Sez. 2, Sentenza n. 11734 del 05/08/2002 (Rv. 556682 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Ordine dei luoghi di notificazione ex art. 139 cod. proc. civ. - Tassatività - Inosservanza nella notificazione della citazione introduttiva del giudizio - Conseguenze - Nullità della notifica.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
In tema di notificazione degli atti processuali, l'ordine dei luoghi fissato dai commi primo e sesto dell'art. 139 cod. proc. civ. deve ritenersi tassativo, con la conseguenza che il mancato rispetto di tale ordine nella notificazione della citazione introduttiva del giudizio comporta l'obbligo, per il giudice, di dichiarare la nullità della notificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)