Sez. 1, Sentenza n. 10886 del 11/05/2007 (Rv. 596999 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Provvedimenti a contenuto ordinatorio - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i provvedimenti del giudice civile a contenuto ordinatorio (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso due successive ordinanze collegiali di rimessione della causa in istruttoria per acquisizione della procura speciale e per rinnovazione della notifica della citazione non contenente l'avvertimento ex art. 163, settimo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)