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Sez. 1, Sentenza n. 7401 del 19/04/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154769 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - DANNI - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ, DI NON PUNIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - CIRCOSTANZE IN GENERE - AMNISTIA - REATO COMPRESO NEL PROVVEDIMENTO DI CLEMENZA - OBBLIGO DI ESAME DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI AI FINI DEGLI INTERESSI CIVILI - SUSSISTENZA - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ACCERTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI, INCIDENTI SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154769-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - DANNI - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ, DI NON PUNIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - CIRCOSTANZE IN GENERE - AMNISTIA - REATO COMPRESO NEL PROVVEDIMENTO DI CLEMENZA - OBBLIGO DI ESAME DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI AI FINI DEGLI INTERESSI CIVILI - SUSSISTENZA - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ACCERTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI, INCIDENTI SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi in cui il reato sia stato dichiarato estinto per amnistia, perché compreso, secondo la contestazione contenuta nel capo d'imputazione, nel provvedimento di clemenza, il giudice deve ugualmente portare il suo esame sull'eventuale concorso di circostanze attenuanti, qualora tale indagine possa avere incidenza sugli interessi civili. Se l'accertamento incida solo sulla quantificazione del danno, tale Obbligo non sussiste, nel caso di condanna generica al risarcimento del danno con rinvio della liquidazione al giudice civile, poiché tutte le relative questioni hanno Rilevanza unicamente nella Sede di acclaramento della concreta entità del danno. (V mass n 153168).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)