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Sez. 1, Sentenza n. 9325 del 16/12/1987 (Rv. 456504 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - VIZI ATTINENTI AL LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NULLITÀ CONCERNENTE LA CITAZIONE INTRODUTTIVA - ATTO DI APPELLO - PROPOSIZIONE DELLA ECCEZIONE RELATIVA A DETTI VIZI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456504-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - VIZI ATTINENTI AL LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NULLITÀ CONCERNENTE LA CITAZIONE INTRODUTTIVA - ATTO DI APPELLO - PROPOSIZIONE DELLA ECCEZIONE RELATIVA A DETTI VIZI - CONSEGUENZE.*

In tema di notificazione degli Atti processuali l'ordine dei luoghi fissato dal primo e sesto comma art. 139 cod. proc. civ. è stabilito in modo tassativo. Conseguentemente nel caso in cui il suddetto ordine non sia stato osservato nella notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado ed il vizio (non sanato con la Costituzione in giudizio del destinatario dello atto, ovvero con la rinnovazione della notificazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) sia stato dedotto con l'appello il giudice di secondo grado deve dichiarare la nullità della notificazione, e rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ.. (V 3604/84, mass n 435598; (V 2056/81, mass n 412777; (V 3386/80, mass n 407200).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)