Sez. T, Ordinanza n. 18183 del 05/06/2026 (Rv. 678999-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Corti di giustizia tributaria - Potere di estimazione - Ammissibilità - Portata - Atto impositivo impugnato per vizi formali - Valutazione di congruità della pretesa impositiva - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Nel giudizio tributario, il potere di estimazione delle Commissioni tributarie (ora Corti di giustizia tributaria) - le quali non sono obbligate a confermare o annullare in toto l'avviso di accertamento impugnato, ma possono anche ritoccarne i valori, ove siano risultati errati o indimostrati - sussiste qualora debbano esaminare una domanda attinente all'an della pretesa impositiva, mentre va escluso qualora debbano accertare la regolarità della procedura che ha portato all'emissione dell'atto impositivo, atteso che, in quest'ultimo caso, una volta riscontratane l'invalidità per vizi formali, non residua spazio di valutazione sulla congruità del valore preteso dall'Ufficio.
Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)