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Sez. L, Sentenza n. 9259 del 09/04/2008 (Rv. 602982 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Efficacia temporale limitata - Necessità - Esclusione - Eventuale previsione di tali limiti - Conseguenze - Interpretazione ai sensi dell'art. 1367 cod. civ. - Accordo integrativo del 18 gennaio 2001 - Efficacia sanante delle assunzioni a termine effettuate oltre i limiti temporali stabiliti negli accordi integrativi del 25 settembre 1997 e del 16 gennaio 1998 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602982-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'art. 23 della legge n. 56 del 1987, nel consentire alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi rispetto a quelle previste dalla legge n. 230 del 1962, non impone di fissare contrattualmente dei limiti temporali alla facoltà di assumere lavoratori a tempo determinato, ma, ove un limite sia stato invece previsto, la sua inosservanza determina la illegittimità del termine apposto, dovendosi ritenere, diversamente opinando, che la clausola contenuta nell'accordo attuativo sia "senza senso", in violazione del canone ermeneutico di cui all'art. 1367 cod. civ.; né - avuto riguardo alle assunzioni effettuate oltre il 30 aprile 1998, limite temporale stabilito con l'accordo attuativo del 16.1.1998, con cui era stato prorogato l'originario termine del 31 gennaio 1998 previsto con l'accordo del 25 settembre 1997 - può attribuirsi efficacia sanante all'accordo del 18 gennaio 2001, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell'interpretazione autentica, di intervenire su diritti indisponibili dei lavoratori in quanto già perfezionati e, quindi, di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1367, Contr. Coll. 25/09/1997, Contr. Coll. 16/01/1998, Contr. Coll. 18/01/2001

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)