diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 15 marzo 1983, causa 319/81

Decisione
decisa il 1983-03-15
ECLI
ECLI:EU:C:1983:71

Epigrafe

Nella causa 319/81, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Antonino Abate, in qualità di agente, con domicilio eletto presso il sig. Oreste Montako, membro dell'ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, sostenuta dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. J. D. Howes, Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, con domicilio eletto presso la sede dell'Ambasciata britannica a Lussemburgo, interveniente, contro Repubblica Italiana, nella persona del suo agente sig. Arnaldo Squillante, rappresentato dall'Avvocato dello Stato, Marcello Conti, con domicilio eletto presso la sede dell'Ambasciata d'Italia a Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto la declaratoria, ai sensi dell'art. 169, 2o comma, del Trattato CEE, che la Repubblica italiana ha trasgredito gli obblighi derivantile dall'art. 95 del Trattato CEE, in relazione al regime dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicato alle acqueviti, LA CORTE, composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, P. Pescatore, A. O'Keeffe e U. Everling, presidenti di Sezione, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento scritto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento della procedura, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento scritto › 1. Gli antefatti

paragrafo 1
Il presente ricorso si inserisce nel contesto della soluzione giurisdizionale delle situazioni create dai regimi fiscali delle bevande alcooliche nei vari Stati membri e dalla Commissione ritenute contrarie all'art. 95 del Trattato CEE, in seguito al fallimento dei negoziati intercorsi fra gli Stati membri al fine di pervenire a soluzioni omogenee, parallele e simultanee, così da eliminare tutte le discriminazioni fiscali che colpiscono tutt'ora le bevande alcooliche, fermentate e distallate.
paragrafo 2
I negoziati si sono protratti per circa due anni senza esito. Tale risultato, definitivamente appurato dal Consiglio dei ministri il 21 ottobre 1981, ha portato alla decisione della Commissione di adire la Corte.
paragrafo 3
Nel medesimo contesto si colloca anche il ricorso della Commissione contro il Regno Unito — causa 170/78 — relativo all'imposta di consumo sul vino e la birra.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento scritto › 2. Il regime italiano dell'IVA

paragrafo 1
Il regime italiano dell'IVA prevede accanto all'aliquota ordinaria attualmente del 15 %, un'aliquota ridotta e due aliquote maggiorate.
paragrafo 2
L'aliquota ridotta dell'8 % si applica alle operazioni concernenti una serie di beni e servizi che rispondono, in sostanza, ai bisogni essenziali.
paragrafo 3
Le due aliquote maggiorate colpiscono consumi non necessari o voluttuari. L'aliquota del 20 % si riferisce ad una serie di prodotti che, secondo l'apprezzamento del legislatore italiano, pur essendo destinati a consumi non necessari o voluttuari non hanno spiccati caratteri di lusso o di prestigio. L'aliquota del 38 % colpisce i consumi che più nettamente si caratterizzano come di lusso o di prestigio.
paragrafo 4
In questo contesto, il decreto legge 4 marzo 1977, n. 58, convertito nella legge 9 maggio 1977, n. 183, prevede per tutte le acqueviti la tassazione con aliquota maggiorata. L'aliquota del 38 % colpisce il gin e le acqueviti «a denominazione di orgine o di provenienza regolamentata o tutelata con norme specifiche sul territorio di produzione» considerati quindi prodotti pregiati e di lusso. Alle altre acqueviti si applica l'aliquota del 20 %.

SENTENZA › In fatto › II — La procedura scritta

paragrafo 1
Con ricorso 22 dicembre 1981, registrato in cancelleria il 23 dicembre successivo, la Commissione ha adito la Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 169, 2o comma, del Trattato CEE, assumendo che il Governo italiano non si è conformato al parere motivato 2 febbraio 1979.
paragrafo 2
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale, senza procedere ad istruttoria. Con lettera 20 ottobre 1982, essa ha tuttavia invitato le parti a rispondere ad alcuni quesiti per chiarire la situazione; le risposte sono state fornite nel termine assegnato.

SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti

punto 1
La Commissione conclude che la Corte voglia: «a) dichiarare che la Repubblica italiana, applicando una tassazione differenziata alle acqueviti in funzione del criterio della denominazione di origine o di provenienza — come risulta dal decreto legge 4 marzo 1977, n. 58, relativo all'IVA — è venuta meno, per quanto riguarda i prodotti importati dagli altri Stati membri, agli obblighi che ad essa incombono in virtù dell'art. 95 del Trattato CEE; b) condannare la Repubblica italiana alle spese del giudizio».
punto 2
La Repubblica italiana conclude che la Corte voglia: «respingere il ricorso della Commissione».

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
Nel ricorso, la Commissione sostiene che il regime italiano di cui è causa trasgredisce le disposizioni comunitarie, ed in particolare l'art. 95 del Trattato CEE, in quanto il criterio «della denominazione di origine o di provenienza» riguarda solo le acqueviti importate, poiché la produzione di acqueviti nazionali non è soggetta ad alcuna regolamentazione del genere. Il regime italiano ha l'effetto di gravare maggiormente la quasi totalità delle acqueviti importate dagli altri Stati membri (whisky, cognac, armagnac, rum, ecc.) con conseguenze discriminatorie e protezionistiche.
paragrafo 2
Pur riconoscendo che è consentito applicare aliquote differenziate, se viene rispettato il criterio di non discriminazione fra prodotti analoghi, le acqueviti (nazionali o importate) costituiscono prodotti similari e/o concorrenti ai sensi dell'art. 95 del Trattato CEE e l'imposizione italiana colpisce le acqueviti importate con una aliquota superiore a quella applicata ai prodotti nazionali analoghi.
paragrafo 3
La Commissione richiama le conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn nella causa 244/80, Foglia/Novello (Race. 1981, pag. 3045) nella quale si trattava del regime francese di imposte di consumo sui vini liquorosi. Il regime italiano e quello francese presentano analogie poiché ricorrono entrambi al criterio dell'origine e della provenienza. Il primo, quello italiano, per agevolare i prodotti nazionali in quanto non soddisfano tale criterio; il secondo, quello francese, per agevolare i prodotti nazionali in quanto soddisfano lo stesso criterio. Anche qui gli effetti sono identici, ma gli interessi nazionali da proteggere sono opposti.
paragrafo 4
Un'affinità ulteriore tra i due regimi in parola può essere desunta dalla componente geografica del criterio prescelto. Colpendo, ovvero esonerando, i prodotti in ragione della loro origine o provenienza si rivela impossibile estendere il trattamento fiscale più favorevole ai prodotti similari e/o concorrenti importati. In tal modo, si crea una protezione geografica in favore dei soli prodotti nazionali; protezione che, essendo irreversibile e invalicabile, si pone in antitesi con il principio dell'uguaglianza di trattamento fiscale costantemente ribadito dalla Corte.
paragrafo 5
In effetti, secondo la sentenza della Corte 30 ottobre 1980, causa 26/80, Schneider (Race. 1980, pag. 3486), l'esigenza di non discriminazione è soddisfatta qualora
paragrafo 6
«il regime da applicarsi alle acqueviti importate da altri Stati membri possa ritenersi costituire un equivalente del regime vigente per la produzione nazionale, di guisa che i prodotti importati possano fruire effettivamente degli stessi vantaggi dei prodotti nazionali analoghi».
paragrafo 7
Al contrario, nel regime dell'IVA, questa possibilità non sussiste, e non può logicamente sussistere, dal momento che il legislatore italiano ha subordinato l'applicazione dell'aliquota ridotta del 20 % ad una condizione che non può essere soddisfatta dai prodotti importati. Si tratta quindi di una condizione che ha l'effetto di escludere a priori questi prodotti dal godimento dell'agevolazione fiscale in questione e di riservarla ai prodotti nazionali.
paragrafo 8
Di conseguenza, siffatto sistema impositivo è discriminatorio e, come tale, ricade nel divieto di cui all'art. 95 del Trattato.
paragrafo 9
Il Governo italiano deduce in particolare i seguenti argomenti:
paragrafo 10
Nell'attuale stadio di evoluzione del diritto comunitario, il legislatore nazionale è libero di scegliere il sistema di tassazione dei consumi più appropriato, in vista di legittime finalità di politica economica e sociale, in applicazione dei principi generali, accolti da tutti i sistemi tributari moderni, della capacità contributiva e della progressività del prelievo fiscale. L'art. 95 prescrive solo di far sì che il sistema tributario prescelto si applichi senza discriminazioni tanto ai prodotti nazionali quanto a quelli importati da altri Stati membri. La nozione di analogia non può essere generale ed astratta, ma va considerata in relazione agli scopi perseguiti dal singolo regime tributario nazionale ed al raffronto della natura delle esigenze soddisfatte col consumo delle acqueviti. Non si può quindi contestare né l'intrinseca legittimità del criterio distintivo, né il carattere di adeguatezza, nel merito, degli elementi scelti dal legislatore per individuare in concreto i consumi di lusso o di prestigio. Si tratta infatti di una scelta che rientra indubbiamente nel potere discrezionale del legislatore nazionale, non sindacabile finché non viene dimostrata l'esistenza di una precisa e puntuale violazione dei principi enunciati dall'art. 95.
paragrafo 11
D'altra parte, non vi è violazione dell'art. 95 poiché il legislatore italiano non fa discriminazioni fra i prodotti nazionali e quelli importati. I prodotti di cui trattasi sono gravati dall'imposizione non in base al loro luogo di produzione, ma in base alla loro qualità. La classificazione così eseguita è quindi perfettamente idonea a consentire la realizzazione del fine perseguito dal legislatore italiano. Le censure della Commissione sono pertanto infondate.
paragrafo 12
A proposito della tesi della Commissione secondo la quale il fatto che non vi sia produzione nazionale «a denominazione di origine o di provenienza regolamentata e tutelata» crea una discriminazione, il criterio è astratto, cosicché i prodotti importati che non soddisfano le condizioni necessarie e sufficienti per essere considerati prodotti pregiati, possono effettivamente fruire dei medesimi vantaggi dei prodotti nazionali analoghi. Inoltre, l'eventuale mancanza di una corrispondente produzione nazionale non può comunque costituire un motivo sufficiente per impedire l'applicazione del criterio generale e, quindi, per privilegiare il consumo di cui trattasi. Può farsi, in proposito, l'esempio dei tappeti orientali fabbricati a mano, che costituiscono incontestabilmente prodotti di particolare pregio rispetto alle produzioni industriali corrispondenti.
paragrafo 13
Del pari, il fatto che l'Italia non sia produttrice di acqueviti di pregio non è certamente una ragione sufficiente per impedire che il consumo delle acqueviti appartenenti a tale categoria sia colpito a norma dei principi generali del regime italiano dell'IVA, regime la cui genericità basta ad escludere qualsiasi intento discriminatorio.
paragrafo 14
L'aliquota maggiorata non è inoltre atta a limitare il consumo. Trattandosi di prodotti di lusso, la domanda è caratterizzata dalla tendenza alla stabilità, circostanza confermata dalle statistiche che dimostrano anzi che il consumo di certe acqueviti, in particolare del whisky, è aumentato in misura assai rilevante nonostante la aliquota IVA del 35 % e, dal 1o ottobre 1982, del 38 %.
paragrafo 15
Per quanto riguarda in particolare il gin, la Commissione non sembra contestarne il regime fiscale. Tale prodotto è estraneo all'oggetto della causa poiché la tassazione avviene solo sulle caratteristiche obiettive del prodotto, in relazione alla materia prima impiegata ed al procedimento di fabbricazione. Esiste peraltro in Italia una abbondante produzione di gin e l'aliquota del 38 % è applicata indifferentemente tanto al gin nazionale, quanto a quello importato.
paragrafo 16
Nella replica, la Commissione commenta in particolare la giurisprudenza che riguarda la fattispecie in esame. Effettivamente la sentenza 14 gennaio 1981, causa 46/80, Vinai (Race. 1981, pag. 77), è innovativa rispetto alla precedente giurisprudenza relativa all'applicazione dell'art. 95, poiché, per la prima volta, la Corte riconosce la compatibilità di un sistema fiscale che prevede aliquote differenziate, la maggiore delle quali colpisce un prodotto esclusivamente importato dagli altri Stati membri ed ha, di conseguenza, l'effetto di frenare l'importazione in Italia di tale prodotto (l'alcool sintetico) a vantaggio del prodotto similare nazionale (l'alcool di origine agricola).
paragrafo 17
Tutte le condizioni stabilite dalla Corte nella suddetta sentenza non sono tuttavia soddisfatte nel regime di cui è causa.
paragrafo 18
In particolare, non è accolta dalla Corte l'argomento della equivalenza dell'effetto economico dell'IVA sui prodotti nazionali corrispondenti. Tale tesi sembra ancora meno fondata nella fattispecie de qua, se si considera che in nessun caso l'applicazione della maggiore aliquota ha prodotto l'effetto di scoraggiare la produzione italiana di acqueviti dello stesso tipo. Emerge allora chiaramente l'elemento discriminante dell'IVA: colpire sempre e soltanto la quasi totalità delle acqueviti importate (whisky e cognac).
paragrafo 19
Sul piano economico, la differenza fra il regime del diritto erariale speciale (oggetto della causa Vinai) e quello dell'IVA è ancora più macroscopica. Nel primo caso, la mancanza, in Italia, di produzione di alcool sintetico è il risultato di un calcolo dei costi di produzione e dei relativi oneri fiscali; nel secondo caso, la mancanza di acqueviti nazionali «pregiate» dipende esclusivamente dalla mancanza di legislazione ad hoc che, tutelando dette bevande, permetta loro di «essere» e di presentarsi sul mercato.
paragrafo 20
In tale situazione, a nulla rileva assumere che il regime dell'IVA è articolato in modo che «... è pienamente garantita l'estensione» dell'aliquota inferiore del 20 % «anche alle acqueviti importate» che non rispondono al criterio della denominazione di origine o di provenienza regolamentata. Riflettendo sulla struttura del mercato dei prodotti di cui è causa, non sfugge il fatto che l'aliquota del 20 % agevola l'intera produzione nazionale di acqueviti, essendo invece marginali le importazioni di prodotti similari dagli altri Stati membri.
paragrafo 21
In merito ai criteri di differenziazione dei prodotti soggetti ad imposizione, cioè il pregio ed il lusso, i parametri della «comune opinione» e dei «consumi popolari e di lusso» dedotti dal Governo italiano per giustificare tali qualificazioni sono anch'essi non pertinenti.
paragrafo 22
Grazie infatti all'impatto di quattro regimi fiscali ben articolati, le acqueviti importate dagli altri Stati membri hanno sempre sopportato, in Italia, oneri di gran lunga superiori a quelli applicati alle acqueviti italiane. Nonostante ciò, i prezzi di vendita al dettaglio delle acque-viti italiane e straniere sono stati sempre molto vicini e in tutto comparabili; per cui, la capacità contributiva dei consumatori di acqueviti è la stessa.
paragrafo 23
Contraddittorio appare, inoltre, il ricorso al criterio dei consumi «popolari» ed «elitari» quanto il Governo italiano riconosce che si tratta, in tutti i casi, di bevande destinate a soddisfare bisogni voluttuari. Sotto questo profilo, la Commissione fa appello alla consolidata giurisprudenza della Corte secondo cui, ai fini della applicazione dell'art. 95, si deve avere riguardo all'idoneità dei prodotti a soddisfare i medesimi bisogni dei consumatori.
paragrafo 24
Ciò premesso, è d'uopo rilevare che i parametri criticati costituiscono, manifestamente, dei criteri soggettivi: espressione di scelte del legislatore ritenute — dalla convenuta, a torto — «discrezionali» e «insindacabili», al punto da considerare non determinante l'accertamento della neutralità dell'imposta.
paragrafo 25
Non merita inoltre considerazione il tentativo di configurare il regime dell'IVA sulle merci come un regime di imposte dirette che colpisca la capacità contributiva dei cittadini. I criteri prescelti dal legislatore italiano sono e restano soggettivi. Come tali, essi sono in conflitto con l'esigenza, posta dalla Corte in più sentenze, secondo cui l'eventuale differenziazione dei prodotti ai fini fiscali deve essere operata in base a criteri obiettivi: ciò proprio per escludere imposizioni arbitrarie del tipo di quelle fondate sull'ubicazione geografica delle produzioni (per es. Scotch Whisky).
paragrafo 26
La Commissione esamina poi la legittimità dell'obiettivo di politica fiscale della normativa italiana.
paragrafo 27
La generica enunciazione di fini fiscali non appare conferente per vari motivi. I fini di politica fiscale sono, per definizione, inerenti ad ogni regime di tassazione. Questi fini sono irrilevanti quando un determinato regime non rispetta le condizioni dell'art. 95. La Corte non ha mai lasciato spazio ai fini fiscali in sé e per sé considerati. Sotto questo profilo, l'art. 95 impone limiti ben precisi alla sovranità fiscale degli Stati membri.
paragrafo 28
Infatti, la Commissione si limita ad osservare che la sentenza 27 febbraio 1980, causa 169/78, Commissione/Italia (Racc. 1980, pag. 385) non consente di avallare il regime dell'IVA di cui è causa.
paragrafo 29
Questo presenta, inoltre, un'aggravante inconfutabile: quella cioè di colpire, sempre e soltanto, la quasi totalità delle acqueviti importate (whisky e cognac). Sotto questo aspetto, il contrassegno di Stato — oggetto della causa 169/78 — si presentava sotto una luce ben migliore, perché colpiva le acqueviti in relazione alla materia prima prescindendo dal luogo di origine o di provenienza. Il cognac e il marc de Bourgogne francesi assolvevano, esattamente, la stessa aliquota prevista per il brandy e la grappa italiani.
paragrafo 30
Concludendo, la Commissione insiste perché la presente causa venga decisa facendo ricorso ai criteri d'interpretazione elaborati dalla Corte nelle sentenze pronunciate in materia di regimi fiscali sulle acqueviti. Il carattere specifico e peculiare del mercato delle acqueviti si oppone in effetti ad un'eventuale estensione dei criteri di valutazione elaborati dalla Corte in relazione al mercato dell'alcool etilico denaturato nella causa 46/80, Vinai, sebbene la Commissione ritenga che il regime di cui è causa non soddisfi neppure le condizioni enucleate dalla Corte nella suddetta sentenza.
paragrafo 31
Tuttavia, riconoscendo le difficoltà d'interpretazione che possono scaturire dalla sentenza Vinai, essa ritiene auspicabile un intervento interpretativo da parte della Corte, così da fugare i dubbi e le incertezze esistenti.
paragrafo 32
La controreplica del Governo italiano confuta gli argomenti della Commissione, specie quelli relativi alla giurisprudenza della Corte.
paragrafo 33
Non è anzitutto esatto che le sentenze 14 gennaio 1981 nella causa 140/79, Chemial (Racc. 1981, pag. 1) e nella causa 46/80, summenzionata, hanno innovato tutta la precedente giurisprudenza concernente l'art. 95. Anzi, esse si inseriscono perfettamente in una linea di coerente continuità. La Corte ha inoltre sintetizzato nella sentenza 27 maggio 1981, cause riunite 142 e 143/80, Essevi e Solengo (Racc. 1981, pag. 1413) i principi affermati dalla propria costante giurisprudenza.
paragrafo 34
Non è affatto incompatibile con l'art. 95 un sistema fiscale che contempli differenti trattamenti per categorie di prodotti fra loro distinte in base a criteri oggettivi e neutrali. La violazione dell'art. 95 diventa incontestabile se, invece, le varie categorie di prodotti assoggettate a diverso trattamento tributario siano individuate, più o meno esplicitamente, con riguardo alla loro provenienza dall'interno o dall'estero. A questo proposito, la semplice circostanza che il prodotto tassato in misura maggiore sia, in pratica, un prodotto esclusivamente importato non è sufficiente, per sé, a far ritenere l'esistenza di una discriminazione illecita, è necessario, a tal fine, esaminare più a fondo, di volta in volta, i criteri secondo i quali è strutturato il sistema fiscale considerato, nonché la relazione esistente fra questo sistema e gli orientamenti assunti dal sistema produttivo nazionale.
paragrafo 35
Su questo punto, le sentenze Chemial e Vinai hanno ulteriormente precisato la giurisprudenza nel senso che la discriminazione vietata dall'art. 95 deve essere una discriminazione effettiva.
paragrafo 36
Il Governo italiano si sofferma a lungo sul carattere non discriminatorio e neutro del regime di cui è causa per quanto riguarda l'appartenenza dei prodotti colpiti alla produzione nazionale o a quella di altri Stati membri, e ricorda le caratteristiche obiettive del sistema.
paragrafo 37
In particolare, lo scopo del regime non è quello di scoraggiare il consumo dei beni tassati, ma quello di fare in modo che ad essi sia applicato un prelievo fiscale equo e conforme agli scopi generali della politica fiscale. La presente fattispecie non può essere considerata identica a quella di cui alle summenzionate cause 140/79 e 46/80.
paragrafo 38
Il fatto che non sia in vigore in Italia una normativa sulla denominazione di origine o di provenienza non può essere determinante per dimostrare il carattere discriminatorio del regime italiano. Al fine di dimostrarlo, il Governo italiano dichiara che tanto la produzione di gin italiano, quanto quella di gin importato, è gravata dalla medesima aliquota d'imposta del 38 %.
paragrafo 39
In secondo luogo, le acqueviti comuni e quelle a denominazione d'origine sono prodotti nettamente differenziati, non intercambiabili, destinati a mercati ben distinti.
paragrafo 40
In proposito, il fatto è semplicemente che l'Italia non produce acqueviti di pregio (così come non produce tappeti persiani o caviale russo). Ma questa non è affatto una buona ragione per sottrarre le acqueviti di pregio straniere (o i tappeti persiani o il caviale) al trattamento fiscale di tutti i prodotti di lusso.
paragrafo 41
Circa i criteri di differenziazione, d'altra parte, le acqueviti fornite dei due requisiti congiunti della denominazione d'origine e della specifica regolamentazione sono precisamente quelle alle quali viene generalmente riconosciuto, da tutti i consumatori, un particolare pregio. Come dimostrano le analisi di mercato, non si tratta quindi di valutazioni arbitrarie e «soggettive».
paragrafo 42
Il legislatore italiano pertanto poteva classificare le acqueviti regolamentate e a denominazione d'origine solo fra i prodotti di lusso.
paragrafo 43
Né può dirsi che vi sia alcunché di «contraddittorio» nel distinguere due categorie di prodotti, che pur rientrano ambedue fra quelli destinati a consumi non necessari o voluttuari.
paragrafo 44
In merito alla contestazione della Commissione sulla legittimità degli scopi di politica fiscale, il criterio della capacità contributiva vale sia per le imposte dirette, sia per quelle indirette. Tutti i sistemi fiscali moderni sono ispirati al criterio della tendenziale progressività di tutte le imposte, dirette o indirette che siano. In particolare, la tassazione sui consumi è ovunque ispirata al criterio di distinguere consumi necessari, consumi diffusi e consumi di lusso, proprio allo scopo di colpire, nei consumi di lusso, una incontestabile e tipica espressione di più elevata capacità contributiva.
paragrafo 45
In secondo luogo, contesta la tesi della Commissione secondo cui il regime IVA italiano sulle acqueviti non potrebbe legittimarsi, non essendo diretto a realizzare fini di politica economica o industriale del tipo di quelli presi in considerazione dalla Corte nelle sentenze Chemiai e Vinai. Questa obiezione appare fondata su un equivoco. L'esigenza che l'introduzione di sistemi fiscali ad aliquote differenziate per prodotti simili sia indirizzata alla realizzazione di scopi legittimi non può essere intesa nel senso che occorra, in ogni caso, la presenza di una finalità extrafiscale (di politica economica o industriale) e che tale finalità debba potersi giudicare positivamente nel merito. In realtà, ciò che occorre è soltanto che il sistema fiscale in considerazione non persegua finalità che, oltre che coll'art. 95, confliggono con altre norme o principi di diritto comunitario, ovvero con le esigenze di una politica decisa nell'ambito della Comunità. Al di là di questo requisito puramente negativo, nuli altro occorre per legittimare un sistema fiscale ad aliquote differenziate, sempreché, naturalmente, esso rispetti la fondamentale esigenza di ancorare la distinzione delle varie categorie di prodotti diversamente tassati, a criteri obiettivi e neutrali, non discriminatori; criteri che sono pienamente soddisfatti nella presente fattispecie.
paragrafo 46
Il Governo del Regno Unito, intervenuto a sostegno delle conclusioni della ricorrente, deduce i seguenti argomenti:
paragrafo 47
La nozione di similarità dev'essere unica per tutta la Comunità, e va quindi determinata in base a criteri obiettivi basati sugli scopi per cui il prodotto serve in pratica al consumatore. Le due categorie di prodotti, quelli con denominazione d'origine e gli altri, sono in concorrenza e quindi rientrano nell'art. 95, 2o comma.
paragrafo 48
La distinzione in base alla quale le aliquote dell'IVA sono differenziate non corrisponde ad alcuna differenza qualitativa, né ad alcun criterio obiettivo. Essa si basa esclusivamente su una differenza nella politica seguita dal legislatore nei territori di produzione. La distinzione fiscale così stabilita favorisce tutte le acqueviti prodotte in Italia, perché il legislatore italiano ha fatto in modo che a nessuna delle acqueviti prodotte sul territorio italiano possa mai essere applicata l'aliquota maggiore. La presente fattispecie si differenzia quindi chiaramente da quella della causa Vinai.
paragrafo 49
Inversamente, dato che le importazioni in Italia da altri Stati membri di acqueviti senza denominazione d'origine sono d'importanza marginale, tale distinzione corrisponde in sostanza a quella fra acqueviti di produzione nazionale e acque-viti importate.
paragrafo 50
Anche se si dovesse accettare il criterio italiano della capacità contributiva, un sistema di imposizione che incentivi e consolidi le abitudini dei consumatori e quindi scoraggi qualsiasi possibile sviluppo del mercato non può venire giustificato in base a concezioni statistiche del gusto del consumatore. La tassazione di un prodotto in quanto «di lusso o di prestigio» è intesa a perpetuare la classificazione stessa su cui essa si basa. Niente prova che il whisky non verrebbe consumato in Italia da una vasta gamma di categorie sociali ed economiche, se non fosse soggetto a questa duplice discriminazione.
paragrafo 51
In merito all'assunto dell'Italia, secondo il quale le importazioni di gin e di whisky scozzese sono aumentate nei cinque anni successivi all'introduzione dell'IVA in Italia, il Governo britannico replica che tale aumento avrebbe potuto essere di gran lunga superiore senza le aliquote d'imposta discriminatorie. Infatti, fra il 1979 ed il 1980, anche se il valore delle esportazioni di whisky scozzese in Italia è aumentato del 2 %, la quantità, calcolata in volume, ha subito un calo del 6 %.
paragrafo 52
Di conseguenza, il regime italiano fornisce quanto meno una protezione indiretta dalla concorrenza delle suddette acqu eviti.

SENTENZA › In fatto › V — Le risposte ai questi posti dalla Corte

punto 1
Il primo quesito ha il seguente tenore: «Quali acqueviti italiane sono colpite dall'aliquota del 18 % e quali dall'aliquota del 35 %». Il Governo italiano risponde che attualmente, escluso il gin, non vi sono acque-viti di produzione italiana che soddisfano le condizioni necessarie per l'applicazione dell'aliquota del 38 %. Tutte le acqueviti italiane sono tassate con aliquota del 20 %. Invece, tutta la produzione italiana di gin è tassata con aliquota del 38 %, come il gin importato (dal 1o ottobre 1982, l'aliquota del 18 % è stata portata al 20 % e quella del 35 % al 38 %). La Commissione è d'accordo con la suddetta risposta ed osserva che tali dati confermano il carattere discriminatorio del regime di cui è causa. La maggiore aliquota del 38 % colpisce in definitiva quasi tutte le acqueviti importate da altri Stati membri. Il Governo britannico spiega che le acqueviti assoggettate all'aliquota del 20 % sono la grappa, l'acquavite di vino ed il rum. Il gin è il solo fra le acqueviti prodotte in Italia che è gravato del 38 %.
punto 2
Il secondo quesito è il seguente: «Quali acqueviti importate dagli altri Stati membri sono colpite dalle aliquote del 18 % e del 35 %. Quale è stata la quantità di detti prodotti importata dal 1977 al 1981, paragonata al periodo precedente». La Commissione allega dei prospetti dai quali si desume che rispetto al volume complessivo delle importazioni effettuate nel 1981 (hi 106162 d'alcool a 100% voi.) il 98,67 % delle acqueviti importate dal Regno Unito e dalla Francia sono state assoggettate all'aliquota del 35 % (ora il 38 %), mente l'aliquota inferiore del 18 % (ora 20 %) è stata applicata al residuo 1,33 %. In particolare, le importazioni d'acque-viti in Italia assoggettate all'aliquota di IVA del 35 % e rispettivamente del 18 % si ripartiscono nel modo seguente: a) IVA pari al 35 % ettanidri — gin 2220 — whisky scozzese e irlandese 96657 — acqueviti francesi da vino e vinaccia (cognac, armagnac, marc de Bourgogne, ecc.) 5716 — acqueviti francesi da frutta (calvados, mirabelle, ecc.) 154 104747 b) IVA pari al 18 % ettanidri — Rum, vodka ed altre acque-viti 1415 Il Governo italiano precisa che non è possibile fornire una lista completa di tutte le acqueviti prodotte negli Stati membri che presentano i due requisiti richiesti, cioè la denominazione d'origine e l'assoggettamento nel territorio di produzione ad una specifica regolamentazione e tutela per quanto attiene i procedimenti di fabbricazione, ecc. Avendo riguardo alla consistenza delle importazioni in Italia, possono indicarsi come prodotti di più larga diffusione assoggettati all'aliquota del 38 %: il whisky scozzese, il cognac ed il gin. Vanno ricordati inoltre il whisky irlandese, l'armagnac e le acqueviti di vinacce francesi regolamentate, come il marc de Bourgogne o il marc de Champagne. In allegato alle sue risposte, il Governo italiano riproduce i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi della Comunità negli anni 1975-1981, pur sottolineando che non è possibile fornire dati precisi circa la consistenza delle importazioni di acqueviti assoggettate all'aliquota del 20 %. Il Governo britannico si limita a considerare le importazioni in Italia dal Regno Unito che comprendono essenzialmente il whisky scozzese, il whisky irlandese, il gin ed il rum. Negli anni 1969-1974 inclusi, secondo i dati da esso forniti, le importazioni di whisky scozzese sono aumentate del 199 %, passando da hi 38330 a hi 114480, mentre nel periodo 1975-1980 compresi, sono aumentate del 66 % e quindi, secondo i medesimi dati, da hi 72520 ad hi 120700. Per quanto concerne il gin, l'aumento è stato del 70 % nel periodo 1969-1974, nel quale è passato da hl 1822 ad hi 3099, mentre nel periodo 1975-1980 l'aumento, in base ai dati del Governo britannico, è stato del 36 %, da hi 2647 ad hi 3380. Le cifre complete figurano all'allegato.
punto 3
Con il terzo quesito la Corte ha chiesto alle parti se esse «ritengono che le acqueviti nazionali e importate abbiano, o non abbiano, proprietà analoghe ovvero rispondano, o non rispondano, alle stesse esigenze». La Commissione rileva che si dicono «acqueviti» le bevande alcooliche distillate che rispondono alle caratteristiche specificate nella Nota esplicativa della Nomenclatura di Bruxelles; in quanto tali, esse presentano pertanto — necessariamente — delle proprietà analoghe e soddisfano le stesse esigenze dei consumatori. Per queste ragioni, la giurisprudenza della Corte ha costantemente riconosciuto che le acqueviti sono, tutte, in rapporto di similarità ovvero di concorrenza, ai sensi dell'art. 95 del Trattato. Il Governo italiano ritiene che non sia possibile considerare tutte le acqueviti come prodotti identici o simili. In particolare, ritiene che una netta distinzione vada fatta fra le acqueviti di vino e le acqueviti di cereali. Le une e le altre sono dotate, infatti, di proprietà organolettiche diverse e, agli occhi del consumatore, rispondono ad esigenze diverse. Invece, nell'ambito delle acqueviti di una stessa specie, non possono attribuirsi proprietà diverse ai prodotti nazionali e a quelli importati, e non si può affermare che gli uni e gli altri rispondono ad esigenze diverse. In merito alla distinzione fra le due aliquote di IVA, ci si basa invece sulla presenza o sull'assenza di due precisi requisiti (denominazione d'origine e assoggettamento a specifiche norme di produzione), idonei a caratterizzare le acque-viti che li possiedono come prodotti di maggior pregio. Esso riconosce che la presenza, in un prodotto di un determinato tipo, di particolari caratteristiche di pregio non è sufficiente, di per sé, a renderlo radicalmente diverso dagli altri prodotti analoghi. Il Regno Unito osserva che la Corte si è già pronunciata nelle cause 169/78, Commissione/Italia, e 216/81, Cogis, nel senso che le acqueviti a base di cereali, che comprendono gran parte dei prodotti importati dal Regno Unito, e le acqueviti a base di vino, che comprendono buona parte dei prodotti di origine nazionale, rispondono ad esigenze identiche o analoghe da parte dei consumatori.
punto 4
Il quarto quesito invita le parti «a produrre, se possibile d'accordo fra loro, una tabella dei prezzi medi al minuto, indicando i prezzi, senza IVA, di una scelta che essi considerano rappresentativa delle acqueviti italiane e delle acqueviti importate dagli Stati membri di cui trattasi». Le parti (Commissione e Governo italiano) hanno concordemente stabilito un elenco (allegato alle risposte) dei prezzi al dettaglio medi, con IVA e senza IVA, di una scelta di prodotti rappresentativi del mercato italiano. Il Regno Unito esprime invece il proprio rincrescimento di non aver potuto pervenire ad un comune accordo. Tuttavia allega una tabella contenente alcune informazioni.
punto 5
Il quinto quesito è volto ad appurare l'effetto sulle importazioni della disciplina di cui trattasi dal momento della sua adozione. La Commissione non ritiene possibile misurare in modo obiettivo ed appropriato gli effetti del regime dell'IVA istituito in Italia nel 1977. In primo luogo, il regime di cui è causa si è inserito in un mercato — quello delle acqueviti — reso già artificiale dalle altre imposte sull'alcool, imposte anch'esse discriminatorie. Inoltre la stessa IVA, nel periodo anteriore alle modifiche apportate con il D.L. 4 marzo 1977, n. 58 (oggetto della presente causa), colpiva egualmente in misura sensibilmente maggiore le acqueviti importate dagli altri Stati membri. In secondo luogo, non si deve tener conto dell'impatto concreto delle imposizioni discriminatorie sui prodotti similari o concorrenti importati dagli altri Stati membri. La stessa Corte ha respinto, in precedenti giudizi, tutti gli argomenti intesi a subordinare l'applicazione dell'art. 95 all'evoluzione delle importazioni, ai risultati di eventuali inchieste di mercato, ovvero a prove statistiche dell'effetto protezionistico di un determinato regime fiscale. Agendo diversamente il divieto di discriminazione fiscale non sarebbe operante. Ciò premesso e ferma restando l'irrilevanza di qualunque considerazione statistica nell'ambito dell'art. 95, la Commissione non nega che, nonostante la percezione di ben quattro imposte discriminatorie sull'alcool tra la quali l'IVA, le importazioni di whisky scozzese e irlandese in Italia sono aumentate nel periodo 1977-1981; l'incremento di tali importazioni è ancora più evidente se si raffrontano i dati relativi agli anni 1971 e 1981. Appare, tuttavia, egualmente innegabile che, nel periodo 1975-1981, la produzione italiana di acqueviti è rimasta agli stessi livelli, mentre le esportazioni di acqueviti italiane hanno subito un notevole incremento passando la 13600 ettanidri nel 1975 a 76270 ettanidri nel 1981. Il Governo italiano afferma che i dati esposti nell'allegato mostrano chiaramente che la disciplina fiscale in discussione non ha avuto alcun effetto restrittivo sulle importazioni. Esso prende in considerazione, in particolare, il whisky, dal confronto delle importazioni dei due anni che precedono l'emanazione del provvedimento contestato (1975 e 1976) con quelle degli ultimi due anni (1980 e 1981), risulta che si è verificato un aumento del 21,88 %. Sottolinea tuttavia che, mentre si sviluppava in misura così notevole il consumo del prodotto importato, il consumo globale recedeva o restava stazionario. Invece, secondo il Governo britannico, i dati in ordine alle importazioni dimostrano la riduzione del tasso d'incremento dei quantitativi di whisky scozzese e di gin importati in Italia a partire dalla emanazione del relativo decreto legge nel 1974. Tale effetto può ben essere accentuato dall'aumentato scarto fra le aliquote IVA da applicare dal luglio 1982.
punto 6
Il sesto quesito ha il seguente tenore: «Le parti sono invitate a produrre, se possibile d'accordo fra loro, una tabella comparativa della produzione e del consumo, in Italia, di gin e delle altre acque-viti italiane». In merito al consumo di gin di produzione italiana, la Commissione fornisce il seguente prospetto, il cui contenuto è stato concordato tra le parti in causa. Consumo di acqueviti italiane (compreso gin) in ettanidri Anno 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 Consumo complessivo (interno ed esportato) 336633 400441 339478 348082 369384 351743 343248 Consumo interno 323033 368644 322325 336130 357580 325053 266978 Sulla produzione non fornisce elementi per mancanza dei dati relativi. Inoltre, in mancanza di dati specifici, essa ritiene che il consumo annuo presunto dovrebbe aggirarsi intorno ai 4000 ettanidri, quantità esigua ed irrilevante. Il Governo italiano afferma che la produzione ed il consumo di gin italiano non sono rilevabili da statistiche ufficiali. Secondo stime effettuate in base a notizie assunte presso i produttori, ritiene di poter indicare in circa 4000 ettolitri anidri (pari a 10000 ettolitri idrati) il consumo di gin italiano in Italia, consumo che è rimasto pressoché stazionario negli ultimi anni. In allegato, esso riporta i dati complessivi relativi al consumo di acqueviti italiane. Non è indicato il dato relativo all'immissione del prodotto nei magazzini. Il Governo britannico non è in grado di ottenere dati sufficientemente adeguati o precisi per operare un valido confronto.

SENTENZA › In fatto › VI — La fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 14 dicembre 1982, la Commissione, rappresentata dal sig. Antonino Abate; il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. R. J. A. Carnwath, e la Repubblica Italiana, rappresentata dal sig. Marcello Conti, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 25 gennaio 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 1981, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica italiana, applicando in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) una tassazione differenziata alle acqueviti in funzione del criterio della denominazione d'origine o di provenienza, ha trasgredito agli obblighi derivantile dall'art. 95 del Trattato CEE.
punto 2
II regime italiano dell'IVA prevede accanto all'aliquota ordinaria, un'aliquota ridotta e due aliquote maggiorate. La prima aliquota maggiorata, pari al momento dell'introduzione del ricorso al 18 %, veniva portata al 20 % dal decreto legge 1o ottobre 1982, n. 697 (GU Repubblica italiana 4. 10. 1982, n. 273). Essa si applica ad una serie di prodotti destinati, secondo il legislatore italiano, al consumo non necessario o voluttuario. La seconda aliquota maggiorata che colpisce prodotti il cui consumo, secondo il legislatore italiano, ha carattere di lusso o di prestigio, era del 35 % al momento dell'introduzione del ricorso e veniva portata al 38 % dal decreto legge 1o ottobre 1982, n. 697.
punto 3
Ai sensi del decreto legge 4 marzo 1977, n. 58 (GU Repubblica italiana 14. 3. 1977, n. 70), convertito nella legge 9 maggio 1977, n. 183 (GU Repubblica italiana 13. 5. 1977, n. 129) e modificato con decreto legge 1o ottobre 1982, n. 697 (GU Repubblica italiana 4. 10. 1982, n. 273), tutte le acqueviti sono tassate con aliquota maggiorata. Nell'ambito delle stesse viene, tuttavia, fatta una distinzione poiché il gin e le acqueviti a denominazione di origine o di provenienza regolamentata o tutelata con norme specifiche sul territorio di produzione vengono tassate al 35 %, ora al 38 %, mentre le altre sono gravate del 18 %, ora del 20 %.
punto 4
In considerazione del fatto che non esiste in Italia alcuna regolamentazione di tutela della denominazione d'origine o di provenienza per le acqueviti di produzione nazionale — essenzialmente quelle chiamate «grappa» — la Commissione sosteneva che detto regime aveva creato, col criterio sopra descritto, una sottocategoria fiscale che portava a gravare maggiormente la quasi totalità delle acqueviti importate dagli altri Stati membri rispetto ai prodotti nazionali analoghi o concorrenti.
punto 5
Ritenendo pertanto questo regime incompatibile con l'art. 95 del Trattato, essa apriva la procedura di cui all'art. 169 del Trattato ed emetteva, il 2 febbraio 1979, un parere motivato concernente sia la tassazione maggiorata del gin, sia quella delle acqueviti a denominazione d'origine o di provenienza prodotte negli altri Stati membri. Con tale parere essa affermava che mantenendo il suddetto regime di tassazione, la Repubblica italiana aveva trasgredito gli obblighi derivantile dall'art. 95 del Trattato e l'invitava ad adottare i provvedimenti necessari ad ovviare alla suddetta trasgressione.
punto 6
Non avendo la Repubblica italiana ottemperato all'invito la Commissione ha proposto il presente ricorso.
punto 7
La Commissione, le cui conclusioni sono sostenute dal Governo del Regno Unito, assume, essenzialmente, che il regime di tassazione differenziata di cui è causa ha l'effetto di gravare la quasi totalità delle acqueviti importate dagli altri Stati membri più onerosamente della quasi totalità delle acqueviti italiane e di proteggere in tal modo la produzione nazionale. Pur riconoscendo che è consentito agli Stati membri prevedere aliquote di tassazione differenziata anche per prodotti similari o concorrenti nell'osservanza delle condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza 14 febbraio 1981 (Vinai, 46/80, Race. 1981, pag. 77), la Commissione sostiene che i criteri scelti dal Governo italiano non soddisfano tali requisiti. Il criterio tratto dalla denominazione d'origine o di provenienza controllata ha l'effetto di escludere, a priori, dall'ambito di applicazione dell'aliquota meno elevata la quasi totalità delle acqueviti importate, riservandone il beneficio alla quasi totalità della produzione italiana, sebbene il fatto che altri Stati membri regolamentino la tutela della denominazione d'origine o di provenienza delle acqueviti non differenzi queste acqueviti da quelle italiane in misura sufficiente a poter giustificare il diverso trattamento. A sostegno della sua tesi, la Commissione sottolinea che il prezzo base — tasse escluse — di talune acqueviti importate è analogo a quello di taluni prodotti italiani; tale confronto contraddice l'affermazione del Governo italiano secondo cui i prodotti soggetti ad aliquota più alta vengono consumati da clienti che si servono di preferenza di prodotti di lusso o di prestigio e che hanno maggiori capacità contributive.
punto 8
Il Governo della Repubblica italiana, sia durante il procedimento amministrativo, sia nel corso della fase giurisdizionale della presente causa, non ha smesso di contestare l'asserita trasgressione. Esso osserva, anzitutto, che secondo la costante giurisprudenza della Corte gli Stati membri possono istituire sistemi impositivi differenziati, anche per prodotti identici, in funzione di criteri obiettivi, come le condizioni di produzione e le materie prime impiegate (22 giugno 1976, Bobie, 127/75, Race. 1976, pag. 1079; 10 ottobre 1978, Hansen, 148/77, Race. 1978, pag. 1787; 30 ottobre 1980, Schneider, 26/80, Race. 1980, pag. 3469; 14 gennaio 1981, Chemial, 140/79, e Vinai, 46/80, Race. 1981, pagg. 1 e 77; 27 maggio 1981, Essevi e Salengo, 142 e 143/80, Racc. 1981, pag. 1413). Esso sottolinea in particolare che, nelle due sentenze 14 gennaio 1981, Chemial e Vinai, la Corte ha riconosciuto che l'applicazione di un sistema di tassazione differenziata non può essere considerata come una protezione indiretta della produzione nazionale ai sensi dell'art. 95, 2o comma, per il solo fatto che il prodotto tassato in misura maggiore è, in pratica, un prodotto esclusivamente importato dagli altri Stati membri.
punto 9
Secondo il Governo italiano, la maggiore tassazione del gin e delle acqueviti a denominazione d'origine o di provenienza disciplinate o tutelate da disposizioni specifiche sul territorio di produzione risponde a criteri obiettivi. La maggiore aliquota IVA che grava su queste acqueviti corrisponderebbe alla legittima preoccupazione, peculiare ad ogni regime IVA, di applicare aliquote diverse ai prodotti di consumo che rispondono ad esigenze essenziali o, comunque, necessarie, a quelli non necessari e, infine, a quelli di prestigio o di lusso.
punto 10
Le acqueviti protette da una denominazione d'origine o di provenienza rientrerebbero, proprio per tale caratteristica, nella ultima categoria, e sarebbero pertanto particolarmente ricercate dalle classi sociali più agiate, cosicché la loro maggiore tassazione «intende soltanto colpire più pesantemente, per ragioni di giustizia distributiva, un consumo di lusso che costituisce, come tale, indice di una più elevata capacità contributivà». Il regime di tassazione di cui è causa risponderebbe pertanto alle esigenze di obiettività e di neutralità necessarie a giustificare, nell'osservanza dell'art. 95, le tassazioni differenziate di prodotti analoghi o concorrenti.
punto 11
In linea di fatto, il Governo italiano osserva inoltre che il gin di produzione nazionale — il cui volume supera quello dei prodotti importati — è gravato, per le medesime considerazioni, dell'aliquota più alta. Esso aggiunge che la maggiore tassazione delle acqueviti a denominazione d'origine o di provenienza controllata non ha avuto l'effetto, vietato dall'art. 95, 2o comma, di proteggere altre produzioni. I dati statistici dedotti dalle due parti dimostrerebbero infatti che l'importazione in Italia da altri Stati membri — specialmente dal Regno Unito e dalla Francia — sia di gin che di acqueviti a denominazione d'origine o di provenienza era complessivamente aumentata in forte misura dal 1971 al 1981.
punto 12
Prima d'esaminare le varie tesi sostenute nella presente causa, va constatato che — come si desume dal tenore letterale del ricorso ed è stato confermato dalla Commissione all'udienza — la causa non riguarda la tassazione del gin, ma solo quella delle acqueviti a denominazione d'origine o di provenienza controllata o disciplinata da norme specifiche sul territorio di produzione.
punto 13
In merito a dette acqueviti, il Governo della Repubblica italiana ha ragione di ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte «il diritto comunitario non limita, nello stadio attuale della sua evoluzione, la libertà di ciascuno Stato membro di istituire sistemi impositivi differenziati per taluni prodotti, in funzione di criteri obiettivi. Siffatte differenziazioni sono compatibili col diritto comunitario purché perseguano scopi di politica economica compatibili, anch'essi, con gli imperativi del Trattato e del diritto derivato, e le loro modalità siano tali da evitare qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti dei prodotti importati dagli altri Stati membri, o di protezione a favore di prodotti nazionali concorrenti» (sentenza 27 maggio 1981, Essevi e Salengo, 142 e 143/80, Race. 1981, pag. 1413).
punto 14
Non si può, del resto, contestare che, nell'ambito dei regimi armonizzati di imposta sul valore aggiunto, gli Stati membri hanno la facoltà di gravare maggiormente, in particolare, certi beni di consumo considerati prodotti di lusso. Tuttavia, la libertà d'imposizione in materia di tributi nazionali, che deve pertanto essere lasciata agli Stati membri, non può legittimare deroghe al principio fondamentale di non discriminazione fiscale di cui all'art. 95, ma deve rientrare nell'ambito di detta norma e rispettarne i divieti.
punto 15
L'esame del regime di cui è causa porta a concludere che esso non soddisfa tali condizioni.
punto 16
Come ha ripetutamente ammesso la Corte, fra l'altro, nelle sentenze 27 febbraio 1980 (Commissione/Francia, 168/79; Commissione/Italia, 169/78 e Commissione/Danimarca, 171/78, Race. 1980, pagg. 347, 385 e 447), fra tutte le acqueviti vi è un indeterminato numero di bevande che vanno qualificate prodotti similari ai sensi dell'art. 95, Io comma, ed anche nei casi in cui non è possibile riscontrare un sufficiente grado d'analogia fra i prodotti considerati, esistono tuttavia fra tutte le acqueviti proprietà comuni sufficienti per costituire un rapporto di concorrenza almeno parziale o potenziale. Basta questa constatazione per desumere che la loro rispettiva tassazione non deve avere effetto protezionistico della produzione nazionale. Onde valutare quest'effetto, è necessario, lasciando da parte il raffronto di dati relativi al consumo e all'importazione, considerare quale sarebbe il mercato potenziale dei prodotti di cui trattasi in assenza di misure protezionistiche.
punto 17
Trattandosi di prodotti sia similari, sia in rapporto di concorrenza, che rientrano quindi nell'ambito d'applicazione dell'art. 95, 2o comma, non si può pertanto ritenere compatibile col divieto di discriminazione posto da detta norma un criterio di tassazione maggiorata, quale quello di denominazione d'origine o di provenienza, che, per definizione, non possa comunque venir applicato ai prodotti nazionali analoghi o che si trovino nel suddetto rapporto di concorrenza coi prodotti importati da altri Stati membri. Un regime del genere ha l'effetto d'escludere a priori i prodotti nazionali dal regime di tassazione più oneroso, in quanto essi non soddisferanno mai le condizioni della tassazione maggiorata e dipende solo dalla volontà del legislatore nazionale — non istaurando un regime generale da applicare a tutte le acque-viti — prolungare indefinitamente tale situazione indipendentemente, peraltro, dalle similitudini o dalle discordanze nelle condizioni di produzione, di qualità, di prezzo e di concorrenza fra prodotti nazionali e prodotti importati dagli altri Stati membri.
punto 18
Siffatto carattere discriminatorio e, comunque, protezionistico della produzione nazionale è posto in piena luce dalla constatazione, che risulta dai dati statistici forniti dalla convenuta, che, per il periodo 1975—1981, almeno il 98,5 % delle acqueviti importate à stato tassato coll'aliquota maggiorata del 35 % (secondo la valutazione del Governo italiano, l'Italia importava solo hi 2000 — 3000 di acqueviti tassate al 18 %, su un'importazione annua complessiva oscillante fra hi 194099 ed hi 284087), mentre, per lo stesso periodo, più del 98,5 % delle acqueviti italiane ha fruito dell'aliquota del 18 % (il consumo annuo di gin italiano soggetto ad imposta del 35 % è stato stimato a hl 4000 circa, mentre il consumo complessivo di acqueviti nazionali variava da hi 266978 ad hl 368644 annui).
punto 19
Non si può inoltre trascurare il fatto che se fra le denominazioni d'origine o provenienza talune possono essere tali da conferire ai prodotti che ne beneficiano una reputazione di qualità, esse non conferiscono, per questo, in linea generale ed automatica alle acqueviti a cui si riferiscono il carattere di beni di consumo di lusso o di prestigio. Cosa che avviene, in particolare, quando queste non hanno tale carattere nello Stato membro d'origine.
punto 20
Se del resto — e non ha potuto essere dimostrato — la presunzione di prodotto di lusso o di prestigio che la normativa italiana desume dalla denominazione d'origine o di provenienza dovesse, momentaneamente, corrispondere, nell'uno o nell'altro Stato membro, a precedenti abitudini di consumo, si deve tener conto del fatto che la creazione di un mercato comune nel quale, in conformità agli artt. 2 e 3 del Trattato, le merci circolano liberamente in condizioni di concorrenza non falsata, ha lo scopo d'eliminare simili cristallizzazioni delle abitudini di consumo garantendo, quanto più è possibile, a tutti i consumatori le medesime possibilità d'accedere all'insieme dei prodotti comunitari.
punto 21
Va infine sottolineato che le suddette considerazioni non limitano affatto la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell'osservanza delle direttive in materia, un'aliquota IVA più alta per i prodotti di lusso rispetto ai prodotti nazionali o importati che non abbiano tale carattere, purché tuttavia i criteri scelti per determinare la categoria più colpita non siano discriminatori nei confronti dei prodotti importati analoghi o che siano nel rapporto di concorrenza di cui all'art. 95, 2o comma, coi prodotti nazionali.
punto 22
Dalle suddette considerazioni risulta che, applicando alle acqueviti una tassazione differenziata in funzione del criterio della denominazione d'origine o di provenienza — come risulta dal decreto legge 4 marzo 1977, n. 58, relativo all'IVA — la Repubblica italiana ha trasgredito, per quanto riguarda i prodotti importati dagli altri Stati membri, gli obblighi derivantile dall'art. 95 del Trattato CEE.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o Applicando alle acqueviti una tassazione differenziata in funzione del criterio della denominazione d'origine o di provenienza — come risulta dal decreto legge 4 marzo 1977, n. 58, relativo all'IVA — la Repubblica italiana ha trasgredito, per quanto riguarda i prodotti importati dagli altri Stati membri, gli obblighi derivantile dall'art. 95 del Trattato CEE. 2o La convenuta è condannata alle spese.

Firme

Mertens de Wilmars Pescatore O'Keeffe Everling Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due Bahlmann Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 15 marzo 1983. Il cancelliere P. Heim Il presidente J. Mertens de Wilmars

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze