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Sez. 1, Sentenza n. 10648 del 29/10/1997 (Rv. 509351 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - COABITAZIONE - ALLONTANAMENTO DALLA RESIDENZA FAMILIARE | Rilevanza ai fini della dichiarazione di addebito - Limiti.
Stato
decisa il 1997-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509351-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - COABITAZIONE - ALLONTANAMENTO DALLA RESIDENZA FAMILIARE

L'abbandono della casa familiare, che di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione in quanto porta all'impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato da una giusta causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)