Sez. 1, Sentenza n. 2805 del 29/11/1966 (Rv. 325349 - 01)
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - OFFICIOSITA DEL PROCEDIMENTO - QUALITA DI IMPRENDITORE - SUSSISTENZA DI UNA SOCIETA DI FATTO - PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - OFFICIOSITA DEL PROCEDIMENTO - QUALITA DI IMPRENDITORE - SUSSISTENZA DI UNA SOCIETA DI FATTO - PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nel giudizio di opposizione al fallimento il carattere ufficioso del processo importa che il giudice possa desumere elementi di prova sulla qualita di imprenditore del fallito sia dagli Atti acquisiti al fascicolo del fallimento che da quelli acquisiti nella fase precedente conclusasi con la dichiarazione di fallimentò il relativo accertamento se non inficiato da errori logici e giuridici e incensurabile in Cassazione, al pari di quello circa la sussistenza ed esteriorizzazione di una societa di fatto e circa l'autonomia tra il fallimento di quest'ultima e quello di un'altra societa, regolarmente costituita.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)