Sez. 3, Sentenza n. 9404 del 25/09/1997 (Rv. 508224 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Incendio con danno alle colture confinanti - Deduzione del caso fortuito - Fatto del terzo - Inclusione - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA
Il proprietario di un terreno sul quale si è sviluppato un incendio, causa di danno alle colture confinanti, per liberarsi dalla presunzione di colpa ai sensi dell' art. 2051 cod. civ. deve provare non solo la possibilità, ma l' esistenza del caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo (nella specie il giudice del merito, sia dal rapporto dei Carabinieri, sia dai testi escussi, non aveva ritenuto raggiunta la prova dell' incendio doloso da parte di ignoti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)