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Sez. U, Sentenza n. 1888 del 15/06/1972 (Rv. 358948 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - PER LE IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI - MOTIVAZIONE ANALITICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358948-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - PER LE IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI - MOTIVAZIONE ANALITICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'art 1 della legge 5 gennaio 1956, n 1, trasfuso poi nell'art 37 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n 645, non ha introdotto in via generale nell'ordinamento tributario l'Obbligo di motivare analiticamente e contestualmente gli avvisi di accertamento d'imposta. Ali norme pertanto non hanno modificato l'art 21 RDL 7 agosto 1936, n 1639, nel senso che debbano essere analiticamente motivati gli avvisi di accertamento in materia di imposte sui trasferimenti di ricchezza. (V 2829'68 mass n 335498).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)