Sez. L, Sentenza n. 7673 del 02/04/2014 (Rv. 630259 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Dipendenti postali - Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva - Efficacia temporale limitata al 30 aprile 1998 - Accordo del 27 aprile 1998 - Previsione della possibilità di proroga di trenta giorni - Legittimità - Conseguenze probatorie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, disposte in forza della contrattazione collettiva, l'accordo del 27 aprile 1998, tra Poste italiane s.p.a. e le organizzazioni sindacali, contiene una presa d'atto delle parti sociali, relativamente all'esistenza delle esigenze contingenti ed imprevedibili previste dall'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 ("ratione temporis" applicabile), per legittimare, da parte del datore di lavoro, la proroga di trenta giorni dei contratti in scadenza al 30 aprile 1998, senza dettare una nuova e diversa disciplina della proroga, sicché l'accordo rileva unicamente sotto il profilo dell'onere probatorio, esonerando Poste italiane s.p.a. dalla prova delle suddette circostanze.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 27/04/1998, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)