Sez. 1, Sentenza n. 11112 del 23/12/1994 (Rv. 489384 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Assicuratore - Azione in surrogazione contro il terzo responsabile ex art. 1916 cod. civ. - Proposizione - Credito dell'assicuratore - Credito di valore - Configurabilità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
Ha natura di credito di valore quello dell'assicuratore che, dopo avere pagato l'indennizzo all'assicurato, agisce in surrogazione contro il terzo responsabile ex art. 1916 cod. civ.. Detto pagamento attiene infatti al rapporto tra l'istituto assicuratore ed il danneggiato assicurato, non a quello fra quest'ultimo ed il terzo responsabile, la cui obbligazione risarcitorio non si trasforma da debito di valore in debito di valuta per effetto di quel pagamento; e ciò comporta che uguale natura deve riconoscersi al credito dell'assicuratore, il quale succede a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il danneggiato e ha diritto quindi di vedere integrata la somma erogata della maggiorazione corrispondente alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta, la quale può essere liquidata anche "ex officio".
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)