Sez. 1, Sentenza n. 2829 del 07/08/1968 (Rv. 335498 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - LEGGE N.1 DEL 1956 - OBBLIGO DI ANALITICA MOTIVAZIONE - APPLICAZIONE AGLI ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANTERIORMENTE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - LEGGE N.1 DEL 1956 - OBBLIGO DI ANALITICA MOTIVAZIONE - APPLICAZIONE AGLI ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANTERIORMENTE - ESCLUSIONE.*
In tema di imposte dirette, la disposizione dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1956, n.1 che impone, a pena di nullita, la motivazione analitica dell'avviso di accertamento non puo avere efficacia retroattiva ed essere applicato agli accertamenti notificati anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge e cio in base al principio tempus regit actum che regola gli Atti processuali ed i requisiti di Forma di qualsiasi atto giuridico. (V. 148-66, massima n. 320289).*
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1956 num. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)