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Sez. 1, Sentenza n. 442 del 18/02/1972 (Rv. 356369 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ONERE DELLA RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE ED ECCEZIONI - QUESTIONI O RAGIONI ADDOTTE A SOSTEGNO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356369-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ONERE DELLA RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE ED ECCEZIONI - QUESTIONI O RAGIONI ADDOTTE A SOSTEGNO - ESCLUSIONE.*

La riproposizione in appello, prescritta dalla norma dell'art 346 cod proc civ, riguarda le domande e le eccezioni, non gia le questioni (di fatto e di diritto) o le ragioni addotte a sostegno delle medesime, che sono implicitamente richiamate nella riproposizione delle domande e delle eccezioni ad esse relative. (V 331'71, mass n 349845; 434'70, mass n 345416).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)