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Sez. 1, Sentenza n. 2846 del 08/04/1999 Cc. (dep. 09/07/1999) Rv. 213835 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Conversione della impugnazione - Finalità - Rispetto delle regole della impugnazione correttamente qualificata - Necessità.
Stato
decisa il 1999-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213835-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

L'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art.568, comma 5, cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta. (Fattispecie nella quale l'impugnazione proposta avverso sentenza inappellabile era stata qualificata come ricorso, a sua volta dichiarato inammissibile perché proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)