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Sez. L, Sentenza n. 13272 del 10/09/2003 (Rv. 566737 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Richiesta di corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Dopo l'avvio dell'attività autonoma o in cooperativa - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566737-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

La previsione dell'art. 7 della legge n. 223 del 1991, in base alla quale l'indennità di mobilità può essere corrisposta in unica soluzione anticipata ai lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa, risponde allo scopo di favorire l'occupazione mediante avviamento dei lavoratori disoccupati in settori alternativi a quelli del lavoro subordinato; ne consegue che la predetta anticipazione dell'indennità può essere richiesta non solo quando la domanda venga presentata prima dell'inizio dell'attività che si intende esercitare, ma anche subito dopo, o comunque entro un termine che faccia ragionevolmente ritenere la destinazione della prestazione all'avviamento dell'attività autonoma o in cooperativa, per esempio allorché la domanda intervenga nelle more del perfezionamento dei requisiti formali necessari per lo svolgimento di tale attività.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)