Sez. 1, Sentenza n. 24431 del 21/11/2011 (Rv. 620427 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO | Decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento - Effettiva cessazione dell'attività d'impresa - Prova da parte dell'imprenditore - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale dell'art. 10 legge fall., come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO
L'art. 10 legge fall., come modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel prevedere la possibilità per il solo creditore e per il P.M., e non anche per l'imprenditore, di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che, se gli fosse consentito di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)