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Sez. 1, Sentenza n. 7920 del 28/08/1996 (Rv. 499393 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - COABITAZIONE - ALLONTANAMENTO DALLA RESIDENZA FAMILIARE | Violazione di un obbligo matrimoniale - Configurabilità - Sussistenza di una giusta causa - Legittimità del comportamento - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499393-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - COABITAZIONE - ALLONTANAMENTO DALLA RESIDENZA FAMILIARE

L'abbandono della casa familiare, che di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato da una giusta causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)