplati dall'art. 79, n. 2, della legge sul monopolio degli alcolici può superare la produzione annua autorizzata di 4 ettolitri di alcool, limite massimo che è persino notevolmente più basso per le distillerie tassate forfettariamente e per i proprietari di materie prime. L'art. 151, n. 1, 3° inciso, della legge garantisce quindi ai piccoli distillatori d'altri Stati membri, con una produzione annua massima di 4 ettolitri d'alcool, di poter fruire del medesimo vantaggio fiscale del gruppo, in paragone ridotto, delle distillerie nazionali che rispondono alle condizioni poste dall'art. 79, n. 2. c) L'estensione a tutti gli alcolici importati, anche qualora non provengano da piccole distillerie, dell'aliquota d'imposta più bassa vigente nella Repubblica federale supererebbe di gran lunga il contenuto del divieto di discriminazione fiscale sancito dall'art. 95 del Trattato CEE. Una misura del genere produrrebbe l'effetto di sfavorire fortemente, dal punto di vista fiscale, il 95 % della produzione tedesca di alcool rispetto alle merci analoghe importate e di provocare, per la Repubblica federale, un deficit annuo di entrate fiscali dell'ordine di 300—350 milioni di DM. d) La prima questione sollevata nella presente causa ha già ricevuto una soluzione esauriente nella sentenza della Corte 10 ottobre 1978 (Hansen), accostata alla sentenza 22 giugno 1976 (Bobie). La Corte ha affermato che allo stato attuale della sua evoluzione, il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di concedere dei vantaggi fiscali a determinati tipi di alcolici o a determinate categorie di produttori, dato che delle facilitazioni fiscali del genere possono favorire delle finalità economiche o sociali legittime; indicando che siffatti regimi di favore devono essere estesi senza discriminazione agli alcolici originari di altri Stati membri, la Corte rinvia, per il trattamento dell'alcool importato, non solo all'importo di questo regime di favore, ma anche alle condizioni cui esso è subordinato. I prodotti importati possono, in linea di principio, fruire del vantaggio fiscale contemplato dal regime nazionale solo qualora essi soddisfino le stesse condizioni dei prodotti nazionali concorrenti. L'art. 95, secondo la Corte, prescrive l'estensione senza discriminazione dei vantaggi fiscali a favore dei prodotti nazionali agli alcolici provenienti da altri Stati membri. In una situazione in cui uno Stato membro applica, in maniera lecita, delle aliquote d'imposta differenziate per merci simili, l'applicazione della sola aliquota d'imposta più bassa a tutte le merci simili importate, complessivamente considerate, porterebbe necessariamente ad una discriminazione a detrimento delle merci che non fruiscono di tale facilitazione in forza del diritto nazionale e che sono nondimeno in concorrenza con le merci importate in maniera analoga a quella delle merci che fruiscono delle facilitazioni di cui trattasi. e) Secondo il giudice di rinvio, una discriminazione indiretta può risultare dal fatto che l'importazione all'aliquota di imposta ridotta è legata esclusivamente ad una produzione annua massima, mentre l'art. 79, n. 2, della legge contempla, per i prodotti nazionali, molte altre condizioni cui può essere subordinata la concessione della facilitazione fiscale, condizioni che i produttori stranieri non possono normalmente soddisfare. Questa questione dipende unicamente dal giudice di merito. In subordine, si può constatare, a questo proposito, che, secondo la cristallina giurisprudenza della Corte di giustizia, i criteri cui il diritto nazionale subordina le facilitazioni fiscali non vanno concepiti di guisa che vi si possa soddisfare senza difficoltà da parte dei produttori nazionali, ma non da parte dei produttori stranieri. Nella fattispecie, le tre categorie che fruiscono di un trattamento di favore si vedono imporre il limite massimo di produzione annua di 4 ettolitri di aleolo. Per le distillerie ammesse al regime forfettario, l'eccedenza di produzione esente da imposte risultante da talune inesattezze nella valutazione delle aliquote di rendimento non è, certamente, compresa nel calcolo del quantitativo massimo; tenuto conto del limite annuo massimo di 4 ettolitri, questo fatto è cionondimeno di scarsa rilevanza, l'aliquota di rendimento dovendo essere imperativamente corretta, secondo la legge, in presenza di scarti del 20 %. In realtà, la disciplina tedesca è più favorevole agli alcolici importati che agli alcolici nazionali: l'alcool importato che proviene da una distilleria che non produce più di 4 ettolitri di alcool annui può aver diritto all'esonero fiscale senza dover soddisfare nessun'altra condizione supplementare. Per contro, le distillerie nazionali devono soddisfare una condizione suppletiva: la produzione annua inferiore a 4 ettolitri d'alcool deve avvenire in una distilleria sigillata. La condizione cui l'art. 151, n. 1, 3° inciso, della legge sul monopolio degli alcolici consente di estendere le facilitazioni fiscali di cui all'art. 79, n. 2, alle distillerie straniere non è quindi più restrittiva delle condizioni di cui all'art. 79, n. 2, per le distillerie nazionali; non si tratta nemmeno d'una condizione nazionale specifica, che potrebbe esser soddisfatta dalle distillerie straniere solo a condizioni rese più difficili. f) D'altronde, il regime d'importazione di cui è causa non può essere in contrasto con l'art. 95 del Trattato CEE per il solo fatto che le facilitazioni fiscali di cui all'art. 79, n. 2, della legge sul monopolio degli alcolici presenta il carattere d'un aiuto ai sensi degli artt. 92 e seguenti del Trattato. Orbene, la Commissione, debitamente informata, non ha trovato nulla da ridire. È pure opportuno sottolineare che una estensione, che va al di là dell'art. 95, delle facilitazioni fiscali di cui trattasi a tutti gli alcolici importati porterebbe in pratica alla soppressione di questo regime di aiuti contemplati dalla legge. Orbene, tale soppressione metterebbe in pericolo l'esistenza dei piccoli distillatori e sarebbe inconcepibile per più motivi, sia d'ordine sociale sia di politica agricola. g) La prima questione va risolta come segue: È compatibile con l'art. 95 del Trattato CEE la concessione, in uno Stato membro, di un vantaggio, sotto forma di esenzione fiscale o di riduzione d'imposta, a determinati tipi di alcolici o a determinate categorie di produttori, qualora soddisfino, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 95 del Trattato, le stesse condizioni.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Quanto alla seconda questione

paragrafo 1
a) Tale questione verte su due modalità relative alle tecnica di esazione e, rispettivamente, ai procedimenti di imposizione fiscale di determinate categorie di distillerie nazionali. Queste norme presentano il carattere di procedimenti tecnici e non si situano, quindi, nell'ambito d'applicazione dell'art. 95. La soluzione può quindi solo essere affermativa nelle sue due parti. b) La distillazione in regime forfettario costituisce una facilitazione della tecnica di esazione, nella quale intervengono pure delle considerazioni sociali e di politica agricola. La distillazione tassata forfettariamente consente la tassazione dei piccoli distillatori senza spese amministrative irragionevoli; nello stesso tempo a causa della possibilità dovuta al procedimento di valutazione di un'eccedenza di produzione esente da imposte, essa favorisce l'onestà fiscale ed osta alla tentazione di distillare clandestinamente. Le facilitazioni fiscali — eventuali — dei distillatori tassati forfettariamente è sostanzialmente un effetto accessorio dell'unico sistema di esazione fiscale praticabile sul piano nazionale per le distillerie molto piccole. In quanto norma tecnica di esazione, la distillazione in regime forfettario non rientra nel divieto di discriminazione fiscale di cui all'art. 95 del Trattato: essa costituisce la modalità di esazione più adeguata dal punto di vista della tecnica fiscale ed i vantaggi, solo eventuali, ch'essa comporta in via accessoria sono positivi in materia di politica sociale e di politica agricola. c) Il regime della «distillazione nell'ambito di un periodo» non rientra nel settore disciplinato dall'art. 95: esso non costituisce una facilitazione fiscale. La sola modalità che consente la distillazione, a condizioni fiscali favorevoli, d'un maggiore quantitativo d'alcool in determinati anni, dato che detto quantitativo viene ridotto di altrettanti anni, non costituisce una facilitazione in considerazione della compensazione che si effettua nell'ambito del periodo. Il fatto che questa facilitazione non venga estesa ai prodotti stranieri non ricade sotto il divieto di discriminazione fiscale di cui all'art. 95. In ogni caso, il regime di cui è causa è compatibile coi principi posti dall'art. 95: l'estensione della possibilità di distillare nell'ambito di un periodo a dei produttori di acquavite stranieri non significherebbe che vi sia parità di trattamento dal punto di vista fiscale, ma produrrebbe l'effetto di concedere una notevole facilitazione all'acquavite importata. d) La seconda questione sottoposta alla Corte va, nella prima come nella seconda parte, risolta affermativamente. La Commissione fa osservare, riportandosi alla giurisprudenza della Corte, che le questioni sollevate dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz vanno vagliate alla luce non già dell'art. 37, bensì esclusivamente dai requisiti di cui all'art. 95 del Trattato CEE. La giurisprudenza relativa all'art. 95 è stata di recente confermata, in maniera particolarmente netta, dalle sentenze 27 febbraio 1980 (causa 168/78, Commissione e/Repubblica francese; causa 169/78, Commissione e/Repubblica italiana; causa 171/78, Commissione e/Regno di Danimarca), nelle quali la Corte ha fra l'altro affermato che le considerazioni espresse nella sentenza 10 ottobre 1978, Hansen, non possono intendersi nel senso che esse legittimino delle differenziazioni fiscali di natura discriminatoria o protezionistica.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Quanto alla prima questione

paragrafo 1
a) Col regime di cui è causa, nella Repubblica federale di Germania, gli alcolici di frutta fruiscono di facilitazioni fiscali in funzione di in criterio che prescinde dal carattere similare o concorrente di detti prodotti cogli stessi alcolici prodotti da imprese, il cui livello di produzione superi il massimale annuo fissato dalla legislazione nazionale nonché con altri tipi di alcolici similari o concorrenti. b) Tale regime è stato invocato nella causa Hansen, in cui, con sentenza 23 maggio 1979, il Finanzgericht di Amburgo ha statuito nel senso della parità di trattamento fiscale, estendendo al rum originario della Martinica l'aliquota più favorevole contemplata dall'art. 79, n. 2, della legge sul monopolio degli alcolici per i soli alcolici di frutta. c) Statuendo, nelle sentenze 27 febbraio 1980, che gli Stati membri di cui trattasi erano venuti meno agli obblighi loro imposti dall'art. 95, la Corte ha dichiarato che i regimi fiscali italiano, francese e danese devono essere modificati in maniera che tutte le acquaviti importate siano assoggettate alla stessa aliquota d'imposta. Le ragioni per le quali la Corte ha scartato il criterio basato sui differenti «tipi d'alcool» al fine di sostenere determinate «produzioni» vale anche per il criterio basato sui livelli di produzione delle imprese, qual è contemplato dalla legislazione tedesca di cui è causa. d) Trattandosi delle finalità economiche e sociali che possono eventualmente invocarsi a favore delle contestate facilitazioni fiscali, è opportuno ricordare che dei provvedimenti d'intervento a favore di determinate frutta usate come materia prima delle acquaviti di cui trattasi sono contemplate dall'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli. e) La prima questione va quindi risolta come segue: Le esigenze di cui all'art. 95 del Trattato CEE impongono che le. facilitazioni fiscali esclusivamente riservate da una legislazione nazionale alle imprese con produzione annua limitata ad un determinato quantitativo di alcolici siano estese a tutti gli alcolici similari o concorrenti importati.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Quanto alla seconda questione

paragrafo 1
La soluzione di tale questione, tenuto conto del fatto che la prima va risolta negativamente, è superflua.
paragrafo 2
a) La tassazione basata su una stima del quantitativo di materie prime usate implica inevitabilmente una differenziazione nella effettiva tassazione, a seconda che la distilleria realizzi un rendimento più o meno buono. Il supersfruttamento rispetto al rendimento «normale» è frequente; esso raggiunge in media il 20 %; in determinati casi dal 50 al 60 %. Quindi, senza perdere il loro statuto privilegiato, le piccole distillerie nazionali possono facilmente registrare una produzione effettiva che va sino a 5 ettolitri, mentre le imprese straniere vengono private della riduzione fiscale, qualora la produzione ecceda i 4 ettolitri. Nonostante i correttivi e le limitazioni apportate dalla legislazione tedesca al sistema di tassazione forfettario, ciò non toglie che un «superendimento», che porti alla mancanza totale di tassazione sulla parte della produzione che supera il rendimento «normale», favorisca automaticamente almeno determinate distillerie nazionali rispetto alle distillerie degli altri Stati membri. Pertanto, un sistema del genere, applicato soltanto ad alcune distillerie nazionali, discrimina gli alcolici importati e si rivela, quindi, incompatibile col dettato dell'art. 95. Questa constatazione vale anche per i proprietari della materia prima. b) La possibilità, per le distillerie nazionali ammesse al regime forfettario di riportare e di cumulare i diritti di fabbricazione, limitati annualmente a 4 ettolitri di alcool etilico, nel periodo di 10 anni costituisce una facilitazione fiscale di cui non fruiscono i prodotti importati fabbricati dai loro omologhi negli altri Stati membri: per questi, il limite di 4 ettolitri di alcool etilico si valuta annualmente, il che li priva della possibilità di fruire delle facilitazioni fiscali per la parte inferiore a questo limite, quando il raccolto è mediocre. c) I provvedimenti di cui è causa, concepiti in funzione della situazione delle sole imprese nazionali, non si possono estendere alle distillerie degli altri Stati membri. d) La seconda questione va risolta come segue: I vantaggi contemplati a favore degli alcolici nazionali e che consentono a questi di fruire di ulteriori agevolazioni fiscali, vantaggi quali l'esenzione da imposte delle eccedenze di produzione che risultano dall'applicazione del sistema di tassazione forfettario o dal superamento dei limiti massimi di produzione nel corso di un periodo, devono, onde soddisfare le condizioni di cui all'art. 95 del Trattato CEE, essere estesi agli alcolici importati. Detti vantaggi, se benché formalmente estesi agli alcolici importati, non sono atti ad essere effettivamente applicati a questi, devono, onde soddisfare le condizioni di cui all'art. 95, essere concessi a tutti gli alcolici importati.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale

paragrafo 1
La società Schneider-Import GmbH & Co., attrice nella causa principale, con l'avvocato Dietrich Ehle, il governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dall'avvocato Joachim Sedemund, assistito dal sig. Jörn-Arne Jarsombeck, Regierungsdirektor presso il Ministero federale delle finanze, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Rolf Wägenbaur, hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti loro posti dalla Corte nell'udienza del 10 luglio 1980.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 2 ottobre 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 20 dicembre 1979, pervenuta in cancelleria il 17 gennaio 1980, il Finanzgericht Rheinland-Pfalz ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 95 del Trattato CEE, onde consentirgli di pronunciarsi sulla compatibilità con lo stesso Trattato di talune disposizioni della legislazione nazionale relativa alla tassazione degli alcolici, concernenti l'applicazione a varie categorie di produttori di aliquote d'imposta ridotte.
punto 2
Dall'ordinanza di rinvio risulta che l'attrice nella causa principale importava ed immetteva al consumo, nel 1978, una partita di cognac acquistata presso un grande produttore francese e che, in questa occasione, essa versava, come «Monopolausgleich», l'aliquota d'imposta normale a quell'epoca vigente, ossia DM 1950 per ettolitro di alcool etilico. L'attrice proponeva ricorso avverso la decisione dell'amministrazione doganale, assumendo che l'alcool importato costituisce oggetto di una discriminazione incompatibile, fra l'altro, con l'art. 95 del Trattato, in quanto determinate categorie di acquaviti nazionali fruiscono di una aliquota d'imposta più favorevole.
punto 3
Dal fascicolo e dalle delucidazioni fornite dalla ricorrente nel corso del procedimento, risulta che non è contestato che l'aliquota applicata nella fattispecie dall'amministrazione doganale corrisponde proprio all'aliquota generale d'imposta valida per l'alcool nazionale. L'obiezione dell'attrice riguarda il fatto che la legislazione nazionale contempla talune eccezioni a detta aliquota generale, a favore di varie categorie di piccoli produttori che fruiscono d'una aliquota d'imposta ridotta. Essa rivendica l'applicazione di tale aliquota d'imposta al prodotto da essa importato.
punto 4
Le disposizioni di legge di cui l'attrice intende avvalersi costituiscono oggetto dell'art. 79, 2° comma, del «Branntweinmonopolgesetz». Questo dispone una riduzione dell'aliquota d'imposta a favore di tre categorie di produttori e cioè : le distillerie tassate forfettariamente (Abfindungsbrennereien) ; i «proprietari di materie prime», cioè i produttori di frutta usate per la distilleria (Stoffbesitzer) e le piccole distillerie sigillate (Verschlußkleinbrennereien). L'aliquota d'imposta ridotta è riservata a detti produttori nei limiti di un contingente di produzione annuo compreso fra 50 litri e 3 ettolitri d'alcool l'anno per quelli della prima, che raggiunge un massimo di 50 litri d'alcool per quelli della seconda ed un massimo di 4 ettolitri d'alcool per quelli della terza categoria.
punto 5
L'amministrazione fiscale tedesca ha respinto l'addebito di discriminazione assumendo che, in forza del § 151, 1° comma, della «Branntweinmonopolgesetz», nella versione modificata da ultimo dalla legge 13 luglio 1978 (BGBl. I, pag. 1002), l'agevolazione delle aliquote ridotte di cui all'art. 79 è stata estesa a tutte le acquaviti importate da altri Stati membri della Comunità, qualora sia provato che queste provengono da una distilleria la cui produzione annua non ecceda i 4 ettolitri di alcool. Secondo l'amministrazione, tale regime è conforme al disposto dell'art. 95, dato che i vantaggi fiscali garantiti a determinate categorie di acquaviti nazionali ed a determinati gruppi di produttori nazionali sono con questo estesi a tutte le acquaviti importate che possiedono gli stessi requisiti. Ciò non vale, viceversa, per il cognac oggetto della controversia, che proviene da un produttore la cui produzione eccede ampiamente detto limite.
punto 6
A questo proposito, l'attrice ribatte che il limite di produzione di 4 ettolitri, che in forza dell'art. 151 della «Branntweinmonopolgesetz» va applicato alle acquaviti importate, non costituisce in realtà un equivalente dei provvedimenti fiscali che vanno applicati alla produzione nazionale. Questi, dato che non sono né oggettivi, né trasparenti, non sono atti ad essere applicati tali e quali ai prodotti importati. In proposito, l'attrice adduce, più particolarmente, le seguenti circostanze: per quanto riguarda le distillerie ammesse al regime forfettario, il fatto che i limiti di produzione, fissati in forza d'una imposta sul mosto, potrebbero superarsi mediante il «supersfruttamento» esente da qualsiasi imposta, che oscilla fra il 20 % ed il 50 % a seconda delle annate; il procedimento detto «Brennen im Abschitt», in forza del quale il distillatore dispone liberamente del proprio diritto di distillazione nell'ambito di periodi decennali, consentirebbe ancora di accrescere tale risultato; infine, il cumulo dei diritti di distillazione dei «proprietari di materie prime» fra le mani di determinate distillerie, il che consentirebbe a questi di eccedere ampiamente il limite di 4 ettolitri.
punto 7
È nell'intento di risolvere questa controversia che il Finanzgericht ha sollevato due questioni formulate come segue: 1. Se l'art. 95, 1o e 2° comma, del Trattato CEE vada interpretato nel senso che gli alcolici importati dalla Comunità che siano analoghi (similari, ai sensi dell'art. 95, 1o comma, del Trattato CEE) agli alcolici ottenuti dalla frutta (§ 27, n. 1, della legge sul monopolio degli alcolici: Gesetz über das Branntweinmonopol), in considerazione delle facilitazioni fiscali a favore degli alcolici di frutta nazionali contemplate dall'art. 79, n. 2, di detta legge, possono fruire di analoghe facilitazioni fiscali solo qualora provengano da una distilleria di piccole dimensioni (Kleinbrennerei) ai sensi dell'art. 79 della ripetuta legge (art. 151, n. 1, 3° inciso, della legge). 2. In caso affermativo: Tenuto conto delle ulteriori facilitazioni fiscali per gli alcolici da frutta nazionali (supersfruttamento esente da imposte, superamento della produzione massima grazie alla distillazione per periodi), se sia compatibile con l'art. 95, 1° e 2° comma, del Trattato CEE che a) la riduzione del conguaglio a favore del monopolio (Monopolausgleich) sia limitata alle aliquote ridotte (21 % e, rispettivamente, 30,5 %) stabilite dall'art. 79, n. 2, della legge sul monopolio degli alcolici ovvero la riduzione debba andare oltre queste aliquote, e b) il limite superiore per l'applicazione dell'imposta di conguaglio ridotta sia costituito da una produzione annua della distilleria estera di 4 ettolitri di alcool etilico.
punto 8
Tali questioni sollevano, in sostanza, il problema del se una disposizione come l'art. 151, 1o comma, della «Branntweinmonopolgesetz», in relazione con l'art. 79, 2° comma, sia conforme al disposto dell'art. 95 del Trattato. Occorre dare al Finanzgericht gli elementi interpretativi ricavati dal diritto comunitario che gli consentano di formulare questo giudizio.
punto 9
All'uopo, è opportuno ricordare, in primo luogo, che nella sentenza 10 ottobre 1978, nella causa 148/77, Hansen & Balle (Race. 1978, pag. 1787), la Corte ha affermato che «nello stadio attuale della sua evoluzione, ed in mancanza di unificazione o armonizzazione delle norme rilevanti in materia, il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di concedere agevolazioni fiscali, sotto forma di esenzione da tributi o riduzione di questi, a taluni tipi di prodotti alcolici o a talune categorie di produttori». Essa ha soggiunto che «agevolazioni fiscali del genere possono infatti servire a legittimi fini economici e sociali, quali l'uso, da parte della distilleria, di determinate materie prime, la conservazione della produzione di bevande alcoliche tipiche di alto livello qualitativo, o il mantenimento in vita di talune categorie di imprese, come le distillerie agricole», aggiungendo che, «ai sensi dell'art. 95, siffatti regimi di favore devono tuttavia essere estesi senza discriminazione ai prodotti alcolici originari di altri Stati membri». Questa posizione ha trovato conferma in varie sentenze datate 27 febbraio 1980, nelle quali la Corte ha rilevato «che nella sentenza Hansen & Balle, essa ha ammesso — nell'attuale fase di evoluzione del diritto comunitario — la legittimità di talune esenzioni e riduzioni d'imposta, ma a condizione che gli Stati membri che concedono tali agevolazioni fiscali le estendano alle merci importate che soddisfano le stesse condizioni» (vedasi, in particolare, la sentenza nella causa 168/78, Commissione ci Repubblica francese, punto 16 della motivazione della sentenza).
punto 10
Le difficoltà interpretative espresse nella questione del giudice nazionale sono dovute allo stretto rapporto che esiste fra i vantaggi fiscali contemplati dall'art. 79 del «Branntweinmonopolgesetz» e le tecniche di tassazione e di controllo della legislazione tedesca. Per questo motivo è particolarmente difficile applicare queste disposizioni al trattamento fiscale delle acquaviti prodotte sotto le leggi d'un altro Stato membro. Di fronte ad una situazione del genere, occorre precisare che sono soddisfatte le esigenze di cui all'art. 95 del Trattato qualora la legislazione d'uno Stato membro consenta di applicare all'importazione delle acquaviti originarie degli altri Stati membri un regime che, nel suo effetto pratico, possa considerarsi come costituente l'equivalente del regime applicato alle acquaviti nazionali.
punto 11
Non spetta alla Corte, nell'ambito del ricorso per l'interpretazione di cui all'art. 177, pronunziarsi sotto questo profilo sulla legislazione tedesca, dato che questo giudizio è riservato al giudice nazionale. Sarà sufficiente constatare in proposito, che, dal punto di vista del diritto comunitario, nessuno degli argomenti svolti dall'attrice è atto a sollevare dubbi sulla compatibilità, con le esigenze dell'art. 95, d'un regime come quello che deriva dal combinato disposto degli artt. 151 e 79 della legge tedesca.
punto 12
L'attrice nella causa principale non è riuscita a provare che le possibilità di «supersfruttamento» esistenti per le distillerie ammesse al regime forfettario consentano di raggiungere, se non addirittura di superare, in misura rilevante, il limite di produzione annuo di 4 ettolitri o di ridurre notevolmente il livello di tassazione. Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda le osservazioni relative all'uso dei diritti di distillazione per periodi decennali (Brennen im Abschnitt), essendo emerso che questa agevolazione consente solo la traslazione dei diritti di distillazione nell'ambito di un periodo decennale, ma non l'aumento di questi. Quanto ai diritti di distillazione dei «proprietari di materie prime», è stato chiarito dal governo tedesco che la distillazione costituisce solo una lavorazione per conto terzi e non altera quindi l'identità dei diritti concessi ai singoli beneficiari.
punto 13
Le critiche formulate davanti alla Corte dall'attrice non hanno poi pregio quando questa assume che l'art. 151 non costituisce un'estensione esatta, ai prodotti importati, delle condizioni in cui avvengono le varie produzioni favorite sotto il profilo fiscale dalla legge tedesca. Va rilevato, a questo proposito, che il legislatore tedesco, adottando come solo criterio per la concessione dei vantaggi fiscali di cui trattasi il volume della produzione annua di distillerie aventi sede in altri Stati membri, non ha esteso alle acquaviti importate un complesso di modalità tecniche proprie della legislazione tedesca che, per l'appunto, non potrebbero esser soddisfatte dai produttori di Stati membri nella cui legislazione non è contemplato l'equivalente delle disposizioni di cui l'essenziale è stato qui sopra ricordato.
punto 14
Infine, è ancora opportuno disattendere l'argomento svolto dall'attrice nel senso che, in considerazione del gran numero dei beneficiari dell'art. 79 della «Branntweinmonopolgesetz», la quota della produzione fiscalmente favorita influenzerebbe notevolmente la concorrenza sul mercato dei prodotti alcolici. Risulta, infatti, dai dati forniti nel corso del procedimento dal governo tedesco, dati che non hanno potuto essere ovviamente contestati dall'attrice, che i quantitativi favoriti dal punto di vista fiscale costituiscono, in realtà, solo una frazione insignificante (5 %) della produzione nazionale complessiva.
punto 15
Alla luce di queste premesse, le questioni sollevate vanno risolte dichiarando che l'art. 95 del Trattato CEE, nella sua applicazione ai vantaggi fiscali riservati da una legislazione nazionale a determinate categorie di piccoli produttori di acquaviti, va interpretato nel senso che l'esigenza di non discriminazione formulata da detta disposizione del Trattato è soddisfatta qualora al regime da applicarsi alle acquaviti importate da altri Stati membri possa ritenersi costituire un equivalente del regime vigente per la produzione nazionale, di guisa che i prodotti importati possano fruire effettivamente degli stessi vantaggi dei prodotti nazionali analoghi.
punto 16
A questo proposito, la determinazione, da parte della legislazione d'uno Stato membro, di.un limite massimo di produzione, posto come condizione per l'ammissione di produttori di altri Stati membri al beneficio d'una riduzione dell'aliquota d'imposta è conforme alle esigenze dell'art. 95 quando questo limite corrisponde, complessivamente, al limite massimo fissato in relazione ai produttori nazionali per l'ammissione allo stesso vantaggio fiscale. L'art. 95 non impone agli Stati membri l'obbligo di estendere lo stesso vantaggio a dei prodotti importati provenienti da imprese la cui produzione ecceda il limite di produzione così determinato.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 17
Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione), pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz con ordinanza 20 dicembre 1979, dichiara: 1° L'art. 95 del Trattato CEE, nella sua applicazione ai vantaggi fiscali riservati da una legislazione nazionale a determinate categorie di piccoli produttori di acquaviti, va interpretato nel senso che l'esigenza di non discriminazione formulata da detta disposizione del Trattato è soddisfatta qualora il regime da applicarsi alle acquaviti importate da altri Stati membri possa ritenersi costituire un equivalente del regime vigente per la produzione nazionale, di guisa che i prodotti importati possano fruire effettivamente degli stessi vantaggi dei prodotti nazionali analoghi. 2° La determinazione, da parte della legislazione d'uno Stato membro, di un limite massimo di produzione, posto come condizione per l'ammissione di produttori di altri Stati membri al beneficio d'una riduzione dell'aliquota d'imposta, è conforme alle esigenze dell'art. 95 quando questo limite corrisponde, complessivamente, al limite massimo fissato in relazione ai produttori nazionali per l'ammissione allo stesso vantaggio fiscale. L'art. 95 non impone agli Stati membri l'obbligo di estendere lo stesso vantaggio a dei prodotti importati provenienti da imprese la cui produzione ecceda il limite di produzione così determinato.

Firme

Pescatore Touffait Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 ottobre 1980. Per il cancelliere H. A. Rühl amministratore principale Il presidente della Seconda Sezione P. Pescatore

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