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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3401 del 08/02/2017 (Rv. 642754 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - RINNOVAZIONE - DURATA DELL'EFFICACIA | Pendenza del processo esecutivo – Effetto interruttivo del termine ventennale ex art. 2847 c.c. – Esclusione.
Stato
decisa il 2017-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642754-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - RINNOVAZIONE - DURATA DELL'EFFICACIA

L'efficacia dell'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 2847 c.c., cessa se l'iscrizione non sia rinnovata entro vent'anni dalla sua data, a nulla rilevando che tale termine spiri in pendenza del processo di esecuzione, a meno che non sia già stato emesso, prima della scadenza di detto termine ventennale, il decreto di trasferimento del bene ipotecato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2847

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)