Sez. 3, Sentenza n. 331 del 08/02/1971 (Rv. 349845 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE - RIPROPOSIZIONE - NECESSITA - PROVE DEDOTTE A SOSTEGNO DELLE ECCEZIONI - ESPLICITA RIPROPOSIZIONE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE - RIPROPOSIZIONE - NECESSITA - PROVE DEDOTTE A SOSTEGNO DELLE ECCEZIONI - ESPLICITA RIPROPOSIZIONE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
A norma dell'art 346 cod proc civ debbono essere riproposte in appello le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate, perche ritenute assorbite, dal giudice di primo grado e non anche le istanze istruttorie le quali, invece, si intendono implicitamente richiamate con le domande e le eccezioni riproposte, a sostegno delle quali esse erano state formulate. Qualora pero la parte abbia espressamente richiamato soltanto alcune delle istanze istruttorie formulate in primo grado, le altre istanze debbono ritenersi rinunziate.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)