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Sez. 1, Sentenza n. 2829 del 07/08/1968 (Rv. 335498 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - LEGGE N.1 DEL 1956 - OBBLIGO DI ANALITICA MOTIVAZIONE - APPLICAZIONE AGLI ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANTERIORMENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335498-01

TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - LEGGE N.1 DEL 1956 - OBBLIGO DI ANALITICA MOTIVAZIONE - APPLICAZIONE AGLI ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANTERIORMENTE - ESCLUSIONE.*

In tema di imposte dirette, la disposizione dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1956, n.1 che impone, a pena di nullita, la motivazione analitica dell'avviso di accertamento non puo avere efficacia retroattiva ed essere applicato agli accertamenti notificati anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge e cio in base al principio tempus regit actum che regola gli Atti processuali ed i requisiti di Forma di qualsiasi atto giuridico. (V. 148-66, massima n. 320289).*

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1956 num. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)