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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27288 del 26/10/2018 (Rv. 651514 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO | Decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento - Data di effettiva cessazione dell'attività d'impresa - Prova da parte dell'imprenditore - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale dell'art. 10 l.fall. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651514-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO

L'art. 10 l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, nel prevedere la possibilità per il solo creditore e per il P.M., ma non per l'imprenditore, di provare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa, ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che, se fosse consentito all'imprenditore dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale, rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)