Sez. 3, Sentenza n. 26905 del 22/04/2004 Ud. (dep. 16/06/2004) Rv. 228729 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - IN GENERE | Appello proposto esclusivamente da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione - Qualificazione come ricorso per cassazione - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza - Successiva investitura di difensore iscritto nell'albo - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione allorché, proposta come appello l'impugnazione esclusivamente da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, il giudice adito l'abbia correttamente qualificata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione e l'eventuale successiva investitura di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione non vale a sanare il vizio originario dell'atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)