Sez. L, Sentenza n. 93 del 08/01/2003 (Rv. 559490 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Richiesta di corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Dopo l'avvio dell'attività imprenditoriale - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
La previsione dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, in base alla quale può essere corrisposta ai lavoratori che ne facciano richiesta l'indennità di mobilità per intraprendere una attività lavorativa autonoma o associarsi in cooperativa, risponde alla ratio di agevolare l'inserimento nel lavoro dei lavoratori collocati in mobilità; ne consegue che l'indennità può essere richiesta non solo prima dell'inizio dell'attività che si intende esercitare, ma anche subito dopo aver iniziato ad intraprenderla non essendo dalla legge previsto alcun termine per la richiesta diretta a conseguire la corresponsione anticipata dell'indennità.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)