Sez. 1, Sentenza n. 28225 del 20/12/2005 (Rv. 588230 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Fase preliminare di ammissibilità - Annullamento da parte della corte d'appello della ordinanza del tribunale estromettente il procuratore del ricorrente dal giudizio - Fissazione di udienza di comparizione delle parti, in luogo della rimessione della causa al primo giudice - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Nella fase preliminare di ammissibilità del giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, regolata dall'art. 274 cod. civ., il provvedimento con il quale la corte d'appello, nell'annullare l'ordinanza con la quale il procuratore del ricorrente sia stato estromesso dal giudizio di primo grado, abbia fissato udienza per la comparizione delle parti, anziché rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ha carattere esclusivamente ordinatorio e manca dei requisiti della decisorietà e definitività necessari per renderla impugnabile in cassazione ex art. 111 Cost., essendo suscettibile di modifica e di revoca da parte dello stesso giudice che l'ha emessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)