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Sez. 1, Sentenza n. 10886 del 11/05/2007 (Rv. 596999 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Provvedimenti a contenuto ordinatorio - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596999-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i provvedimenti del giudice civile a contenuto ordinatorio (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso due successive ordinanze collegiali di rimessione della causa in istruttoria per acquisizione della procura speciale e per rinnovazione della notifica della citazione non contenente l'avvertimento ex art. 163, settimo comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)