Sez. 3, Sentenza n. 7747 del 24/06/1992 (Rv. 477894 - 01)
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore | Inps - Indennità di malattia erogata all'assicurato in conseguenza di incidente stradale - Rivalsa nei confronti dell'autore del danno e del suo assicuratore - Credito fatto valere - Natura - Conseguenze - Svalutazione monetaria e interessi compensativi - Spettanza - Decorrenza.
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore
Il credito dell'Inps, che agisca in surrogazione del proprio assicurato, rimasto vittima di incidente stradale, per il recupero dell'indennità di malattia erogatagli in virtù del rapporto di assicurazione sociale obbligatoria, ha la stessa natura dell' originario credito del danneggiato, e, quindi, è un credito di valore, con la conseguenza che l'autore del danno, e la compagnia assicuratrice che di esso risponda, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sono tenuti a corrispondere all'Istituto, senza necessità di costituzione in mora, l'importo della svalutazione monetaria e gli interessi compensativi a far tempo dall'effettivo esborso di quell'indennità, mentre non rileva al riguardo la diversa data della comunicazione o notificazione della richiesta di rimborso, influente solo al fine di escludere che il pagamento all'originario titolare del credito assuma efficacia liberatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)