Sez. U, Sentenza n. 3821 del 25/11/1969 (Rv. 344141 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO - CONCORDATO - NATURA NEGOZIALE O TRANSATTIVA - ESCLUSIONE - EFFETTI DEL CONCORDATO SULLE QUESTIONI RELATIVE ALLA SUSSISTENZA ED ALL'AMMONTARE DELL'OBBLIGO TRIBUTARIO.*
TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO - CONCORDATO - NATURA NEGOZIALE O TRANSATTIVA - ESCLUSIONE - EFFETTI DEL CONCORDATO SULLE QUESTIONI RELATIVE ALLA SUSSISTENZA ED ALL'AMMONTARE DELL'OBBLIGO TRIBUTARIO.*
Il concordato tributario non ha carattere negoziale o transattivo, concretandosi in un atto unilaterale della pa, da porre in essere con l'adesione del contribuente (elemento condizionante), col quale l'accertamento dell'imponibile diviene definitivo, si che il contribuente non puo piu ricorrere contro l'accertamento medesimo e, se il ricorso era stato gia proposto, il processo si estingue. Cio, per quanto riguarda il quantum debeatur. Per quanto, invece, riguarda l'an debeatur, occorre distinguere l'ipotesi che sia sorta una controversia autonoma, o parallela a quella sul quantum, circa la assoggettabilita del contribuente al tributo, da quella in cui una tale controversia non sia sorta. Nel primo caso, il perfezionamento del concordato tributario importa recesso del contribuente dalla lite relativa alla contestazione della esistenza stessa dell'Obbligo tributario. Nel secondo caso, il concordato lascia impregiudicate le difese del contribuente, in tutte le sedi competenti, circa la sua soggezione all'obbligazione tributaria.*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 34 CORTE COST., Legge 05/01/1956 num. 1 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)