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Sez. 1, Sentenza n. 3656 del 15/12/1971 (Rv. 355401 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355401-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento compiuto dal giudice di merito sull'effettivo svolgimento di un'attivita di carattere commerciale e, in genere, sulle condizioni richieste dalla legge per la dichiarazione di fallimento, implica una valutazione di fatto sottratto al Sindacato di legittimita, potendo il controllo della Corte di Cassazione essere chiesto solo in ordine alla correttezza del ragionamento dal punto di vista logico giuridico. (Conf 59'69, mass n 337893; 2805'66, mass n 325349).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)