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Sez. 1, Ordinanza n. 26591 del 11/10/2024 (Rv. 672754-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO | Iscrizione ipotecaria - Efficacia ventennale - Esecuzione individuale e fallimento - Differenze - Partecipazione al concorso - Mancato superamento del ventennio alla data dell'insinuazione - Efficacia. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - RINNOVAZIONE - DURATA DELL'EFFICACIA - In genere.
Stato
decisa il 2024-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672754-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO

In tema di ammissione al passivo del credito ipotecario, a differenza di quanto accade nella procedura espropriativa singolare, in cui l'iscrizione della garanzia reale non deve avere superato il ventennio alla data della vendita forzata, che coincide e concreta l'espropriazione che il creditore ha il diritto di chiedere ai sensi dell'art. 2808 c.c., in quella fallimentare l'indagine del giudice delegato arretra alla data in cui il titolare chiede che il suo diritto di credito, assistito dalla garanzia, entri a far parte della massa passiva, posto che la vendita, in sede fallimentare, è disposta su iniziativa del curatore e la garanzia, perciò, non si concretizza con essa ma nella partecipazione al concorso con la preferenza scaturente dalla prelazione; conseguentemente, alla data della domanda di insinuazione, sia essa tempestiva o tardiva, l'iscrizione ipotecaria non deve aver superato il ventennio ed in tal caso la sua efficacia permane per tutta la durata della procedura.

Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2847, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)