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Sez. 2, Sentenza n. 3778 del 20/11/1981 Ud. (dep. 08/04/1982) Rv. 153168 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - LEGGE 3 AGOSTO 1978 N. 405, ART. 12 - PRONUNCIA IN PRIMO GRADO SUI DANNI E LE SPESE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA IN APPELLO - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - OSTATIVITÀ DELL'ART. 152 COD. PROC. PEN. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153168-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - LEGGE 3 AGOSTO 1978 N. 405, ART. 12 - PRONUNCIA IN PRIMO GRADO SUI DANNI E LE SPESE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA IN APPELLO - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - OSTATIVITÀ DELL'ART. 152 COD. PROC. PEN. - INSUSSISTENZA.*

Nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato condanna al risarcimento del danno, il giudice d'appello non può, nel dichiarare l'amnistia, limitarsi ad osservare che non sussistono le condizioni richieste dall'art. 152 cod. proc. pen., ai fini di una pronuncia di merito. Detta disposizione regola soltanto la prevalenza di formule di proscioglimento più favorevoli all'imputato, ma non interferisce affatto sulla disciplina dell'art. 12 legge 3 agosto 1978 n. 405. In base a tale ultima norma pertanto il giudice d'appello, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, deve decidere ugualmente sull'impugnazione, ai soli effetti delle Disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. (Conf. Mass. N. 151313/81 ed ivi citate, alle quali Adde mass. N. 150367/81 sull'ultima parte della massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)