Sez. 5 - , Ordinanza n. 26185 del 16/10/2019 (Rv. 655692 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Commissioni tributarie - Potere di estimazione - Ammissibilità - Portata - Atto impositivo impugnato per vizi formali - Valutazione di congruità della pretesa impositiva - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Nel processo tributario, il potere di estimazione delle Commissioni tributarie - le quali non sono obbligate a confermare o annullare "in toto" l'avviso di accertamento impugnato, ma possono anche ritoccarne i valori, ove siano risultati errati o indimostrati - sussiste qualora debbano esaminare una domanda attinente all'"an" della pretesa impositiva, mentre va escluso qualora debbano accertare la regolarità della procedura che ha portato all'emissione dell'atto impositivo, atteso che, in quest'ultimo caso, una volta riscontratane l'invalidità per vizi formali, non residua spazio di valutazione sulla congruità del valore preteso dall'Ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)