Sez. U, Sentenza n. 1837 del 12/06/1972 (Rv. 358845 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - CONCORDATO TRIBUTARIO - NATURA NEGOZIALE E TRANSATTIVA - ESCLUSIONE - EQUIVALENZA A DECISIONE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - CONCORDATO TRIBUTARIO - NATURA NEGOZIALE E TRANSATTIVA - ESCLUSIONE - EQUIVALENZA A DECISIONE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA - INSUSSISTENZA.*
Il cosiddetto concordato tributario non ha carattere negoziale e transattivo, ma rappresenta soltanto un mezzo di accertamento dell'imponibili, posto in essere unilateralmente dalla pubblica amministrazione, con l'adesione del contribuente, il quale, salva l'impugnazione per nullita, non puo piu insorgere contro l'accertamento cosi definito. Pertanto ai fini e per gli effetti di cui all'art 22 del DL 7 agosto 1936, n 1639 (secondo cui la proponibilita dell'Azione giudiziaria, in materia di imposte dirette, e subordinata all'esaurimento, con decisione definitiva, anche di primo grado, della procedura contenziosa amministrativa), non puo considerarsi equivalente ad una decisione di commissione tributaria il concordato tributario intervenuto con il contribuente sull'ammontare della base imponibile. (V 3821'69, mass n 344141; 3499'68, mass n 336649).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)